Milano 5 settembre 2018
Tra UniCredit,
e la Delegazione sindacale del Gruppo di Unicredit,
FABI;
First/CISL
Fisac/CGIL
Uilca/UIL
Unità Sindacale
Premesso che
Unicredit ha dichiarato che, a fronte della necessità di predisporre idonei strumenti di difesa volti a garantire il rigoroso rispetto delle previsioni normative vigenti in tema di protezione dei dati, da ultimo il General Data Protection Regulation (GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018, in un‘ottica di mitigazione del rischio informatico a cui Unicredit è potenzialmente esposta, si rende improcrastinabile adottare nuove soluzioni informatiche finalizzate a tutelare la privacy dei soggetti interessati e la protezione dei dati derivanti per il gruppo Unicredit (come riportato nella Global Policy 1237, “classificazione protezione dei dati”) che consentano l’individuazione di anomalie di sicurezza non riconoscibili da sistemi tradizionali oggi utilizzati;
le predette soluzioni sono quindi finalizzate a minimizzare i rischi relativi alla sicurezza dei dati trattati aziendalmente, rafforzando la capacità di intercettare possibili minacce provenienti da utenti interni ed esterni con l‘obiettivo di prevenire la perdita di informazioni a causa di errore umano o potenziale utilizzo non legittimo dei dati;
il presidio di sicurezza aziendale in materia di Data Loss Prevention (DLP) sarà implementato integrando gli attuali sistemi di sicurezza con una soluzione informatica di analisi dei dati aziendali (Symantec Data Loss Prevention Solution) descritta alle organizzazioni sindacali e sinteticamente nell’allegato tecnico e adeguando conseguentemente i processi interni di controllo;
in data 13 aprile 2018 è stato sottoscritto il verbale di accordo in tema di “cyber security”
considerato che
l‘articolo quattro della legge 300/70 recita che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dei quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell‘attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
….. prosegue in allegato (vedi anche Allegato Tecnico)
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