Fisac Cgil in Unicredito

Accordo fusione Banca dell'Umbria e C.R. Carpi in Unicredito

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 giugno 2005, in Milano,

la Delegazione Aziendale costituita da

UniCredito Italiano SpA;

Banca dell’Umbria 1462 Spa;

Cassa Risparmio Carpi Spa;

UniCredit Banca SpA;

UniCredit Banca d’Impresa SpA;

UniCredit Private Banking SpA;

UniCredit Real Estate Spa;

e la Delegazione Sindacale del Gruppo UniCredit, costituita dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle R.S.A delle Aziende interessate dal Progetto di integrazione denominato “F2”:

DIRCREDITO-FD;

FALCRI;

FIBA/CISL;

FISAC/CGIL;

UIL CA


premesso che

  • a completamento del processo societario ed organizzativo denominato “Progetto S3” che ha portato negli anni scorsi alla riarticolazione delle banche italiane del Gruppo UniCredit secondo un nuovo modello di “banche di segmento a copertura nazionale”, è sorta l’esigenza di integrare le attività di Banca dell’Umbria 1462 SpA (di seguito per brevità BDU) e di Cassa Risparmio Carpi S.p.A. (di seguito per brevità CRC) nel modello di business di Gruppo;
  • questo progetto - denominato “Progetto F2” – rientra nel complesso delle operazioni di riorganizzazione dell’assetto societario del Gruppo descritto nella lettera del 19 novembre 2004 relativa al “Piano industriale 2004-2007” e si pone quale obiettivo l’integrazione, già a partire dalla seconda metà del corrente anno, delle attività delle predette banche in altre società del Gruppo UniCredito Italiano (di seguito per brevità il “Gruppo”) attraverso la fusione per incorporazione di BDU e CRC in UniCredito Italiano Spa e il contestuale scorporo dei rami d’azienda componenti le stesse verso altre società del Gruppo in funzione dei rispettivi profili di attività ed in coerenza con il modello unitario di business del Gruppo medesimo;
  • la riarticolazione di BDU e CRC secondo una logica per segmento di clientela richiede il coinvolgimento - oltre che delle Banche Incorporande e di UniCredit, quale Società Incorporante - delle “banche di segmento” e di una delle società immobiliari del Gruppo;
  • il processo di riorganizzazione è stato articolato in due fasi:
    • fusione per incorporazione in UniCredito Italiano Spa (di seguito UCI) di BDU e CRC;
    • contestuale ed integrale scorporo da UCI dei rami aziendali retail, corporate, private e immobiliare già appartenenti a BdU e CRC a favore rispettivamente di UniCredit Banca Spa (di seguito per brevità UCB), UniCredit Banca d’Impresa Spa (di seguito per brevità UBI), UniCredit Private Banking Spa (di seguito per brevità UPB) e UniCredit Real Estate Spa (di seguito per brevità URE), attraverso operazioni di cessione e conferimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 del Cod. Civ;
  • l’Azienda conferma che l’integrazione nel modello di business di Gruppo delle due banche sopra citate, con la conseguente razionalizzazione delle attività in linea al modello attuale, consentirà di generare valore a beneficio di tutti gli stakeholder: clienti, azionisti, dipendenti e realtà locali;
  • i rapporti di lavoro del personale di BDU verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo ad UCB per un numero di 709, a UBI per un numero di 39, a UPB per un numero di 12, ed ad URE per un numero di 2;
  • ·i rapporti di lavoro del personale di CRC verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo ad UCB per un numero di 273, a UBI per un numero di 20, a UPB per un numero di 7, ed ad URE per un numero di 3;

considerato che

  • i rapporti di lavoro verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo alle aziende acquisenti con effetto dal 1° luglio 2005;

  • l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale ex BDU e CRC con quello in essere presso le aziende acquisenti;

  • §in presenza di limitati fenomeni di contenuta mobilità territoriale per il personale interessato, UniCredit dichiara che ricercherà preferibilmente il consenso del lavoratore minimizzando ovunque possibile il disagio dell’interessato;


le Parti

- esperite e concluse le procedure

previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel presente Accordo in materia di previdenza ed inquadramenti, nei confronti del personale di BDU e CRC trasferito ad UCB, UBI, UPB e URE dal momento del conferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale delle aziende trasferitarie.

Nei confronti del personale di cui sopra dal momento del passaggio per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso le aziende del Gruppo UniCredito Italiano.

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento ad UCB, UBI, UPB e URE risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio, ivi compreso l'importo corrispondente all'eventuale quota dell'ex premio di rendimento eccedente lo standard di settore, cd "surplus") superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente delle società acquisenti di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Nota a verbale

La quota dinamica del “surplus” prima di confluire definitivamente nell’assegno ad personam di cui al presente articolo verrà rivalutata del 1,9%.

Art. 4

A far tempo dalla data di trasferimento, a favore del personale ex BDU e CRC verrà riconosciuto il buono pasto nelle seguenti misure:

- al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale, appartenente alle tre aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,16;

- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 2,58.

Nell’"assegno ad personam ex intesa” di cui all’art. 3 andrà a confluire l’eventuale importo eccedente il valore del buono pasto del personale part-time e full time; tale quota sarà assorbibile a seguito di variazione di valore del buono pasto medesimo.

Art. 5

Viene confermata l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso le aziende di provenienza, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione fino alla definizione della materia da parte della Commissione di cui all’art. 9 dell’accordo “S3” del 18.6.2002.

Al personale ex CRC verranno applicate:

· le coperture kasko in essere presso le aziende acquisenti dal 1 luglio 2005

· le coperture infortunistiche in essere presso le aziende acquisenti dal 1 gennaio 2006

Chiarimento a verbale

Le Parti chiariscono che anche successivamente alla definizione della materia assistenziale da parte della Commissione di cui al presente articolo l’importo del contributo individuale non verrà diminuito

Art. 6

Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale complementare, le Parti s’impegnano – in coerenza con gli obiettivi generali di razionalizzazione delle intese sottoscritte il 18 giugno 2002 ed in data odierna - a definire entro il 31/12/2005 eventuali intese da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente Accordo di fusione. A tal fine convengono l’istituzione, tra le Parti firmatarie dell’intesa odierna, di una Commissione Tecnica di studio allo scopo di valutare le problematiche connesse, incluse l’implementazione e/o allargamento del Fondo Pensione di Gruppo, tenendo conto delle caratteristiche delle forme pensionistiche complementari in atto. Nell’ambito dei lavori della sopraccitata Commissione Tecnica verrà in via prioritaria approfondita l’ipotesi di confluenza dei dipendenti provenienti da BDU e CRC appartenenti alla categoria degli “iscritti post” Decreto Legislativo 124/93 nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano.

Resta inteso che nelle more vengono confermate le previsioni delle rispettive fonti istitutive e degli Accordi in essere alla data del 30 giugno 2005. Gli oneri amministrativi restano a carico aziendale nei limiti e ove già previsto dalle predette fonti istitutive.

Nota a verbale n. 1

Per i lavoratori iscritti ai Fondi Pensione BDU e CRC – Fondi interni che per effetto delle fusioni per incorporazione in precedenza descritte, confluiranno nel bilancio della Capogruppo UniCredito Italiano S.p.A., su cui graverà l'erogazione delle prestazioni – resta inteso che tutte le Aziende presso le quali detti dipendenti verranno trasferiti, anche successivamente, manterranno il correlativo obbligo contributivo e provvederanno a versare le somme a carico proprio e quelle a carico degli interessati allo stesso UniCredito Italiano S.p.A. per l’attribuzione ai Fondi pensione interni di competenza.

Nei confronti dei lavoratori ex Mediocredito dell’Umbria iscritti al PREVIP Fondo Pensioni mantengono vigore le previsioni dell’Accordo di fusione con BDU del 15 ottobre 2001.

Al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, i lavoratori manterranno l'iscrizione al Fondo Pensione di origine e le Aziende subentranti continueranno a versare al Fondo medesimo i previsti contributi alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto al 30 giugno 2005.

Al fine di consentire tutto quanto sopra le Parti convengono che dopo l’art. 3 del Regolamento del Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni INPS di BDU venga aggiunto il seguente art. 3 bis (mobilità infragruppo): “L’Iscritto in servizio può mantenere l’iscrizione medesima qualora, per esigenze di mobilità interaziendale, presti servizio presso altre aziende del Gruppo UniCredit”.

Per i dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2005 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del presente protocollo alla data del 30 giugno 2005 privi di trattamenti di previdenza complementare, che intendano aderirvi, con decorrenza 1° luglio 2005 si applicheranno le previsioni dell’”Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.”, sottoscritto in data 21 maggio 1997, da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente Protocollo.

Nota a verbale n. 2

Nel caso di trasferimento delle rispettive posizioni individuali al Fondo Pensione di Gruppo il maggior onere a carico dell’azienda sarà posto in diminuzione degli eventuali ad personam individuali e/o dell’eventuale "assegno ad personam ex intesa" che dovesse derivare a favore di ciascun lavoratore dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito all’art. 3 della presente intesa.

Art. 7

In favore del personale che alla data del trasferimento del rapporto di lavoro svolga mansioni per il cui esercizio è prevista un'indennità mensile di reggenza, la stessa verrà mantenuta in un'apposita voce denominata "indennità transitoria reggenza" sino al cessare dell’incarico; tale voce sarà assorbibile per qualsiasi avanzamento di carriera.

Art. 8

Relativamente al Premio aziendale per l’esercizio 2005 da corrispondere nel 2006, ai dipendenti ex BDU e CRC trasferiti per effetto del presente accordo verrà riconosciuto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale pari a quello che sarà percepito per l’esercizio 2005 dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso le aziende acquisenti.

Art. 9

Il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso le aziende acquisenti. Allo scopo, stante i diversi assetti organizzativi in atto presso le singole Aziende, viene costituita un'apposita Commissione Tecnica tra le parti firmatarie del presente accordo con l'intento di valutare le effettive omogeneità di mansione tra le figure professionali e gerarchiche in essere presso BDU e CRC con quelle disciplinate dalla normativa in essere presso le aziende trasferitarie. Alla luce di tale valutazione, che dovrà essere rassegnata dalla Commissione Tecnica entro il 31/10/2005, le parti riscontreranno in sede politica se ed in quale misura possono essere considerati utili ai fini dell'inquadramento i tempi di adibizione alle omologhe mansioni già svolte presso le Banche di origine.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti chiariscono sin d’ora che ai fini del riconoscimento di quanto previsto dal presente articolo si terrà conto dei seguenti principi condivisi:

· riconoscimento del 50% del periodo di effettiva adibizione alla mansione per le figure professionali non normate a far tempo dalla realizzazione all’interno della rispettiva banca della segmentazione/portafogliazione della clientela (e quindi 1 gennaio 2002 per CRC e 1 ottobre 2003 per BDU), ovvero dalla data di effettiva adibizione alla mansione se successiva;

· riconoscimento del 100% dal 1 luglio 2005;

· decorrenza inquadramenti: successiva alla avvenuta ristrutturazione della Rete sportelli, e comunque con decorrenza dal 1 novembre 2005

Art. 10

Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alle previsioni esistenti presso le aziende acquisenti, le Parti convengono che a favore dei dipendenti ex BDU e CRC si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nelle aziende di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:

  • misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità maturate presso le medesime sino al 30 giugno 2005;
  • misure previste presso le aziende acquisenti per i periodi successivi.

Nella determinazione degli importi si farà riferimento alla retribuzione percepita al raggiungimento del requisito, tenendo conto di eventuali erogazioni già riconosciute a titolo di "fedeltà" presso le aziende di origine.

Art. 11

Le Parti hanno individuato, in via transitoria e fino alla data del 31.12.2005 le specifiche regolamentazioni concernenti la rappresentatività sindacale di seguito riportate:

  • nei confronti dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica alla data del 30.6.2005 verranno mantenute, sino allo scadere del periodo transitorio suddetto le agibilità sindacali spettanti;
  • le Organizzazioni Sindacali si impegnano a curare che, entro il 31.12.2005, presso le unità produttive delle aziende acquisenti che, per effetto dell’operazione “F2”, vedano la eventuale coesistenza all’interno della stessa sigla di Dirigenti di RSA provenienti dalle banche incorporate, si provveda alla nomina del/i nuovo/i Dirigente/i, nel rispetto delle previsioni della normativa di settore.


Nota a verbale

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove esistenti, manterranno in via eccezionale, sino al 31.12.2005, le prerogative previste dalle vigenti norme di legge e dalle intese aziendali in essere presso le rispettive aziende, in riferimento agli originari ambiti di competenza delle divisioni corrispondenti alla realtà bancaria di provenienza.

Art. 12

Le Parti provvederanno ad effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione denominato F2 nel corso del secondo semestre del 2005.

Art. 13

Le Parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nel Protocollo e nell’Intesa per la realizzazione del Progetto “S3” del 18 giugno 2002 e nell’Accordo del 11 febbraio 2005 relativo al Piano Industriale UniCredito Italiano 2004-2007, che si intendono estesi – negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti a UCB, UBI, UPB e URE per effetto dell’accordo odierno. Per i dipendenti che confluiranno a URE si applicheranno altresì le previsioni di cui all’art.7 dell’Accordo 25 marzo 2003.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.


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