Fisac Cgil in Unicredito

Accordo fusione per incorporazione di Cordusio Immobiliare Spa in UniCredit Real Estate Spa

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 giugno 2005, in Milano,


la Delegazione aziendale

Cordusio Immobiliare Spa ;
UniCredito Italiano Spa;
UniCredit Real Estate Spa;

e

Le OO.SS. Dircredito-FD, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, UIL CA,

premesso che

  • si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di Cordusio Immobiliare Spa (di seguito, per brevità, denominata “Cordusio”) in UniCredit Real Estate Spa (di seguito, per brevità, denominata “URE”);

  • il progetto è stato deliberato dai Consigli di Amministrazione della azienda incorporata ed incorporante nella seduta del 25 febbraio 2005;

  • il progetto di riorganizzazione della gestione del patrimonio immobiliare del Gruppo Bancario Unicredito Italiano, iniziato nel corso del 2003, ha previsto l’accentramento della gestione del patrimonio strategico in URE e l’accentramento della gestione del patrimonio non strategico nella Cordusio. Per effetto delle operazioni effettuate da Cordusio a partire dal 2003, la stessa risulta aver ormai sostanzialmente perseguito il proprio oggetto sociale;

  • la prospettata integrazione, volta all’accentramento della gestione di tutto il patrimonio immobiliare, consente di conseguire anche un miglioramento dei livelli di efficienza e di redditività grazie allo sviluppo di sinergie sul fronte dei costi;


  • alla luce di quanto sopra, i rapporti di lavoro di tutto il personale di Cordusio verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a URE;



considerato che

  • la fusione produrrà i propri effetti sui rapporti di lavoro con il 1° luglio 2005;
  • dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;





le Parti

- esperite e concluse le procedure

previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -

hanno convenuto quanto segue:


Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

A decorrere dalla data di fusione i rapporti di lavoro dei dipendenti di Cordusio continueranno senza soluzione di continuità in capo a URE.

Art. 3

Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio alle dipendenze dell’azienda incorporante cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda di origine, e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale ed aziendale applicata al personale dell’azienda conferitaria.

Art. 4

Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, le parti si richiamano a quanto definito nell'Accordo del 18 giugno 2002, nonché nell’“Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti di UniCredit Real Estate S.p.A. e Cordusio Immobiliare S.p.A.” del 25 marzo 2003, che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente verbale.

Art.5

Le parti convengono che, ove ne ricorrano i presupposti, relativamente all’esercizio 2005 venga corrisposto ai lavoratori interessati dalla presente intesa un premio aziendale di importo pari a quello percepito dal dipendente di medesimo inquadramento in servizio presso URE;

Art. 6

Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nelle intese del 18 giugno 2002 e del 25 marzo 2003, che si intendono estese – negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti a URE per effetto dell’accordo odierno.


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