Fisac Cgil in Unicredito
Verbale di accordo
sull’integrazione di Capitalia Solutions in UniCredit Real Estate mediante fusione per incorporazione

Il giorno 19 giugno 2008, in Milano,

UniCredit S.p.A.,
UniCredit Real Estate S.p.A.,
Capitalia Solutions S.p.A.,

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, SILCEA, UGL Credito e UILCA costituite dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende interessate

 

premesso che:

  • da parte aziendale si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di Capitalia Solutions in UniCredit Real Estate (di seguito “URE”);

  • l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo conseguente alla incorporazione di UniCredit/Capitalia volto ad integrare le attività/società del Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit in coerenza con il modello di Gruppo acquirente che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali;

  • nello specifico, l’integrazione societaria di Capitalia Solutions in URE, Società specializzata nella gestione degli immobili, consentirà al nuovo Gruppo UniCredit di:

    • consolidare ulteriormente il ruolo dell’azienda incorporante quale polo di riferimento in Italia delle attività immobiliari;
    • beneficiare di ricavi incrementali rivenienti dalla razionalizzazione delle strutture operative e dalla semplificazione dei processi, con una concentrazione nell’azienda incorporante dei presidi di controllo operativi, anche in virtù dell’elevata specializzazione e delle competenze già sviluppate dalle strutture di URE;

  • l’operazione societaria in parola prosegue il processo già attuato nel Gruppo finalizzato ad assicurare, tra l’altro, il presidio dei processi trasversali alle diverse società del Gruppo medesimo, con conseguente miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività Immobiliari;

  • l’accentramento in URE delle funzioni immobiliari faciliterà, anche nella organizzazione del nuovo Gruppo, la continuità gestionale e l’uniformità operativa dell’attività;
  • gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti - verranno effettuati il 30 giugno 2008 ed avranno effetto con pari data.

considerato che

  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività di Capitalia Solutions ed il relativo personale verranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a URE;
  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

    tutto quanto sopra premesso
    - in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
    allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
    oltre che delle funzioni e dei processi -
    le Parti hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale di Capitalia Solutions oggetto della presente intesa cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la predetta società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di URE.

Art. 3

Nei confronti dei dipendenti interessati dall’integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell’Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4

In riferimento alla tematica della formazione, da parte aziendale viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai Lavoratori/Lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 5

Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell’Accordo del 28 settembre 2007, nell’Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell’Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le Parti si danno reciprocamente atto che a favore dei dipendenti Capitalia Solutions trasferiti ad URE per effetto della presente operazione, sotto il profilo occupazionale si applicano le previsioni degli Accordi del 25 marzo e 23 giugno 2003 nonché quelle dell’art. 8 dell’Intesa del 17 marzo 2008 che si intendono estese – negli stessi termini e limiti - anche ai citati Lavoratori/Lavoratrici.
Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.


Vai alla pagina principale del sito della Fisac Cgil Gruppo Unicredito