Fisac Cgil in Unicredito

Accordo cessione 2S Banca

Il giorno 30 giugno 2006, in Milano,

a Delegazione Aziendale costituita da

UniCredito Italiano S.p.A.,
2SBanca S.p.A.UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A.,
Pioneer Investment Management SGRpA, rappresentata dal Sig. Raffaele Spina

e la Delegazione Sindacale del Gruppo UniCredit DIRCREDITO-FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle R.S.A delle Aziende interessate dal Progetto di riorganizzazione delle attività di Securities Servicies del Gruppo UniCredit, assistite dalle Segreterie Nazionali:

DIRCREDITO-FD
FALCRI
FIBA/CISL
FISAC/CGILUILCA

premesso che

· nel corso del 2005 da parte aziendale si è deciso di avviare un processo di razionalizzazione delle attività afferenti il settore delle Securities Services, in precedenza svolte frazionatamente da più strutture del Gruppo - UniCredito Italiano S.pA. (di seguito per brevità UCI), UniCredit Produzioni Accentrate S.p.A. (di seguito per brevità UPA) e Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito per brevità PIM) -, facendole confluire in un’unica azienda dedicata all’offerta specifica, denominata 2S Banca S.p.A. (di seguito per brevità 2S Banca);

· in relazione a quanto precede, in data 10 novembre 2005 si è dato avvio alla procedura di legge e di contratto – prorogata in via formale sino al 31 gennaio 2006 e proseguita nei fatti sino alla data odierna, anche in considerazione degli sviluppi di cui si dirà nel prosieguo delle premesse – relativa ai trasferimenti delle strutture svolgenti attività di Securities Services di UCI, UPA e PIM a 2S Banca;

· il citato processo di razionalizzazione societaria ha condotto, con efficacia dal 1° gennaio 2006:

· al conferimento da parte di UCI a 2S Banca (ridenominazione di UBMC – UniCredit Banca MedioCredito) del ramo d’azienda corrispondente alla business unit “Global Investor Services”, comprendente le attività di banca depositaria, banca corrispondente e custodia e regolamento titoli;

· all’acquisizione da parte di 2S Banca del ramo d’azienda di UPA denominato “Servizi amministrativi e di Back Office di Securities Services”;

· all’acquisizione da parte di 2S Banca del ramo d’azienda di PIM denominato “fund administration” , comprensivo delle attività di “fund accounting”;

· sempre con efficacia dal 1° gennaio 2006 la titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti provenienti da UCI, UPA e PIM appartenenti ai rami d’azienda elencati è stata trasferita senza soluzione di continuità a 2S Banca, secondo il seguente dettaglio:

§ ramo d’azienda corrispondente alla business unit “Global Investor Services”: 47 dipendenti;

§ ramo d’azienda “Servizi amministrativi e di Back Office di Securities Services”: 270 dipendenti;

§ ramo d’azienda “fund administration”, comprensivo delle attività di “fund accounting”: 57 dipendenti;

premesso inoltre che

· in data 30 gennaio 2006 il Consiglio di Amministrazione di UCI ha deliberato la cessione dell’intero pacchetto azionario di 2S Banca a Société Générale (di seguito per brevità SG), in ragione dal fatto che le attività di Securities Services richiedono volumi d’affari ed economie di scala incompatibili con la realtà di UniCredit Group e la capacità di garantire creazione di valore e prospettive professionali di lungo periodo; SG è stata identificata quale partner all’altezza di garantire non solo la piena continuità nel rapporto di lavoro per i dipendenti di 2S Banca ma anche di valorizzarne il know how e l’esperienza professionale;

· in data 27 febbraio 2006 è stato firmato il contratto di cessione di 2S Banca da UCI a SG, con perfezionamento previsto entro la fine del corrente anno, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni regolamentari e all’approvazione dell’autorità anti-trust; l’operazione in parola rappresenta per l’acquirente la modalità più efficace di espandere il proprio campo di intervento e le proprie dimensioni nel settore delle Securities Services in veste di primario partner di riferimento per investitori globali a livello internazionale, con l’obiettivo specifico di diventare il più qualificato operatore specializzato interno nel mercato italiano tramite 2S Banca;

· sempre in data 27 febbraio 2006 è stato altresì stipulato tra UCI e SG un accordo strategico, in base al quale l’acquirente, attraverso 2S Banca stessa, diventa il fornitore unico del Gruppo UniCredit in Italia per i servizi di Securities Services sulla base di un accordo di lungo periodo, finalizzato oltre che a garantire l’eccellenza dei livelli di servizio, anche ad offrire una continuità nelle prospettive occupazionali e professionali dei lavoratori coinvolti; infatti SG, grazie alla sua forte ed altamente integrata piattaforma pan-europea ed alla sua esperienza nel settore, risulta posizionata in modo ideale per fornire il necessario livello di competenza e di continuità richiesto da UniCredit Group, anche sotto il profilo dei rapporti di lavoro;

considerato infine che

· la cessione del pacchetto azionario di 2S Banca al di fuori di UniCredit Group non comporta il ricorso a procedure di legge in materia di riduzione del personale;

· pur in presenza di rilevanti processi di razionalizzazione delle attività coinvolte nel presente progetto, da parte aziendale, anche con l’obiettivo di non far insorgere fenomeni di mobilità territoriale, si è provveduto alla creazione di due specifiche sedi di 2S Banca sulle piazze di Milano e Torino;

· la positiva realizzazione del progetto complessivo di cui al presente accordo trova nel riconoscimento del ruolo strategico della formazione e della valorizzazione delle potenzialità individuali un elemento primario di sviluppo professionale;

· l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale proveniente da UCI, UPA e PIM;

le Parti

- alla luce di quanto emerso nel corso degli approfondimenti effettuati

sulle ricadute del progetto complessivo relativo a 2S Banca,

proseguiti nei fatti anche oltre i termini previsti dall’art. 18 CCNL 12 febbraio 2005,

sempre nell’ambito ed in esecuzione delle procedure

previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,

anche affrontando gli aspetti di cui all’art. 14 , comma 7, del medesimo CCNL -

al termine di una articolata e complessa trattativa,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto diversamente stabilito nel presente Accordo, nei confronti del personale proveniente da UCI, UPA, PIM, dal 1° gennaio 2006 trova applicazione la normativa nazionale e aziendale dell’azienda trasferitaria, 2S Banca, in termini globalmente sostitutivi di accordi ed intese, nonché di trattamenti e provvidenze frutto anche di delibere aziendali in essere presso le aziende di origine.

In merito a quanto sopra, le Parti si danno atto che 2S Banca è - per l’attività svolta e secondo quanto previsto dalla contrattualistica nazionale - un’azienda bancaria facente parte dell’area contrattuale del credito, aderisce all’ABI ed applica al proprio personale i CCNL ABI.

Nei confronti del personale di cui al presente Accordo, dal momento del suo passaggio a 2S Banca, per quanto non diversamente previsto nell'ambito del presente accordo, trovano applicazione le normative aziendali, le disposizioni e le prassi - anche concernenti trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – in essere per il personale di UCI.

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che, all'atto del trasferimento da UCI, UPA e PIM a 2S Banca, risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si mantiene la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento a 2S Banca stessa, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa 30.6.2006", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4

A favore del personale proveniente da UCI, UPA e PIM interessato dal presente Accordo l’importo del Premio Aziendale per l’esercizio 2006 (erogazione 2007), ove ne ricorrano i presupposti, sarà pari a quello percepito per il medesimo esercizio dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso l’azienda UCI. Detto Premio 2006 verrà corrisposto pro-quota in relazione al periodo in cui UCI mantiene il controllo di 2S Banca (primo semestre).

Art. 5

A favore del personale di 2S Banca il buono pasto viene riconosciuto nelle seguenti misure:

- al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale, appartenente alle tre aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,16;

- al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 2,58.

Art. 6

Per quanto concerne la previdenza complementare, a favore del personale interessato dal trasferimento da UCI, UPA e PIM a 2S Banca ai sensi della presente intesa, con il 1° gennaio 2006 è stata mantenuta - fermo quanto definito nel Protocollo del 18 giugno 2002 e nelle intese successive in materia - l’iscrizione al relativo Fondo Pensione di origine sino al momento dell’uscita dal Gruppo.

Nota a Verbale

In considerazione delle peculiari caratteristiche delle forme pensionistiche complementari originarie, le Parti convengono di operare congiuntamente al fine di porre in atto tutto quanto necessario per consentire agli iscritti “ante D.Lgs. 124/93” interessati dalla presente operazione di mantenere la propria iscrizione alle stesse anche dopo il previsto passaggio del pacchetto azionario da UCI a SG.

A tal fine, ai lavoratori iscritti ante D.Lgs. 124/93 interessati dal presente accordo verrà data facoltà di proseguire volontariamente la partecipazione al Fondo Pensione di origine anche successivamente al trasferimento ad azienda non facente parte del Gruppo UniCredit e, nell’ipotesi di esercizio di tale facoltà, l’azienda subentrante continua a versare al Fondo medesimo i previsti contributi, alle condizioni stabilite tempo per tempo dalle fonti istitutive.

In relazione a ciò, le Parti si impegnano a definire, ove necessario, intese da considerarsi ad ogni effetto parte integrante del presente accordo, tenendo conto delle caratteristiche delle forme pensionistiche complementari in atto. Parimenti si impegnano ad operare positivamente, nell’ambito dei rispettivi ruoli, per addivenire in tempi brevi alle approvazioni referendarie (ove previste) ed alla necessarie autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza.

Resta inteso che 2S Banca provvederà agli adempimenti necessari a garantire la prosecuzione dell’iscrizione, senza soluzione di continuità, a Previbank e Previp per i dipendenti interessati già iscritti a detti Fondi al 31 dicembre 2005.

Per i lavoratori iscritti alla medesima data al Fondo Pensione interno ex UBMC - Fondo che per effetto di pregresse operazioni societarie è stato trasferito nel bilancio di UCI – resta altresì inteso che 2S Banca mantiene il correlativo obbligo contributivo e provvede a versare le somme a carico proprio e quelle a carico degli interessati ad UCI per l’attribuzione al Fondo Pensione interno di competenza.

Per quanto riguarda i dipendenti interessati dal presente accordo appartenenti alla categoria degli iscritti “post D.Lgs. 124/93”, a seguito del previsto passaggio del pacchetto azionario di 2S Banca da UCI a SG, confluiranno al Previp Fondo Pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2007, mediante trasferimento della propria posizione.

Dichiarazione aziendale

Le previsioni di cui all’Appendice n. 2 posta in calce al CCNL 12 febbraio 2005 - corresponsione della quota aggiuntiva dell’1% sulla pregressa contribuzione datoriale (2%) di finanziamento dei regimi di previdenza complementare - troveranno applicazione, con la decorrenza dell’entrata in vigore del vigente Contratto Nazionale ABI (1° aprile 2005), in favore dei dipendenti di cui all’ultimo comma del presente articolo assunti successivamente al 19 dicembre 1994, sulla base di quanto definito allo stesso titolo nel Fondo Pensioni del Personale del Gruppo UniCredit.

Art. 7

Per tutto l’anno 2006 viene confermata l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso 2S Banca e le aziende di rispettiva provenienza, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione.


Chiarimento a verbale

Le Parti convengono che le previsioni di cui all'Accordo Sindacale del 15 dicembre 2005 vigenti in materia di assistenza sanitaria integrativa per il Gruppo UniCredit, continueranno a trovare applicazione a favore del personale proveniente da UCI, UPA e PIM interessato all'operazione disciplinata dal presente Verbale anche dopo il passaggio del pacchetto azionario di 2S Banca da UCI a SG, rimanendo confermati i livelli di contribuzione aziendale.

Pertanto, con riferimento al principio di cui all'art. 5 della Statuto di Uni.C.A., le Parti stesse si impegnano a modificare il dettato della norma statutaria predetta al fine di prevedere che, qualora per un'azienda vengano meno le condizioni di controllo, la prosecuzione dell'iscrizione e delle prestazioni per i relativi dipendenti in servizio alla data del venir meno delle predette condizioni possa essere ammessa anche oltre il limite dell'esercizio in corso, a condizione che tale prosecuzione venga stabilita da accordi sindacali stipulati in correlazione alla perdita del controllo stesso.

Art. 8

Per tutto l’anno 2006 viene confermata l’applicazione delle forme di coperture assicurative in essere presso le aziende di provenienza (a titolo esemplificativo: infortuni professionali ed extra-professionali, kasko professionale, ecc.).

Art. 9

A favore dei dipendenti provenienti da UPA, in relazione al trasferimento del relativo ramo d’azienda a 2S Banca, pur trattandosi di trasferimento da società di produzione ad azienda bancaria, ma tenuto conto della specificità dell’operazione, vengono confermate le previsioni dell’art. 9 dell’accordo 13 gennaio 2001, nei termini e limiti ivi definiti.

Tali previsioni, per le medesime considerazioni di cui al primo comma, vengono estese – sempre negli stessi termini e limiti - anche a favore del personale di UCI e PIM trasferito a 2S Banca per effetto dell’operazione di creazione della banca specializzata all’interno del Gruppo UniCredit.


Raccomandazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali, in relazione a quanto esplicitato in corso di trattativa, rivolgono espressa raccomandazione affinché da parte aziendale si valutino positivamente le eventuali richieste di trasferimento ad altra azienda di UniCredit Group, con particolare attenzione nei confronti delle richieste già in essere per piazze collocate in regioni in cui non vi sia la presenza del Gruppo SG.

Art. 10

Le Parti, in considerazione della situazione specifica di 2S Banca – intervenuta definizione dell’atto di cessione a gruppo bancario estero dell’intero pacchetto azionario della società costituita il 1° gennaio 2006 - hanno definito le seguenti specifiche previsioni circa i profili occupazionali dei dipendenti provenienti da UCI, UPA e PIM:

a) in caso di tensioni occupazionali direttamente correlate a perdita del controllo proprietario, vendita o cessione dell’azienda, crisi aziendali, processi di ristrutturazione organizzativa e di ridimensionamento/redistribuzione territoriale dei poli di 2S Banca connesse anche alle sopraindicate caratteristiche della società, i lavoratori non altrimenti ricollocabili da parte del Gruppo SG nell’ambito territoriale della sede di lavoro ed ancora in esubero successivamente all’applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione di personale - ivi compreso il ricorso agli strumenti di cui al D.M. 158 del 2000 (“Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle Imprese di Credito”) e al successivo accordo nazionale di settore 24 gennaio 2001 -, in alternativa ad eventuali incentivi all’esodo erogati dal Gruppo SG, saranno assunti da UniCredit Group senza soluzione di continuità temporale, con il livello di inquadramento, retributivo e di anzianità in allora maturato e verranno assegnati, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel suddetto ambito territoriale.

Le previsioni di cui al presente alinea avranno efficacia per la durata di cinque anni dalla data del presente accordo.

b) in caso di tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di UCI dal contratto di servizio stipulato con SG dovuto alla decisione strategica di UCI - di internalizzare le attività, di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore, ovvero di non rinnovare il contratto alla prima scadenza - non determinata da fatti giuridicamente rilevanti pregiudizievoli per la prosecuzione del contratto stesso posti in essere da SG o da 2S Banca, i lavoratori non altrimenti ricollocabili da parte del Gruppo SG nell’ambito territoriale della sede di lavoro ancora in esubero successivamente all’applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione di personale - ivi compreso il ricorso agli strumenti di cui al già citato D.M. 158 del 2000 e al successivo accordo nazionale di settore 24 gennaio 2001 -, in alternativa ad eventuali incentivi all’esodo erogati dal Gruppo SG, saranno assunti da UniCredit Group senza soluzione di continuità temporale, con il livello di inquadramento, retributivo ed di anzianità in allora maturato e verranno assegnati, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel suddetto ambito territoriale. Le previsioni di cui al presente alinea avranno efficacia per tutta la durata del primo contratto di servizio.

L'impegno espresso nel presente articolo riguarda il personale UCI, UPA e PIM conferito a 2S Banca in virtù della presente intesa il quale risultasse, al momento degli eventi indicati ai punti che precedono, privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.

Le Parti medesime si danno atto che, nell’ipotesi di attivazione delle situazioni di rientro di cui al presente articolo, opereranno in allora congiuntamente con l’obiettivo di minimizzare l’impatto sugli organici di UniCredit Group negli ambiti territoriali di riallocazione, eventualmente facendo ricorso nei confronti del personale del Gruppo medesimo anche alle misure di gestione delle eccedenze di cui al D.M. 158 del 2000 e al successivo accordo nazionale di settore 24 gennaio 2001.

Chiarimento a verbale

Qualora dovessero insorgere questioni interpretative inerenti a quanto previsto alla lettera b) del presente articolo, le Parti firmatarie potranno chiedere un incontro in sede ABI (da tenersi entro sette giorni dalla richiesta) per individuare soluzioni condivise. Nel predetto incontro le strutture sindacali aziendali potranno farsi assistere da un esponente della Struttura Nazionale.

Art. 11

In riferimento a quanto già definito nell’Accordo di Gruppo dell’11 febbraio 2005, le Parti si danno atto che le adesioni alle proposte di incentivazione di cui alla citata intesa, come pure le eventuali incentivazioni individuali raccolte in precedenza, manterranno la loro piena validità nei confronti di 2S Banca, anche successivamente al passaggio del pacchetto azionario a SG.

In merito alle ricadute sui lavoratori del progetto di riorganizzazione che ha condotto alla creazione di 2S Banca ed alle peculiarità del progetto stesso, le Parti convengono di consentire in via specifica ai dipendenti di 2S Banca la presentazione entro il 30 settembre 2006 di nuove domande di adesione al Piano di incentivazione di cui all’Accordo dell’11 febbraio 2005, art. 1; per quanto riguarda l’incentivo economico si farà riferimento ai trimestri di permanenza secondo la scalettatura definita nell’Appendice 1 del già citato accordo.

Da parte aziendale si manifesta la disponibilità a venire incontro in via specifica ai dipendenti di 2S Banca ad eventuali istanze di anticipo delle richieste presentate nella primavera del 2005 di adesione al Piano di incentivazione di cui all’Accordo dell’11 febbraio 2005 (con relativo ricalcolo dell’incentivo).

Le Parti infine concordano, sempre in riferimento a quanto già definito dall’Accordo di Gruppo dell’11 febbraio 2005 (art. 5), di consentire in via specifica per i dipendenti di 2S Banca l’accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà di settore - ai sensi dell’art. 5 comma 1° lett. b) del D.M. n. 158 del 28 aprile 2000, e del Verbale di Incontro del 24 gennaio 2001 tra ABI e le Segreterie Nazionali – che matureranno i requisiti di legge (relativa “finestra”) previsti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia INPS o Ente assimilabile entro 36 mesi dalla cessazione e comunque entro il 1° luglio 2010. A tal fine le domande di accesso al Fondo di Solidarietà dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2006 e nell’aderire il lavoratore interessato dovrà indicare anche il momento di cessazione prescelto, secondo le seguenti calendarizzazioni: 1° novembre 2006; 1° gennaio 2007; 1° luglio 2007; 1° gennaio 2008; 1° aprile 2008. Le condizioni applicate saranno quelle già definite nell’Appendice n. 1 posta in calce al citato accordo dell’11 febbraio 2005.

Art. 12

I Criteri di inquadramento nelle aree professionali e nei primi due livelli retributivi della categoria dei quadri direttivi per i lavoratori/trici che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche sono i seguenti:

A) Declaratoria per le unità di produzione:

1) Al lavoratore inserito in staff con il capo area viene riconosciuto, dopo tre anni di adibizione, l'inquadramento del quarto livello della terza area professionale.

2) Al lavoratore preposto ad un ufficio, ossia che sovrintende al lavoro di tutti gli appartenenti della terza area professionale e degli eventuali appartamenti alla seconda ed alla prima area professionale addetti ad un medesimo ufficio, è riconosciuto il primo livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.

Ai lavoratori preposti ad un ufficio che occupi almeno 25 addetti appartenenti alle aree professionali terza, seconda e prima viene attribuito il secondo livello della categoria dei quadri direttivi.

3) Il lavoratore preposto di cui al precedente alinea è coadiuvato da un lavoratore inquadrato nel quarto livello della terza area professionale.

4) Al lavoratore incaricato di coadiuvare il preposto ad un ufficio, inquadrato nel terzo e quarto livello della categoria quadri direttivi, è riconosciuto il primo livello retributivo della categoria quadri direttivi.

5) Al lavoratore che, nell'ambito di un ufficio, sovrintende al lavoro di almeno tre ovvero almeno otto appartenenti alla terza area professionale, addetti all’ufficio in via continuativa e prevalente, è riconosciuto, rispettivamente, il terzo livello retributivo della terza area professionale o il quarto livello retributivo della terza area professionale.

B) Declaratoria per le aree di governance:

1) Al lavoratore addetto allo sviluppo produzione nonché al lavoratore addetto alla logistica comparto tecnologia viene riconosciuto l'inquadramento del quarto livello della terza area professionale, dopo due anni di adibizione e il primo livello della categoria quadri direttivi dopo cinque anni di adibizione.

2) Presso l'ufficio pianificazione e qualità ai lavoratori che coordinano le attività di pianificazione di medio e lungo termine, ottimizzazione dei costi aziendali determinazione dei criteri di allocazione dei costi per prodotto e definizione delle metodologie di valutazione della customer satisftaction viene riconosciuto l'inquadramento del primo livello della categoria dei quadri direttivi dopo due anni di adibizione.

Art. 13

Fermo quanto già previsto all’art. 2 del presente Accordo, in considerazione del fatto che 2S Banca anche dopo la cessione del pacchetto azionario a SG continua ad essere un soggetto giuridico-societario autonomo, la cessione medesima in via generale non ha specifiche incidenze sulle applicazioni contrattuali e gestionali per quanto – a titolo esemplificativo – concerne anzianità, ferie, comporto, banca delle ore, flessibilità, sistemi incentivanti, part-time, ecc.

Fermo restando quanto previsto al tema nel CCNL, si conferma la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale. Le Parti convengono che la formazione continua rappresenta, per le finalità condivise che si prefigge, uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisce fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dell’Azienda.

Nota a verbale

Il personale interessato dal presente accordo continua ad operare presso i locali in godimento da parte di 2S Banca sino a quando la nuova proprietà non individuerà eventuali nuove sedi operative sulla piazza di Milano (Cologno) e su quella di Torino.

Art. 14

Le Parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nel Protocollo e nell’Intesa per la realizzazione del Progetto “S3” del 18 giugno 2002 nonché quelle dell’Accordo sul Piano Industriale dell’11 febbraio 2005, che si intendono estese – negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti a 2S Banca per effetto dell’accordo odierno sino all’atto della cessione della stessa al di fuori del Gruppo, tenuto anche conto di quanto oggetto della lettera inviata a SG ed alle RSA di 2S Banca datata 28 giugno 2006.

Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.


DIRCREDITO-FD FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UILCA


DICHIARAZIONE AZIENDALE


Da parte aziendale si dichiara che ai dipendenti di 2S Banca - trasferiti alla stessa con il 1° gennaio 2006 da UCI, UPA e PIM - verranno mantenute le agevolazioni finanziarie (prestiti, mutui, ecc.) tempo per tempo applicate al personale di UCI, legate al C/C di UniCredit Banca su cui vi è l’accredito della retribuzione, fino a quando permarrà una partecipazione di UCI in 2S Banca S.p.A., o comunque sino al 31 dicembre 2006.

*****

In merito alle agevolazioni di cui alla presente Dichiarazione, come pure alle provvidenze e altre applicazioni di fonte anche non convenzionale, UCI ha inviato in data 28 giugno 2006 a SG – e per conoscenza alle RSA di 2S Banca – una lettera contenente il quadro generale della situazione in essere all’atto della cessione al di fuori del Gruppo.

In data odierna la Società acquirente ha confermato che anche successivamente al closing non varierà i trattamenti e le agevolazioni aziendali riportati nella predetta lettera.


Vai alla pagina principale del sito della Fisac Cgil Gruppo Unicredito