Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale di accordo

 

Verbale di accordo
concernente l'opzione per il mantenimento del contributo aziendale
in essere nel Fondo di provenienza

Il giorno 27 novembre 2009, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA,

premesso che in materia di previdenza complementare di Gruppo UniCredit

  • in data 16 ottobre 2006 le Parti, aderendo all'invito contenuto nell'Appendice n° 2 ("Contributo di solidarietà generazionale") posta in calce al CCNL ABI 12 febbraio 2005, hanno sottoscritto il "Verbale di Accordo sul contributo di Solidarietà Iscritti Post Assunti dal 19.12.2004", con cui il contributo aziendale del 2% alla forme pensionistiche operanti nel Gruppo è stata elevato al 3%, salvo le caratteristiche di ciascuno Statuto e le ulteriori previsioni del verbale stesso, e in data 27 settembre 2007 il "Verbale di Accordo sulla previdenza complementare" con cui detta elevazione è stata estesa anche agli iscritti Post assunti prima del 19.12.1994;
  • in relazione all'entrata in vigore del Dlgs 252/05, in data 18 dicembre 2006 le Parti hanno sottoscritto il "Protocollo di gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando", con cui è stato inoltre disposto che in caso di trasferimento al Fondo di Gruppo di posizioni a contribuzione definita dagli altri Fondi operanti nel Gruppo UniCredit, viene garantita la medesima contribuzione aziendale prevista dalle fonti istitutive dei Fondi di provenienza;
  • in data 31 maggio 2008, le Parti, richiamata l'applicazione del Protocollo 3 agosto 2007 e dell'Accordo 28 settembre 2007 relativi alla integrazione dell'ex Gruppo Capitalia nel Gruppo UniCredit, hanno sottoscritto l'"Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici" con cui è stata estesa al personale delle aziende dell'ex Gruppo Capitalia con CCNL ABI l'applicazione della normativa nazionale e aziendale già applicata al personale della Capogruppo nonché, per quanto non previsto nell'accordo stesso, delle prassi in vigore presso UniCredit;

considerato che

  • nell'intenzione delle Parti Nazionali, la formulazione della sopracitata Appendice n° 2 era finalizzata ad introdurre, in favore dei lavoratori/lavoratrici assunti nelle aziende del settore credito successivamente al 19 dicembre 1994, misure compensative rispetto all'applicazione di precedenti discipline nazionali del rapporto di lavoro;
  • nei confronti di taluni degli interessati di cui alle sopracitate intese 16 ottobre 2006 e 27 settembre 2007 (relative entrambe agli iscritti "post" ai Fondi pensione complementari operanti nel Gruppo) è emerso che, in sede di trasferimento individuale o collettivo della propria posizione individuale a contribuzione definita nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, gli effetti dell'applicazione dell'Accordo 16 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni - a fronte del vigente Statuto del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit - non sono coerenti con le finalità stesse delle intese in parola

 

hanno disposto quanto segue:

Art.l
La premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
In caso di iscrizione alla sezione II del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, effettuata col trasferimento (indipendentemente se a seguito di istanza individuale oppure in applicazione di accordi collettivi) della propria posizione individuale in essere presso un Fondo pensione complementare operante all'interno del Gruppo, ciascun interessato iscritto "Post" al Fondo trasferente potrà optare - all'atto del trasferimento - per il mantenimento del contributo aziendale in essere nel Fondo di provenienza in luogo di quello applicato nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit in applicazione degli accordi 16 ottobre 2006 e 27 settembre 2007 di cui in premessa.

 

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