Approfondimento n. 2: Buono Pasto

L’art. 13 dell’Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato Team23, relativo al “Buono Pasto”

Nell’Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato Team23, sottoscritto a Milano il 2 aprile 2020 fra “Unicredit e le Aziende del Gruppo” e le Delegazioni di Gruppo delle “OO.SS. FABI, FIRST/Cisl, FI- SAC/Cgil, UILCA e UNISIN” viene stabilita – all’art.13 – l’introduzione, a partire dal 1° luglio 2020, del buono pasto elettronico (in sostituzione di quello cartaceo), con un aumento scaglionato in tre anni, del valore del buono giornaliero per il personale con contratto a tempo pieno, dagli attuali 5,29 € fino a 7,00 €.

Riportiamo, di seguito, il testo dell’Art.13 – Buono Pasto: “Al personale a tempo pieno (ovvero a part time verticale, per le giornate ad orario pie- no) inquadrato nelle Aree Professionali e nell’intera categoria dei Quadri Direttivi è riconosciuto, per ogni giornata lavorativa in cui effettui l’intervallo di cui all’art.104 del CCNL 31 marzo 2015, un buono pasto in forma elettronica pari a (importo comprensivo di quanto previsto dall’art.50 del CCNL 31 marzo 2015 *):
– 6,00 euro a partire dal 1° luglio 2020;
– 6,50 euro a partire dal 1° luglio 2022;
– 7,00 euro a partire dal 1° luglio 2023.

Al personale a tempo parziale orizzontale il buono pasto sarà riconosciuto in forma elettronica nella misura di:
– 4,50 euro a partire dal 1° luglio 2020;
– 5,50 euro a partire dal 1° luglio 2022;
– 6,00 euro a partire dal 1° luglio 2023.”

——–
* Art.50 – Buono pasto del CCNL ABI 31.03.2015
1. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art.104, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.
2. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
3. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.

Il “Buono Pasto” in formato elettronico

Il “Buono Pasto elettronico” è l’evoluzione del tradizionale “Buono Pasto cartaceo”; nel concreto, si tratta di una “smart card” ricaricabile che può essere utilizzata nell’ambito di una rete dedicata di esercizi commerciali convenzionati (provvisti di terminale POS in grado di leggere tali carte elettroniche) per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il Buono Pasto elettronico, predisposto dalla società emettitrice e consegnato ai dipendenti dell’azienda-cliente (N.d.R. nel nostro caso, le aziende del Gruppo UniCredit), viene configurato secondo i parametri indicati dalla stessa azienda che, nella sua veste di datore di lavoro, rende disponibile tale “forma sostituiva del servizio di mensa aziendale”.
Questa carta elettronica viene caricata mensilmente del numero di buoni stabilito di volta in volta dall’azienda/datrice di lavoro. Il processo è semplice: l’azienda-cliente invia l’ordine mensile alla società emettitrice; quest’ultima carica i dati a sistema e li rende disponibili alla rete dei POS degli esercenti convenzionati; il lavoratore/trice titolare del Buono Pasto elettronico acquisisce la prevista ricarica sulla sua card tramite il POS collegato in rete che viene utilizzato per pagare i suoi pasti.
Dopo la fruizione di ciascun pasto, la transazione del relativo pagamento viene trasmessa (dal POS dell’esercizio convenzionato) al server della società emettitrice, dove viene memorizzata ed elaborata per il successivo rimborso all’esercente e per la fatturazione all’azienda-cliente.
Per il lavoratore/trice che ne risulta beneficiario il Buon Pasto elettronico man- tiene sostanzialmente le stesse caratteristiche dei tradizionali Buoni Pasto cartacei: la novità insita nell’introduzione della smart card sta soprattutto nella tracciabilità delle transazioni elettroniche (con quello che ne può conseguire in termini di comportamenti più virtuosi degli esercenti) e nei vantaggi organizzativi che l’innovazione può comportare per i diversi attori del processo di business (società emettitrici, aziende/datrici di lavoro ed esercenti facenti parte della rete convenzionata).
In realtà, dal punto di vista dei lavoratori/trici, non bisogna mai dimenticare l’esigenza che vi sia sempre un’idonea “fruibilità” dei buoni pasto, che – come ci ha insegnato anche l’esperienza passata nel nostro Gruppo – è strettamente legata alla qualità del servizio approntato dalle società che emettono i Buoni Pasto, in termini di rete di esercizi pubblici convenzionati per i vari ambiti geografico/regionali: proprio per questo, come OO.SS. unitarie, ci siamo raccomandate con la Capogruppo affinché sia approntato, sin dal prossimo 1° luglio 2020, un adeguato servizio per tutto il personale del Gruppo destinatario del nuovo formato elettronico (che sostituirà definitivamente quello cartaceo), affidandosi a primarie Società for- nitrici i buoni elettronici, tali da garantire, in termini di convenzionamenti, una valida copertura dell’intero territorio nazionale (N.d.R. non escludendo l’insorgere di possibili criticità sulla materia, aggravate anche dall’emergenza sanitaria in corso, segnaliamo fin d’ora di rivolgersi – per qualsiasi questione inerente la materia – direttamente ai nostri Rappresentanti R.S.A. locali presenti nelle diverse aziende del Gruppo).

Il regime fiscale e contributivo dei “Buoni Pasto” elettronici

Fino al 31 dicembre 2019 i Buoni Pasto in formato cartaceo non erano soggetti a trattenute fiscali e previdenziali per il lavoratore/trice entro il limite giornaliero di 5,29 € (soglia di esenzione risalente al 1997), mentre i Buoni Pasto in formato elettronico erano esenti fino ad un limite giornaliero di 7 € (tale maggiore soglia di esenzione è stata introdotta, per i buoni elettronici, a partire dal 1° luglio 2015).
Entro i suddetti limiti, le esenzioni operavano anche sugli oneri contributivi a carico del datore di lavoro.
La Legge di Bilancio 2020 (legge n.160 del 27.12.2019, art.1, comma 677), con l’intento di favorire i sistemi di pagamento elettronici, ha introdotto importanti novità in materia, stabilendo che, dal 1° gennaio 2020, il limite di esenzione dei buoni pasto cartacei scende da 5,29 a 4,00 € mentre quello riguardante i buoni pasto elettronici viene aumentato da 7,00 a 8,00 €.
Ciò significa che le Aziende che continueranno a distribuire ai propri dipendenti buoni cartacei con valore facciale di € 5,29, dal 1° gennaio 2020 dovranno pagare i contributi INPS sulla parte eccedente i 4 € ed i lavoratori/trici, oltre alla quota di contributi INPS a loro carico, pagheranno anche l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali.
Di ciò, si è avuta evidenza anche nel Gruppo UniCredit a partire dal foglio-paga del mese di marzo 2020, nel quale sono state addebitate le trattenute contributive e fiscali relative al numero dei buoni pasto cartacei relativi a carnet di gennaio, febbraio e marzo 2020 (il relativo controvalore, pari ad € 1,29 per ciascun buono moltiplicato per il numero complessivo dei buoni ricevuti, è appunto assoggettabile alle trattenute di legge a carico del/la dipendente ed è stato evidenziato nel campo “Descrizione voce” del cedolino con la dicitura: “BUONI PASTO NR … – PREV/FISC …”, cumulandosi alle voci costituenti l’imponibile previdenziale e, successivamente, quello fiscale).
Ancorché non evidenziato nella busta-paga del lavoratore/trice, sullo stesso ammontare del controvalore di € 1,29 per ciascun buono pasto cartaceo giornaliero ri- conosciuto da gennaio 2020 a ciascun/a dipendente beneficiario di buoni, l’Azienda del Gruppo sua datrice di lavoro ha pagato i relativi oneri contributivi previdenziali.

[esempio in documento in allegato]

Così, grazie a questa misura governativa volta a favorire i sistemi di pagamento elettronici (inclusi quelli legati all’erogazione dei buoni pasto da parte dei datori di lavoro), come OO.SS. unitarie, siamo finalmente riuscite – nell’ambito della trattativa scaturita dall’avvio della procedura per gestire gli impatti nel perimetro Italia del Piano di riorganizzazione “Team23” – ad ottenere l’aumento del valore facciale del «Buono Pasto» giornaliero, da 5,29 a 7,00 €, con la sua trasformazione in buono elettronico ed uno scaglionamento nel tempo.

Resta comunque utile sapere che…

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.122 del 7.06.2017 ha regolamentato l’utilizzo dei Buoni Pasto, dettando disposizioni che sono tuttora valide, sia per i buoni cartacei che per quelli elettronici.
In particolare:

  •  i buoni pasto sono “personali” e possono essere utilizzati solo dal/la titolare;
  • i buoni pasto non possono essere convertiti in denaro e, pertanto, vanno utilizzati per l’intero valore, senza diritto al resto in contanti;
  • i buoni pasto possono essere utilizzati fino ad un numero massimo di 8 per ciascuna spesa/acquisto.

Con riferimento, poi, alla loro “spendibilità”, i buoni pasto possono essere accettati dai soggetti che esercitano:

  • la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi di legge;
  • l’attività di mensa aziendale e interaziendale;
  • la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui di prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo (negozianti di prodotti alimentari, supermercati, esercenti in area pubblica);
  • la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle so- cietà semplici esercenti attività agricola, iscritti nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese;
  • nell’ambito dell’attività di agriturismo, la somministrazione di pasti e bevande co- stituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zo- na, presso la propria azienda;
  • nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti preva- lentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca da parte di imprenditori ittici;
  • la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacen- ti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti attività industriale.

Nella sostanza, i buoni pasto (sia in formato cartaceo che elettronico) possono essere utilizzati, oltre che nei bar, nelle mense aziendali/interaziendali, nelle trattorie/ristoranti, anche nei supermercati (ovviamente, per l’acquisto di generi alimentari di pronto consumo), o per acquistare prodotti a “filiera corta”, per pranzare o cenare negli agriturismo, nonché presso aziende che si occupano di pesca e nei locali gestiti da imprenditori agricoli/coltivatori: presupposto fondamentale è che tutte queste tipologie di esercenti siano convenzionate nella rete approntata dalla società fornitrice dei buoni.

[Appendice 1 – Assenze dal servizio per le quali non spetta il Buono Pasto e relative eccezioni’ in allegato]

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