Il bonus una tantum di 200 euro previsto dal D.L. 50/22 c.d “Decreto aiuti”

Il bonus una tantum di 200 euro previsto dal D.L. 50/22 c.d “Decreto aiuti”

L’INPS, con circolare n.73 del 24 giugno 2022, ha fornito le istruzioni e indicato i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro disposta dal decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), a favore di determinate categorie di soggetti, nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

In particolare l’articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro, sia riconosciuta, in via automatica e per una sola volta, una somma a titolo di indennità di importo pari a 200 euro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, ai lavoratori dipendenti del pubblico e del privato non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 del medesimo decreto e che, nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022 abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% (previsto dalla Legge di Bilancio 2022 art. 1, comma 121, L. 234/2021).

Ci si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692,00 euro.

I datori di lavoro, previa acquisizione di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio. Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Il bonus una tantum da 200 euro è fiscalmente esente.

Riepilogando:

  • Il bonus di 200 euro, corrisposto una tantum dal datore di lavoro con la busta paga di luglio 2022 a coloro i quali rientrano nei requisiti previsti, spetta ai i lavoratori dipendenti del pubblico e del privato – in servizio a quella data – aventi il diritto all’esonero contributivo dello 0,8% per la retribuzione mensile nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al mese di giugno;
  • la platea dei beneficiari comprende, quindi, lavoratrici e lavoratori con imponibile previdenziale inferiore o uguale a 2.692,00 euro.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Nei giorni scorsi i dipendenti con i requisiti previsti hanno ricevuto una mail aziendale, con la quale sono state trasmesse le istruzioni operative per presentare l’autocertificazione entro il 14 luglio 2022. Con tale autocertificazione si dichiara:

  • di non essere titolare di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione (articolo 32, comma 1, D.L. 50/2022), né di reddito di cittadinanza (articolo 32, comma 18, D.L. 50/2022);
  • di non percepire da altri soggetti l’indennità una tantum di 200 euro prevista dall’articolo 31, D.L. 50/2022.

Per presentare l’autocertificazione bisogna accedere in People Focus seguendo il percorso:

People Focus>>Altri documenti >> Autocertificazione ex art. 31 D.L. 50/2022 (Bonus energia), dove i dipendenti interessati troveranno il testo dell’autocertificazione stessa, da leggere accuratamente.

In caso di sussistenza delle condizioni sopra descritte, bisognerà cliccare sul tasto “Conferma”. Il tool sarà disponibile dal 24 giugno 2022 al 14 luglio 2022.

Ricordiamo, ancora una volta, che il bonus una tantum di 200 euro è corrisposto ai dipendenti – in servizio a luglio 2022 – che hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% per la retribuzione mensile, nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al mese di giugno (cfr. immagine A – Busta Paga), ossia con imponibile previdenziale minore o uguale a 2.692 euro (cfr. immagine B – Busta Paga).

EROGAZIONE DEL BONUS PER GLI ADERENTI ALLA SEZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

L’INPS, con la Circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha fatto chiarezza rispetto all’erogazione del bonus di 200 euro a favore dei c.d. esodati. Nella Parte II la Circolare n. 73 specifica che “… tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione devono intendersi ricompresi… – le prestazioni di accompagnamento a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b) del D.lgs. 14 settembre 2015, n.148”.

Questa precisazione fornisce la conferma circa l’erogazione del bonus a favore degli aderenti alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà, che rientrino nei requisiti previsti.

A tale proposito, nel Punto 2.2 della Circolare n.73, Requisiti reddituali, si conferma il limite di reddito pari a euro 35.000 per il 2021, mentre il sottopunto 5. definisce che per gli “… assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l’importo lordo da assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi”.

Al Punto 4. è specificato che “… l’Istituto provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza”. “L’importo a titolo di indennità una tantum verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 …” (punto 4.1 primo capoverso).

EROGAZIONE DEL BONUS PER GLI ADERENTI ALLA SEZIONE ORDINARIA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

L’azienda ha comunicato di aver inviato lettera raccomandata agli aderenti al Fondo di Solidarietà Sezione Ordinaria per informarli che, se in servizio (seppur in fondo ordinario) anche nel mese di luglio e rientrando nei requisiti previsti, possono ricevere dall’azienda il bonus compilando e inviando l’apposita autocertificazione.

N.B. Il bonus non verrà invece erogato dall’azienda per i cessati dal servizio entro il 30 giugno.

EROGAZIONE DEL BONUS PER NEOASSUNTE/I

L’azienda ha inviato una comunicazione (mail/lettera) a neoassunte/i, con la quale ha fornito precisazioni di maggior dettaglio e ha invitato le/gli stesse/i a compilare l’autocertificazione qualora avessero tutte le caratteristiche per aver diritto al “bonus una tantum”.

EROGAZIONE DEL BONUS PER IL PERSONALE LUNGO ASSENTE

Precisiamo che per il personale lungo assente l’azienda ha comunicato di aver inviato presso il loro domicilio una raccomandata con le istruzioni e l’autocertificazione che, una volta debitamente compilata e firmata, dovrà essere restituita in formato PDF o JPG entro e non oltre il 14 luglio 2022 al seguente indirizzo mail: uphssaggdatpersona.esssc@esssc.unicredit.eu

Luglio 2022
La Segreteria Fisac/Cgil Gruppo UniCredit

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