Assegno Unico e Universale per i figli

three children sitting on grass

Assegno Unico e Universale per i figli

Dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per figli a carico, che costituisce un beneficio economico mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica rappresentata nell’ISEE. L’assegno è definito unico poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, ed universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico anche in assenza di ISEE  con ISEE superiore alla soglia di eruo 40mila.
Dal 1° gennaio 2022 è già possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale tramite il servizio online o telefonico dell’INPS oppure tramite patronato.

Con il messaggio 31 dicembre 2021 n.4748, reperibile al link di seguito indicato, l’INPS ha fornito i requisiti e le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoc

BENEFICIARI E REQUISITI

L’assegno è riconosciuto:

  • per ogni figlio o figlia minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
  • per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una delle seguenti condizioni:
    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    3. sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    4. svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.

La domanda può essere presentata da:

  • genitori conviventi
  • genitori separati/divorziati
  • genitore unico
  • genitori affidatari
  • tutore del/la figlio/a
  • tutore del genitore
  • figlio/a maggiorenne

Chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda dovrà possedere – al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione – i seguenti requisiti:

  • essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo/a familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • essere soggetto/a al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato/a in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno.

DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico può essere presentata a partire dal 1°gennaio 2022, deve essere ripresentata ogni anno e sarà riferita al periodo compreso tra marzo dell’anno di presentazione della domanda e febbraio dell’anno successivo.
Nella domanda è necessario indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con la quale si ottiene l’indicatore ISEE, per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • direttamente da parte del richiedente tramite portale web INPS utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Per l’autenticazione è necessario avere almeno Spid di livello 2;
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile)
  • Istituti di Patronato.

La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno unico in automatico, con le stesse modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, senza necessità di presentazione della domanda.

L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dal mese di marzo;
  • per le domande presentate a partire dal 1° luglio in poi, l’assegno decorre dalla mensilità successivo a quello di presentazione;

Pertanto, chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Chi non presenta l’ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento.

Vi segnaliamo il video tutorial INPS che spiega come presentare la domanda di Assegno unico direttamente online:


EROGAZIONE

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente oppure, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” (100%) o “ripartita” (50%) il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda:

a) “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”;

b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;

c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Anche i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:

  1. accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN (International Bank Account Number): conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  2. consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  3. accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

IMPORTI

Importi mensili

Per ciascun figlio spettano:

  • ISEE < 15 mila €: 175 euro
  • ISEE da 15 mila a 40 mila €: da 175 a 50euro
  • ISEE oltre i 40 mila €: 50 euro

L’importo dell’assegno non rileva ai fini del reddito.
In caso di assenza o mancata presentazione di ISEE saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa. Resta salva la possibilità di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, per l’ottenimento dell’ISEE, in data successiva alla presentazione della domanda di Assegno Unico. In questo caso, l’importo spettante verrà ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’ISEE.

Maggiorazioni

  • A partire dal terzo figlio:
    • ISEE < 15 mila €: 85 euro
    • ISEE da 15 mila a 40 mila €: da 85 a 15 euro- ISEE oltre i 40 mila €: 15 euro
  • 100 euro al mese dall’anno 2022, è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli;
  • 30 euro al mese per ciascun figlio se entrambi i genitori lavorano, proporzionale all’ISEE, che si azzera oltre i 40mila euro.
  • 20 euro al mese per ciascun figlio per le madri che hanno meno di 21 anni, indipendentemente dall’ISEE
  • ulteriore maggiorazione, detta maggiorazione ex ANF, con ISEE fino a 25mila euro

Disabili

Per ciascun figlio minorenne con disabilità è previsto un importo mensile in base alla disabilità e non all’ISEE:

  • 105 euro per non autosufficienza
  • 95 euro per disabilità grave
  • 85 euro per disabilità media

Per ciascun figlio maggiorenne con disabilità è prevista una maggiorazione mensile pari a 80 euro da 18 a 21 anni.

Per i figli disabili oltre i 21 anni spettano mensilmente:

  • ISEE < 15 mila €: 85 euro
  • ISEE da 15 mila a 40 mila €: da 85 a 25 euro
  • ISEE oltre i 40 mila €: 25 euro

I genitori di disabili con più di 21 anni, anche percependo l’assegno, possono continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

Vi segnaliamo che nel sito INPS è stato predisposto un simulatore per l’importo dell’Assegno unico e universale spettante, ecco il link: https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

COMPATIBILITÀ E ABROGAZIONI

L’Assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico vengono abrogati:

  • con effetto dal 1° gennaio 2022 è abrogato il Premio alla nascita e il Bonus bebè;
  • con effetto dal 1° marzo 2022 è abrogato l’assegno dei Comuni per nuclei familiari con almeno 3
  • figli/e;
  • a decorrere dal 1° marzo 2022 sono abrogate le detrazioni per figli/e fino al 21 anno e gli
  • incrementi previsti;
  • con effetto dal 1° marzo 2022 sono abrogati gli Assegni ai Nuclei Familiari limitatamente ai nuclei con figli/e e orfanili.
  • viene abrogato il Fondo di sostegno alla natalità con le relative prestazioni.

La prestazione non assorbe né limita, invece, gli importi del bonus asilo nido.

Per ulteriori necessità vi invitiamo a contattare i Centri di Assistenza Fiscale (per pratica ISEE), Patronati INCA CGIL (per pratica Assegno Unico e universale) e i vostri sindacalisti di riferimento, per le modalità operative di supporto.

Fisac CGIL Gruppo Unicredit

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