Verbale di accordo per l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore

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Verbale di accordo per l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà di settore

Il giorno 19 novembre 2021, in Milano
UniCredit/Aziende del Gruppo
e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premesso che

  • in data 2 aprile 2020, a conclusione della procedura sindacale prevista dal CCNL, è stato sottoscritto l’Accordo sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano di innovazione denominato “Team 23”;
  • detto Accordo ha previsto le modalità di gestione, con strumenti socialmente sostenibili, delle ricadute occupazionali del Piano Team 23 prevedendo una serie di misure tra cui, l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore credito oltre che forme di incentivo per i dipendenti che maturino la finestra di pensionistica entro il periodo del Piano;

considerato che

  • nei mesi scorsi a seguito dell’attuazione del Piano “Team 23” UniCredit ha sviluppato un intenso processo di semplificazione e razionalizzazione delle strutture di governo e supporto non a contatto con la clientela;
  • tale processo ha realizzato condizioni organizzative che determinano nelle predette strutture la liberazione anticipata di attività pari a circa 350 risorse (fte);
  • le Parti hanno condiviso con Accordo del 21 ottobre 2021 che la stessa possa essere gestita consentendo di anticipare l’uscita dei circa 350 dipendenti in carico presso le predette strutture di governo e supporto già aderenti ai piani esodo previsti dall’Accordo 2 aprile 2020 anche attraverso l’adozione da parte della Banca della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, del Decreto 28 luglio 2014, n. 83486;

le Parti

dandosi atto che i processi sopra sintetizzati da parte aziendale nel corso del confronto con le Organizzazioni Sindacali integrano i presupposti per l’attivazione, a favore dei Lavoratori/Lavoratrici interessati/e, delle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà previste in caso di sospensione dell’attività lavorativa;

fermi i contenuti dell’Accordo 2 aprile 2020
(così come integrato con l’Accordo 21 ottobre 2021)
convengono quanto segue

Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente Verbale.

Art. 2 – Riduzione/sospensione dell’attività lavorativa

Le Parti convengono che il ricorso allo strumento della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa riguarda esclusivamente, con adesione volontaria, i dipendenti in carico presso le predette strutture di governo e supporto già aderenti ai piani esodo previsti dall’Accordo 2 aprile 2020 richiamato in premessa, che maturino i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà a far data dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2023 e si realizzerà secondo le modalità e criteri di cui all’Accordo del 21 ottobre 2021

Le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, ferma l’intervenuta accettazione della applicazione della sospensione, riguarda un numero complessivo di dipendenti pari a 214 con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e fino alla data di accesso di ciascun dipendente alle prestazioni straordinarie:

  • per un numero complessivo di giornate pari a 52.110 dalla data del 1° dicembre 2021 a quella del 30 novembre 2022;
  • e un numero complessivo di giornate pari a 2.220 dalla data del 1° dicembre 2022 a quella del 30 novembre 2023.

UniCredit/Aziende del Gruppo
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN

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