Con l’entrata in vigore del decreto Ristori Bis del 9/11/2020 è stata introdotta nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, la possibilità di usufruire di un congedo straordinario retribuito per i genitori con figli in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.
Lo scopo di questa nota è fornire prime indicazioni. Attendiamo comunque pubblicazione della Circolare INPS di dettaglio e di approfondimento (per esempio sulla cumulabilità o meno con l’altro congedo straordinario per quarantena o sulla eventuale sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni) e successivamente provvederemo ad aggiornare la nota.
1) PER TUTTE LE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE
In base a Decreti precedenti ancora in vigore (“DECRETO AGOSTO” DL 104/2020 agg. da “DECRETO RISTORI” DL 137/2020 e circ. INPS 116/2020)
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL 50% e CONGEDO STRAORDINARIO NON RETRIBUITO
- In seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza o di quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ATS per figli conviventi minori di 16 anni per contatti scolastici;
- in caso di impossibilità o in alternativa a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile;
- alternativamente ad entrambi i genitori
può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per parte o per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti tra il 9 settembre 2020 il 31 dicembre 2020 è riconosciuta:
- in caso di figli minori di 14 anni => indennità pari al 50% della retribuzione. La contribuzione figurativa è piena;
- in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni =>nessuna retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
2) PER LE AREE CON LIVELLO DI RISCHIO ALTO
In base al “DECRETO RISTORI BIS” (DL 149 /2020)
CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL 50%
- In seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza delle SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (le cosiddette “scuole medie inferiori”)
- nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
- alternativamente ad entrambi i genitori
può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta:
- in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
BONUS BABY-SITTING, (destinato ai soli lavoratori autonomi)
Diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di
1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica.
Tutti i benefici descritti hanno un limite di spesa per il 2020. Al superamento dei suddetti limiti l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
Milano, 11 novembre 2020
La Segreteria