Permessi straordinari previsti dal Decreto Rilancio

Le principali novità in tema di permessi straordinari concessi a lavoratori e lavoratrici dipendenti con il Decreto Rilancio

I congedi

Art.75 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Il comma 1 modifica l’articolo 23 in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni, a partire dal 5 marzo 2020 (data del primo decreto) il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo straordinario retribuito al 50% potrà essere richiesto solo nel caso in cui:
• non sia stato richiesto il bonus “baby sitter”;
• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore “destinatario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa”
; • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
A questo congedo si aggiunge poi il diritto di usufruire di un congedo straordinario non retribuito per i genitori di figli minori di 16 anni.
In ogni caso il congedo straordinario non retribuito potrà essere richiesto solo nel caso in cui:
• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore “
destinatario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa”
; • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per presentare la domanda di congedo straordinario (c.d. congedo parentale COVID-19) si deve seguire il percorso seguente:
• accedere al portale web dell’INPS;
• per accedere è necessario essere in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito. Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:
• selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”

Bonus baby-sitting

È aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido ed è in alternativa al congedo straordinario retribuito.

Permessi Legge 104/92

Art. 76 – Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Reca modifiche all’articolo 24, in materia di permessi retribuiti ex legge n. 104/92, portandoli a dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
I giorni spettanti per chi già gode dei permessi previsti dalla Legge 104, quindi, vengono addizionati di 12 giorni complessivi da usufruire nei mesi di maggio e giugno 2020.

Smartworking

Art. 96 – Lavoro Agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio o una figlia minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno

diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Milano, 20 maggio 2020
La Segreteria Fisac Cgil del Gruppo UniCredit

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