La Polizza aziendale RC Auto con copertura ‘Kasko’

PREMESSA

La copertura ‘Kasko’ per tutto il personale delle aziende del Gruppo UniCredit trae origine dall’Accordo sindacale 18 giugno 2002 per la realizzazione del “Progetto S3” che ha di fatto esteso a tutto il Gruppo le normative già esistenti presso alcune “banche federate”, in base alle quali erano previste particolari forme di copertura assicurativa o delibere aziendali che si facevano carico dei danni subiti dagli automezzi privati utilizzati dai Colleghi e dalle Colleghe per motivi di servizio.

La Polizza Kasko-Professionale (stipulata dall’azienda ed avente come beneficiario il Lavoratore/Lavoratrice interessato/a) non rappresenta un benefit per i dipendenti ma fornisce la copertura da un rischio del datore di lavoro e, quindi, deve considerarsi attinente alla sfera organizzativa dell’impresa. Il costo della polizza – a carico dell’azienda e deducibile dal reddito d’impresa – non costituisce pertanto retribuzione imponibile per il/la Collega, né dal punto di vista previdenziale né da quello fiscale. In ogni caso l’Azienda, pur avendo stipulato la polizza nell’interesse del proprio personale, rimane estranea al rapporto assicurato-assicuratore e, ancorché richiesta, si asterrà dall’intervenire direttamente per la composizione di eventuali contrasti fra dipendenti assicurati e Compagnia di Assicurazione.

La Polizza Kasko-ExtraProfessionale, rappresenta invece un’eventuale scelta volontaria in capo ai singoli Colleghi, e costituisce quindi una semplice “offerta assicurativa” messa a disposizione del personale; il costo della polizza è quindi a carico del singolo collega/della singola collega interessato/a alla sottoscrizione.

Polizza Kasko – Professionale

I danni materiali e diretti subiti da autovetture ad uso privato e/o promiscuo, condotte da un dipendente durante spostamenti e viaggi per ragioni di servizio, sono automaticamente coperte dalla polizza assicurativa Kasko, alla sola condizione che l’Azienda ne abbia preventivamente autorizzato l’uso. La garanzia è estesa al “rischio in itinere”, per il percorso fra abitazione e luogo di lavoro e viceversa, indipendentemente da ragioni di servizio. Sono compresi in garanzia i danni avvenuti durante i percorsi per recarsi alle mense aziendali e/o ai luoghi di ristoro o viceversa. Per questo rischio la copertura opera automaticamente se l’autovettura guidata dal dipendente è intestata a lui o ad un familiare risultante nello stato di famiglia; se è intestata a persone diverse, la copertura opera se il dipendente ha preventivamente identificato la vettura compilando l’apposita maschera presente sul Portale.

ATTENZIONE! L’indicazione di un veicolo intestato ad un terzo esclude dalla copertura le vetture di proprietà di un componente il nucleo familiare.

Per i dipendenti non vedenti o portatori di handicap l’assicurazione s’intende operante anche quando alla guida dell’autovettura assicurata vi sia un familiare o un terzo che trasportino i dipendenti stessi. Le garanzie suindicate valgono anche durante la sosta delle autovetture come sopra identificate. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città; del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi dell’Unione Europea, della Svizzera, della Slovenia e degli Stati per i quali è operante la convenzione “Carta Verde”.

L’assicurazione copre:

i danni materiali e diretti derivanti all’autovettura a seguito di:

    • urto;
    • ribaltamento;
    • collisione con altro veicolo, persone od animali;
    • caduta di oggetti e materiali;
    • ribaltamento avvenuto in conseguenza di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine frane e smottamenti;
    • cristalli;
    •  uscita di strada,

verificatisi durante la circolazione, compresa la fermata e la sosta, con esclusione delle aree aeroportuali e delle aree adibite a circuito, pista o assimilate.

Le spese che il dipendente dovesse sostenere a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza per il traino dell’autovettura sino alla prima officina (in alternativa al luogo di residenza del dipendente) entro il limite massimo di 50 km dal luogo dell’incidente.

L’indennizzo per danni all’autovettura è riconosciuto fino a un massimo di euro 20.000,00 per ogni sinistro, con il limite del valore commerciale dell’autovettura (se inferiore) e con franchigia a carico del dipendente di euro 400,00 per ciascun danno. La franchigia è ridotta ad euro 300,00 in seguito a collisione contro vei- coli a motore identificati. Nel caso in cui il dipendente si rivolga alla rete di carrozzerie convenzionate con Generali Italia, le franchigie sopra indicate saranno ridotte ad € 200,00. Per i danni da GRANDINE ed i danni ai CRISTALLI la franchigia viene annullata se il dipendente si rivolge – previa telefonata al numero verde 800880880 – ai centri convenzionati con Generali Italia (levabolli e centri cristalli). Il massimale Cristalli è pari ad € 775,00 per sinistro/anno.

In caso di sinistro che provochi all’autovettura danni parziali, il loro ammontare sarà determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell’autovettura stessa senza dedurre il degrado per uso o vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli apparecchi audio-fono-visivi. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all’autovettura in occasione delle riparazioni.

Esclusioni

Non sono risarcibili i danni:
a) causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
b) causati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo Assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
c) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore;
d) causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
e) avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
f) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
g) avvenuti durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
h) conseguenti a furto o rapina;
i) avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada acci- dentale;
l) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia alla Rivalsa;
m) avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
n) alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sinistri

Il sinistro deve essere denunciato dal dipendente entro il 5° giorno di calendario successivo a quello in cui si è verificato, esclusivamente contattando Generali/GBS (Generali Business Solutions) e facendo seguire l’invio a mezzo e-mail del modulo di denuncia SIN/01, redatto sulla base delle istruzioni presenti sul Portale.

Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è rin- novato per la durata di un anno e così successivamente.

Polizza Kasko – ExtraProfessionale

Tutti i dipendenti (anche se non usano l’auto privata per motivi di servizio) possono estendere le coperture previste dalla polizza Kasko – Professionale ai sinistri verificatisi in ambito extraprofessionale (24 ore su 24), con pagamento di un premio pari a euro 120.00 per anno solare (o frazione, pari a euro 10,00 per ogni mese di validità, per le entrate in corso d’anno), salvo modifiche nella misura dell’imposta governativa. Per questo rischio la copertura opera automaticamente se l’autovettura guidata dal dipendente è intestata a lui o ad un familiare risultante nello stato di famiglia; se la vettura è intestata a persone diverse, la copertura opera se il dipendente ha preventivamente identificato la vettura compilando l’apposita maschera presente sul Portale.

ATTENZIONE! L’indicazione di un veicolo intestato ad un terzo esclude dalla copertura le vetture di proprietà del dipendente e/o di un componente il nucleo familiare.

L’assicurazione è operante esclusivamente se l’autovettura è guidata dal dipendente. La copertura Extra-professionale permane solo ed in quanto rimanga in vigore la polizza Kasko -Professionale. Per attivare questa copertura i dipendenti devono esprimere l’adesione attraverso l’apposita maschera presente sul Portale. L’adesione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale il dipendente ha espres- so la volontà di aderire e fino alla scadenza annuale del 31/12. UniCredit stabilirà anno per anno termini e modalità di rinnovo. La copertura decade immediatamente al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, senza alcun diritto a rimborso del premio versato e non goduto. Per i dimissionari che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia e per gli esodati, la copertura si protrae fino alla normale scadenza del periodo assicurativo. Per quanto riguarda l’autovettura assicurata, i danni e le spese coperte, le condizioni di copertura, ecc., vale quanto indicato per la Kasko Professionale.

L’indennizzo per danni all’autovettura è riconosciuto fino a un massimo di euro 20.000,00 per ogni sinistro, con il limite del valore commerciale dell’autovettura (se inferiore) e con franchigia a carico del dipendente di euro 500,00 per ciascun danno. La franchigia viene ridotta ad € 250 nel caso in cui il dipendente si ri- volga alla rete di carrozzerie convenzionate con Generali. Per i danni da GRANDINE ed i danni ai CRISTALLI la franchigia viene annullata se il dipendente si rivolge – previa telefonata al numero verde 800880880 – ai centri convenzionati con Generali Italia (levabolli e centri cristalli). Il massimale Cristalli è pari ad € 775 per sinistro/anno. In mancanza di disdetta data almeno trenta giorni prima della scadenza attraverso l’apposita funzione del portale, la copertura è rinnovata automaticamente per la durata di un anno e così successivamente.

Nota bene:

  1.  il pagamento del premio viene fatto in un’unica soluzione in via anticipata. Anche nel caso di adesione in corso d’anno il relativo rateo di premio viene addebitato in un’unica soluzione.
  2.  in caso il dipendente voglia disdettare l’adesione, potrà farlo in qualsiasi momento dell’anno. Tale disdetta avrà effetto per l’anno successivo.

PER ADERIRE ALLA POLIZZA KASKO EXTRA PROFESSIONALE BISOGNA SEGUIRE IL SEGUENTE PERCORSO: PEOPLE FOCUS ITALIA>SELF-SERVICE>WELFARE/BENEFIT>ASSICURAZIONE (Insurance-Kasko)

Settembre 2019

Dipartimento Comunicazione Fisac CGIL Gruppo Unicredit

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