Bloc-Notes: Approfondimento “Quota cento”

Riportiamo di seguito un primo approfondimento – rielaborato partendo dalla nota in argomento predisposta dalla Fisac/Cgil Nazionale – in merito ai contenutp del Decreto Legge riguardante, tra le altre questioni, l’introduzione della cosiddetta “Quota 100” in materia di pensioni.
Come previsto dal nostro ordinamento giuridico, il Decreto Legge, in quanto tale, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28.01.2019, e seguirà il previsto iter parlamentare necessario per la sua conversione in Legge, che deve avvenire – a pena di decadenza – entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Durante tale iter parlamentare il testo/previsioni dell’attuale D.L. potrebbero subire delle modifiche a seguito dell’approvazione definitiva di eventuali emendamenti.
Anche per questa ragione ed in virtù delle complessità/articolazioni presentate dalla materia, una disamina approfondita e precisa del provvedimento, delle sue caratteristiche, prerogative ed effetti potrà essere effttuttata solamente quando verrà definitivamente approvata la Legge e prodotte le correlate circolari INPS interpretative.

Dopo mesi d’attesa vede la luce la riforma pensionistica, che rende attuativa quota 100, della manovra 2019.

Si tratta, è bene precisare fin da subito, di una finestra per il momento “sperimentale” e della durata di soli tre anni, non si esclude dunque l’ipotesi di una quasi certa “manovra bis”.

Requisiti e vincoli sono contenuti nel decreto attuativo approvato dal Consiglio dei ministri insieme al reddito di cittadinanza: la misura, per cui sono stati investiti 22 miliardi di euro, riguarda il periodo di tre anni, dal 2019 al 2021 e una platea stimata in un 1 milione di lavoratori.

La base è la cosiddetta “Quota 100”, che si può centrare solo con la combinazione 62 anni + 38 di contributi, anche cumulando gratuitamente gestioni separate ma sempre in ambito Inps.

Il secondo addendo (quello contributivo) non è modificabile, per cui si potrà accedere all’anticipo salendo a quota 101 (63 anni + 38 di contributi), 102, 103 e 104.

Arrivati a questo punto, scattano i normali requisiti per la pensione di vecchiaia della riforma Fornero: 67 anni di età (con almeno 20 di contributi). Tale requisito, restando agganciato alla “speranza di vita” è dunque destinato a salire nei prossimi anni.

L’altra via normale d’accesso al
pensionamento è l’anticipata, che prevede i requisiti di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne), blocca> invece fino al 2026 senza applicazione degli adeguamenti in base alla “speranza di vita”. L’incasso dell’assegno pensionistico arriva tre mesi dopo la maturazione dei requisiti che, come detto, fino al 2026 non saranno dunque adegua> alla speranza di vita.

Ecco le novità sostanziali che riguardano le uscite pensionistiche:

AL VIA DAL PRIMO APRILE 2019

Per accedere al pensionamento anticipato si parte con decorrenza del trattamento pensionistico al primo aprile 2019 per i lavoratori privato che hanno maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto-legge (citato in premessa). Per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dopo tale periodo il trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi.

Gli uomini potranno anticipare la pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi, le donne invece con 41 anni e 10 mesi di contributi.

Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici riceveranno quindi l’assegno pensionistico dopo tre mesi.

Resta l’opzione donna per le donne lavoratrici a 58 anni almeno – se dipendenti – e 59 almeno se autonome con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018; il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi della “speranza di vita”

Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita e potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi.

APE SOCIALE

Resta anche per il 2019 l’Ape Social, l’accesso all’indennità sostitutiva della pensione viene prorogata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e durerà fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

Per usufruirne occorrerà avere almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni, a seconda dei casi, con bonus di un anno per figlio (max 2) per le lavoratrici.

RISCATTO LAUREA

La cosiddetta “pace contributiva”, il condono previdenziale per chi ha versamenti solamente dal 1996 in avanti, prevede la possibilità di riscattare, su richiesta, periodi di buco contributivo non obbligatori per massimo 5 anni.

Anche in questo caso vale un triennio (dal 2019 al 2021):

Si potranno riscattare periodi di mancati versamenti fino a un massimo di cinque anni, portando in detrazione la metà delle spese.

Fino a 45 anni, si potranno riscattare anche i periodi di studio per la laurea.

La detrazione spettante anche qui sarà detraibile in cinque quote annuali con una possibilità di rateizzazione fino a 60 mesi.

Si apre anche alle aziende che potranno aderire all’iniziativa, spesando i contributi dei dipendenti e deducendoli.

DIVIETO DI CUMULO

La pensione “Quota 100” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ma solo con redditi da lavoro occasionale (5mila euro lordi max).

RICAMBIO GENERAZIONALE

A questo quadro si deve aggiungere una ulteriore ipotesi, che permette appunto di anticipare l’uscita a 59 anni. Per farlo, dovranno essere attivati i
fondi bilaterali di solidarietà delle aziende e si dovrà sottoscrivere un nuovo accordo sindacale a livello aziendale. Da una parte, infatti, il testo prevede che gli attuali lavoratori in prepensionamento o “accompagna>” alla pensione non possano fruire delle regole di “Quota 100”. Dall’altra, però, si prevede che i fondi possono riconoscere al lavoratore l’assegno straordinario e la contribuzione relativa, a condizione che il lavoratore maturi i requisiti per l’accesso a “Quota 100” nei tre anni successivi. In pratica, le aziende potranno finanziare l’uscita dei 59enni con 35 anni di contributi (che nel giro di tre anni ed al massimo entro il 31.12.2021 dovessero maturare i requisiti previsti per “Quota 100”), con i fondi bilaterali. Questi soldi sono deducibili per le aziende, che però devono garantire i livelli occupazionali tra entrate e uscite.

OPZIONE DONNA

Conferma anche per l’
Opzione donna, che prevede per le donne almeno 58enni (almeno 59enni, se autonome) e con almeno 35 anni di contributi di anticipare l’uscita: il prezzo da pagare è un ricalcolo contributivo dell’assegno e attendere una finestra di almeno 12 mesi tra la maturazione del diritto e l’accredito della pensione.

LAVORATORI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI (ASSEGNI STRAORDINARI) EROGATE DAI FONDI DI SOLIDARIETA’

Sulla base di una prima analisi delle indicazioni contenute nella Circolare n.10 del 29.01.2019 emanata dalla Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, si desumerebbe quanto segue.

Le previsioni relative a “Quota 100” (art. 14 commi 1 e 2 del citato Decreto-legge) non si applicano alle prestazioni erogate (Assegni Straordinari) dai Fondi di Solidarietà.

Gli Assegni Straordinari, aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019, continueranno a essere erogati fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi previsti dall’ art.15 del D.L. in argomento, di seguito illustrati)

Gli Assegni Straordinari, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, saranno certificati ed erogati – nel caso di Assegno finalizzato al raggiungimento della pensione anticipatafino al raggiungimento del trattamento pensionistico individuato secondo i requisiti previsti dall’art.15 del Decreto-legge. Questi Assegni Straordinari saranno quindi:

– erogati al Lavoratore fino alla decorrenza del trattamento pensionistico che interviene tre mesi dopo la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

– la contribuzione correlata sarà invece versata solo fino alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica che corrisponde a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne (come si può notare è stato quindi sospeso – fino al 2026 – per quanto riguarda la pensione anticipata, l’adeguamento del requisito/diritto pensionistico in base alla “speranza di vita” ed è stata introdotta una “finestra” di tre mesi)

Per quanto riguarda gli Assegni Straordinari finalizzati al raggiungimento della pensione di vecchiaia – non prevedendo il Decreto-legge, per la pensione di vecchiaia, alcuna variazione circa gli attuali criteri che prevedono l’applicazione degli adeguamenti alla “speranza di vita” – continueranno a essere erogati fino alla scadenza prevista in base alle norme tempo per tempo vigen> al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La Segreteria FISAC/CGIL del Gruppo Unicredit

Milano, 04.02.2019

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