Accordo in materia di videoregistrazione e/o videosorveglianza nelle Filiali della rete commerciale italiana

Milano, 6 luglio 2017

tra UniCredit S.p.A., rappresentata dai Sigg.ri Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Anna Lisa Rizza, Igor Dò, Giovanni Paloschi, Antonio Saetta, Carlo Biella, Franca Giordano

e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. di UniCredit S.p.A., rappresentate dai Sigg.ri:

FABI: Emanuele Amenta; Carlo Armeni, Giovanni Galli, Cristina Gobbi;
FISAC/CGIL: Alfonso Botta, Francesca Bagnulo, Giuseppina Cucinotta, Francesco D’Agostino, Silvana Fanelli, Roberto Giuliani, Elia Randazzo, Guglielmo Valenti
FIRST/CISL: Sandra Paltrinieri, Giancarlo Ticca, Nicola Criniti, Gianluca D’Auria, Giovanni Randazzo, Luciano Sala, Fabrizio Stanghellini, Antonio Viola;
SINFUB: Domenicantonio Valentini, Stefano Cianfrocca, Daniela Benigni;
UGL/CREDITO: Carlo Gagliardi, Alessandro Merlo, Marrone;
UILCA/UIL: Rosario Mingoia, Guido Diecidue, Luciano Teresi, Paola Botta, Piero Disnan, Daniele Tartarelli, Giorgio Giovanardi
UNITA’ SINDACALE: Renato Carlo Bianchi, Luca Betteni, Diego Turco, Elisabetta Fanti

Premesso che

a) il 2 febbraio 2012 è stato sottoscritto il Protocollo in tema di sicurezza da eventi criminosi;
b) nella stessa data è stato firmato un accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza (SIS) nelle agenzie, successivamente integrato con verbale del 13 maggio 2014;
c) giorno 27 ottobre 2016 è stato siglato un accordo sul sistema di videocamere denominato “fisheye”;
d) giorno 21 febbraio 2017 è stato sottoscritto un accordo sull’installazione delle “scatole nere” sulle auto di servizio.

Considerato che

I. l’Azienda adotta nelle proprie Filiali strumenti di prevenzione da eventi criminosi , nel rispetto anche di quanto previsto dai “Protocolli di Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca” sottoscritti di tempo in tempo fra l’Associazione Bancaria Italiana e le varie Prefetture in tutto il territorio nazionale;

II. fra tali strumenti rientra come standard minimo di sicurezza il sistema di videoregistrazione;

III. anche la videosorveglianza è un efficace strumento di protezione dalle rapine e di forte incisività in termini di deterrenza che può essere considerato quale misura alternativa al servizio di vigilanza con guardia giurata, salvo straordinarie e oggettive esigenze che verranno tempestivamente prese in considerazione in caso di particolare gravità delle situazioni rilevate a seguito della valutazione del rischio dell’agenzia interessata;

IV. l’Azienda ha dichiarato che:

a) tutti i sistemi di videoregistrazione e di videosorveglianza a distanza sono esclusivamente finalizzati alla prevenzione e al supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi;
b) dall’utilizzo di detti sistemi non derivano forme di trattamento di dati personali;
c) nell’utilizzo degli stessi le finalità perseguite sono conformi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione del dati personali” e dal Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010;
d) l’Azienda provvederà a rendere nota alla clientela e ai lavoratori e alle lavoratrici la presenza di impianti di videosorveglianza;

V. l’art. 4 della legge 300/70 vieta l’uso di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori; la medesima norma consente l’installazione di impianti e apparecchiature dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori per finalità legate alla “sicurezza del lavoro” previo accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

tutto ciò premesso

le Parti

in relazione alle previsioni del citato art. 4 della legge 300/70, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 14/09/2015, n. 151,

convengono quanto segue

1) gli impianti di videosorveglianza a distanza e videoregistrazione di cui al presente accordo possono essere installati in tutte le unità operative italiane esclusivamente per esigenze di prevenzione e di supporto all’attività delle Forze dell’Ordine nella repressione di eventi criminosi ed è quindi escluso ogni utilizzo diretto o indiretto di controllo dell’attività lavorativa e dei Lavoratori/Lavoratrici;

2) i sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione possono esplicare con la massima efficacia possibile la funzione di deterrenza nei confronti di eventi criminosi attraverso l’utilizzo di riprese video e/o audio nei limiti previsti tempo per tempo dalla Autorità garante del trattamento dei dati personali, fermo restando, per quanto riguarda gli impianti SIS, l’impossibilità di utilizzare le stesse in sede locale;

3) le caratteristiche tecniche di funzionamento del SIS e/o le modalità di utilizzo delle registrazioni di informazioni applicate a tutte le Filiali UniCredit sono descritte nell’Allegato Tecnico che forma parte integrante del presente accordo;

4) prima di procedere all’attivazione e collaudo degli impianti di videosorveglianza SIS, l’Azienda ne informerà con un preavviso minimo di 15 giorni le RR.SS.AA. competenti o i Coordinatori territoriali laddove non esista almeno una RSA regolarmente costituita. Le predette OO.SS. entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno formulare loro osservazioni sulla corrispondenza dell’impianto con le previsioni del presente accordo e con le norme di legge tempo per tempo vigenti; entro i successivi sette giorni, l’Azienda fornirà risposta alle eventuali osservazioni e potrà dare corso all’utilizzo dell’impianto.

Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS., al fine di consentire al personale delle unità operative interessate di apprendere le modalità di funzionamento del sistema SIS, raccomandano il mantenimento del servizio di vigilanza armata, ove presente, per un periodo di due settimane successive al completamento e conseguente messa in funzione del sistema di videosorveglianza.

5) Dopo l’attivazione dei sistemi di videosorveglianza le competenti RR.SS.AA. – ovvero, ove non presenti, i Coordinamenti Territoriali – potranno verificare la corrispondenza dell’impianto e più in generale il corretto utilizzo dello stesso in linea con quanto convenuto nel presente accordo.
Tale previsione si applica anche agli impianti di videoregistrazione;

6) nuove tipologie di impianti o eventuali interventi che dovessero modificare e/o integrare gli attuali sistemi di videosorveglianza a distanza SIS e/o di videoregistrazione saranno oggetto di preventiva informativa e confronto con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, al fine di verificarne la rispondenza con le previsioni dell’art. 4 della legge 300/70 e del presente accordo;

7) Modalità di accesso alle registrazioni:

a. UNITA’ PRODUTTIVE DOVE SONO PRESENTI RR.SS.AA.:

I. Nelle unità produttive ove siano attivati impianti di videosorveglianza e/o videoregistrazione di cui al presente accordo e nelle quali è stata regolarmente costituita almeno una rappresentanza sindacale aziendale, un Dirigente R.S.A., appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, verrà incaricato tempo per tempo alla tenuta e alla conservazione delle credenziali di accesso di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali.
La designazione dovrà essere formalmente comunicata alla Funzione HR della Region territorialmente competente con l’indicazione del numero di telefono del designato per le comunicazioni previste.
Nelle unità produttive dove hanno sede le Region potranno essere designati, con le modalità sopra previste, due Dirigenti R.S.A..
Nel caso in cui sia presente una sola R.S.A. con un unico Dirigente, lo stesso è automaticamente incaricato;

II. Le credenziali di accesso di pertinenza delle OO.SS. saranno contenute all’interno di una busta ad alta sicurezza del tipo autosigillante e firmata dal rappresentante sindacale designato. Il rappresentante sindacale designato potrà in ogni momento recarsi presso la Filiale ove è custodita la busta per verificarne l’integrità;

III. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo immediato delle immagini, su richiesta delle Forze dell’Ordine, UniCredit informerà tempestivamente il rappresentante sindacale designato, chiarendo i motivi che determinano la necessità di utilizzo tempestivo delle immagini e procedendo comunque all’apertura della busta contenente le credenziali di accesso qualora quest’ultimo sia impossibilitato a recarsi immediatamente presso la struttura interessata o in caso non fosse possibile rintracciarlo telefonicamente in tempo utile.
In quest’ultimo caso, il rappresentante sindacale designato sarà avvisato tempestivamente dell’avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso anche via Email (nella quale saranno indicati i motivi dell’utilizzo ed ora della telefonata effettuata) e dovrà recarsi appena possibile presso la struttura interessata per sigillare nuovamente la busta contenente le credenziali di accesso affidate alle OO.SS., da modificare se del caso; ogni apertura della busta e conseguente utilizzo delle credenziali di accesso sarà annotato nei registri previsti dalla normativa vigente;

IV. Nel caso di impianto di videoregistrazione, i supporti contenenti le registrazioni vengono conservati in appositi contenitori a doppie credenziali, la prima custodita dalla direzione aziendale competente e l’altra dall’incaricato di cui al precedente punto I); a parte gli interventi di manutenzione, l’immissione e/o l’estrazione dei nastri/supporti digitali può avere luogo soltanto con l’intervento dello stesso;

b. UNITA’ PRODUTTIVE DOVE NON SONO PRESENTI RR.SS.AA.:

I. Quanto alle unità produttive presso cui non siano presenti RR.SS.AA., l’accesso alle registrazioni avviene comunque alla presenza di almeno due lavoratori e di tale evento viene data prontamente informativa a mezzo sms (e successivamente via e-mail) ai Portavoce dei Coordinamenti Territoriali della Region interessata;

II. Ai Coordinamenti Territoriali viene data facoltà di verificare congiuntamente l’integrità della busta degli impianti di cui al presente alinea senza che si determini alcuna interferenza con l’attività lavorativa della Filiale e previa informativa alle competenti Funzioni HR da fornirsi con congruo preavviso;

III. Qualora si rendesse necessario l’utilizzo immediato delle immagini, e solo su richiesta delle Forze dell’Ordine, UniCredit informerà tempestivamente a mezzo sms (e successivamente via e-mail) i Portavoce dei Coordinamenti Territoriali, chiarendo i motivi che determinano la necessità di utilizzo tempestivo delle immagini e procedendo comunque all’accesso alle immagini.

8) il presente accordo non intende derogare alle competenze di merito degli R.L.S. di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla normativa collettiva nazionale di Settore tempo per tempo vigente;

9) le Parti si impegnano, a richiesta di una di esse, a dare luogo a incontri di verifica sull’applicazione del presente accordo;

10) il presente accordo, a far tempo dalla data odierna, sostituisce l’”accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza (SIS) nelle agenzie” del 2 febbraio 2012 e il successivo verbale di integrazione del 13 maggio 2014; restano confermate tutte le previsioni del “Protocollo in tema di sicurezza da eventi criminosi del 2 febbraio 2012 (che si allega al presente accordo) e gli altri accordi richiamati nelle premesse.

UniCredit S.p.A.

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. UniCredit S.p.A.
FABI FISAC/CGIL FIRST/CISL SINFUB UGL/CREDITO UILCA/UIL UNITA’ SINDACALE


In allegato le precisazioni tecniche.

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