Accordo sui livelli di interlocuzione e sulle libertà sindacali nel Gruppo Unicredit

Accordo sui livelli di interlocuzione e sulle libertà sindacali nel Gruppo Unicredit

Il giorno 11 maggio 2017, in Milano
Unicredit/Aziende del Gruppo
e la Delegazione di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN

premesso che a livello di settore bancario:

– l’Accordo ABi del 13 dicembre 2003 aveva definito, con l’obiettivo del pieno ritorno alle regole, un sistema articolato di agibilità sindacali nel settore del credito, adeguando i precedenti accordi in materia allo sviluppo strutturale/organizzativo, anche a livello di gruppo, che ha interessato nel tempo il sistema bancario

– da ultimo, l’Accordo ABi del 25 novembre 2015 in tema di libertà sindacali è intervenuto – in relazione a quanto definito a tratto generale dal Tu sulla rappresentanza – a modificare la precedente normativa di settore in materia, adottando un diretto riferimento alla rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali;

premesso inoltre che a livello di Gruppo:

– con l’Accordo Unicredit del 13 febbraio 2014 le Parti avevano concordato in merito all’opportunità – allo scopo di sostenere con un adeguato livello di relazioni industriali le fasi realizzative dell’allora Piano Strategico 2015 – di mantenere sino al 31 dicembre 2015 l’impianto complessivo definito nel tempo con l’Accordo Unicredit del 1° dicembre 2005 (e successive sue integrazioni);

– l’applicazione del citato Accordo del 13 febbraio 2014 – allo scopo di dare continuità al sistema delle relazioni industriali nel Gruppo ed in considerazione dell’impossibilità di addivenire in tempo utile ad una revisione concordata delle norme finalizzata a fornire al confronto sindacale in Unicredit, a tutti i livelli, un sistema di regole condivise nel solco della tradizione del Gruppo medesimo – è stata prorogata – con accordi successivi in via straordinaria fino al 31 marzo 2017 (rispetto all’originaria scadenza del 31 dicembre 2015);

tutto quanto sopra premesso e considerato che:

– in relazione alla complessità dei processi di cui al Piano di Trasformazione 2019 (di seguito anche “Piano 2019”), le Parti – concordando sull’opportunità di continuare a sostenere le diverse fasi connesse allo stesso con un adeguato livello di relazioni industriali, sia a livello centrale sia a livello territoriale – condividono di proseguire, fermo quanto previsto circa la rappresentatività dall’Accordo Abi 25 novembre 2015, a mantenere per tutto il periodo del Piano 2019 l’impianto complessivo dei livelli di interlocuzione sindacale in essere nel Gruppo Unicredit con le specifiche modifiche qui di seguito definite;

– le Parti riconoscono il valore del modello di dialogo sociale realizzato nel tempo nel Gruppo Unicredit e sono orientate a rendere tutti i livelli di interlocuzione sindacale sempre più improntati a criteri di rappresentatività ed efficacia operativa;

al termine del confronto le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 – Premesse
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2 – Composizione delle Delegazioni Sindacali di Gruppo
La Delegazione Sindacale di Gruppo per ciascuna Organizzazione Sindacale è composta secondo i criteri e nei numeri individuati dall’art. 25 dell’Accordo ABI 25 novembre 2015: all’interno della Delegazione Sindacale di Gruppo la Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo segnala il Coordinatore di Gruppo.

Art. 3 – Distacchi a tempo pieno aggiuntivi
In considerazione della complessità gestionale del Piano 2019, alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo è riconosciuta la possibilità di distaccare a tempo pieno – in temporanea deroga a quanto definito dall’art. 19 Accordo Nazionale ABi 25 novembre 2015 – un numero aggiuntivo di Segretari degli Organi di Coordinamento nei termini di cui alla Tabella n. 1 allegata (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre 2016):

I nominativi dei Segretari degli Organi di Coordinamento di Aziende del Gruppo destinatari del distacco – sino ad un massimo di tre nel caso di scelta del monte ore annuo – dovranno essere segnalati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo entro il mese di gennaio di ogni anno (per la prima applicazione entro il 31 maggio 2017).

Art. 4 – Organi di Coordinamento di Unicredit S.p.A. e di Ubis S.c.p.A.
In merito agli Organi di Coordinament di Unicredit S.p.A. e di Ubis S.c.p.A. , le Parti firmatarie del presente accordo hanno individuato le seguenti specifiche regolamentazioni:

A) Presso l’Azienda Unicredit S.p.A., in considerazione della complessità gestionale del Piano 2019, alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo è concesso di segnalare per il periodo 1 aprile 217 – oltre ai Segretari OdC con diritto a permessi spettanti ai sensi dell’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015 – ulteriori nominativi quali Segretari Temporanei dell’Organo di Coordinamento senza diritto a permessi, facenti parte del personale dell’Azienda Unicredit S.p.A. ed aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente normativa di settore, fino ad un massimo definito come dall’allegata Tabella n. 2 (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Azienda al 31 dicembre 2016):


La segnalazione dei nominativi deve essere effettuata entro il 31 maggio 2017 indicando i percettori dei permessi mensili e i componenti senza diritto ai permessi che non potrà essere di numero superiore a quanto stabilito nella Tabella precedente.

B) Presso l’Azienda Ubis S.c.p.A. in analogia e proseguendo con quanto stabilito nell’Accordo 13 febbraio 2014 in considerazione della complessità gestionale del Piano 2019 le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo possono segnalare, oltre ai Segretari OdC con diritto a permessi spettanti ai sensi dell’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015, ulteriori nominativi quali Segretari Temporanei dell’Organo di Coordinamento senza diritto a permessi, facenti parta del personale dell’azienda medesima ed aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente normativa di settore – che possono partecipare in via transitoria agli incontri tra l’OdC e la Direzione Aziendale – nei termini di cui all’allegata Tabella n. 3 (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Azienda al 31 dicembre 2016)


C) Gli esponenti di cui alle precedenti lettere A e B saranno anche i componenti della Delegazione del Coordinamento di Unicredit Spa e di Ubis che potranno partecipare agli incontri presso la Direzione Generale.

Art. 5 – Commissione Qualità del lavoro e Politiche Commerciali
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8 dell’Accordo sulla Qualità del Lavoro e Politiche Commerciali del 22 aprile 2016, la Commissione sarà composta da membri facenti parte dell’Organo di coordinamento di Unicredit Spa, nei termini di cui all’allegata Tabella n. 4


Art. 6 – Segretari dei Coordinamenti Territoriali corrispondenti all’area geografica delle sette Region dell’azienda Unicredit S.p.A.
In considerazione di quanto reso possibile sulla base dell’art. 16 dell’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015 nonchè del CCNL ABI 31 marzo 2015, le Parti firmatarie della presente intesa concordano di rinnovare anche per tutto il periodo del Piano 2019 (sino al 31 dicembre 2019) la previsione di specifici Coordinamenti Territoriali a livello delle sette Region.
I Segretari del Coordinamento Territoriale – compreso il Portavoce – sono individuati tra i Dirigenti RSA dele unità produttive della Region di riferimento (fermo restando che nel territorio medesimo siano costituite almeno due rsa appartenenti alla medesima Organizzazione Sindacale), con il criterio della rappresentatività diretta in Unicredit S.p.A. al 31 dicembre di ogni anno.
Il numero complessivo dei Segretari di Coordinamento Territoriale è individuato – nell’arco temporale residuo di vigenza del quadriennale del presente Accordo – come segue:

– anno 2017 totale SCT 168 (ultrattività)
– anno 2018 totale SCT 150
– anno 2019 totale SCT 143

Ai suddetti Segretari dei Coordinamenti Territoriali, per l’espletamento del relativo mandato (in sostituzione dei permessi RSA di cui al secondo comma dell’art. 14 dell’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015), vengono riconosciuti permessi retribuiti mensili nella misura di 25 ore (compreso il Portavoce).

Secondo quanto già previsto nell’Accordo Unicredit 1° dicembr 2005 (e successive integrazioni) nell’art. 13, comma 8, del CCNL ABI 31 marzo 2015, il Coordinamento Territoriale continua ad avere la piena rappresentatività per le informative articolate inerenti al territorio di riferimento sulle tematiche di seguito indicate:

– andamento organici;
– revisione dei processi organizzativi;
– gestione domande di part-time;
– monitoraggio andamento lavoro straordinario;
– andamento piani formativi ( anche il relazione all’applicazione dell’Accordo 9 dicembre 2015);
– sicurezza secondo le modalità previste nel Protocollo 2 febbraio 2012 e successive integrazioni;
– altre tematiche che le Parti convengano di demandare in quanto ritenute di interesse relativamente alla dimensione territoriale di riferimento.

Agli incontri con l’HR Manager della Region potrà un numero massimo di Segretari del Coordinamento Territoriale come definito nell’allegata Tabella n. 6 (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Azienda al 31 dicembre di ogni anno):

Nel caso in cui nel territorio della Region sia costituita un’unica RSA appartenente ad una Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, un segretario della medesima può partecipare agli incontri tra la Region ed i Coordinatori Territoriali.

Sino al 31 dicembre 2019, alla luce della nuova dimensione numerica dei partecipanti agli incontri con l’HR Manager, le Parti condividono di proseguire la sperimentazione in base alla quale può partecipare, in aggiunta ai Coordinatori Territoriali di cui alla Tabella che precede, anche un esponenente della Segreteria dell’Organo di Coordinamento – con o senza diritto a permesso – dell’Azienda Unicredit S.p.A. (purchè RSA nell’ambito territoriale della Region di riferimento).
Gli incontri semestrali si tengono a livello di Region prevedendo, in quelle organizzate su più regioni geografiche, specifici momenti di approfondimento per meglio rappresentare le peculiarità tematiche afferenti le diverse regioni geografiche.
La convocazione de parte della Region avviene con cadenza almeno semestrale e comunque a fronte di richiesta di una delle Parti (Region/Coordinamenti Territoriali).
Ad ogni convocazione agli incontri è richiesta la comunicazione alla Region tramite email dei nominativi dei partecipanti.

I Segretari del Coordinamento Territoriale sono nominati con lettera della Segreteria dell’Organo di Coordinamento indirizzata alla Direzione Generale di Unicredit S.p.a. (Relazioni Industriali).

Per gli anni 2018 e 2019 le nuove nomine, nei numeri previsti ai sensi del presente articolo avranno decorrenza dal 1° gennaio del rispettivo anno (ovvero, se successiva, dal 1° giorno del mese in cui viene effettuata la relativa comunicazione).

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8 del Protocollo sul benessere nei luoghi di lavoro e sulle politiche commerciali del 22 aprile 2016, gli Osservatori di Region saranno composti da membri facenti parte del Coordinamento territoriale di Region, nei termini di cui all’allegata tabella n. 7:


Art. 7 – Dirigenti RSA di tutte le Aziende del Gruppo Unicredit
Da parte aziendale si dichiara che a favore delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo anche per il periodo di vigenza dell’odierna intesa sussistono le condizioni compatibili con il riconoscimento dei permessi sindacali ai dirigenti RSA secondo le previsioni di miglior favore rese possibili dall’art. 17 dell’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015 (un 1 ora e quindi minuti annui per ogni dipendente nelle unità produttive che occupino sino a 200 dipendenti ; 11 ore mensili nelle unità produttive con più di 200 dipendenti).
Con riferimento al tema della nomina dei Dirigenti RSA successivamente alla prima costituzione – in considerazione di quanto previsto dall’art. 15 dell’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015 – da parte aziendale si conferma la disponibilità a considerare sufficiente anche la comunicazione di sostituzione effettuata dalla Segreteria Territoriale del Sindacato nel cui ambito la rappresentanza è costituita purchè la comunicazione sia controfirmata dal Dirigente RSA uscente.

Art. 8 – Commissioni Bilaterali per le Aziende del Gruppo per la Formazione Finanziata e per le Pari Opportunità
Le Parti firmatarie della presente intesa, convengono di mantenere fino al 31 dicembre 2019 le Commissioni Bilaterali di Gruppo per la Formazione Finanziata e per le Pari Opportunità.
Per detto periodo la relativa composizione è la seguente (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre dell’anno precedente):


Art. 9 – Commissione Welfare
Le Parti firmatarie del presente Accordo convengono di mantenere la Commissione bilaterale sulle tematiche di welfare a tutto il 31 dicembre 2019 la cui composizione è la seguente (con riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre dell’anno precedente):


Art. 10 – Commissione Bilaterale sull’Organizzazione del Lavoro
In relazione alla previsione di istituzione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019 della Commissione Bilaterale sull’Organizzazione del Lavoro – di cui all’art. 7 (Organizzazione del Lavoro) dell’Accordo 4 febbraio 2017 – le Parti firmatarie del presente Accordo convengono sino al 31 dicembre 2019:


Art. 11 – Assemblee del personale
In deroga rispetto a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 26 Accordo ABI 25 novembre 2015, l’HRBP competente per territorio valuta – tenendo conto delle esigenze operative delle agenzie/strutture interessate – la possibilità di acconsentire che l’assemblea si svolga in coincidenza dell’inizio dell’operatività mattutina (per un massimo di due ore e quindici minuti, comprensive del tempo strettamente necessario per gli eventuali spostamenti utili al raggiungimento della sede di svolgimento dell’assemblea stessa) o in alternativa le ultime due ore 2,15 della mattina; in tal caso la richiesta da parte delle competenti strutture sindacali deve pervenire con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario.

Art. 12 – Modalità di controllo dei tabulati ex art. 106 CCNL ABI
Rispetto alle posizioni espresse da parte dell’azienda nel corso del confronto , le Parti, tenuto conto di quanto sancito dall’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015 (premessa al Cap. II) e datesi atto che sussistono le condizioni di servizio compatibili con il mantenimento del riconoscimento dei permessi sindacali ai dirigenti RSA secondo le migliori condizioni rese possibili dall’art. 17 del già citato Accordo ABI, concordano che sino al 31 dicembre 2019, ai fini del controllo straordinario:
– sono considerati legittimati tutti i dirigenti RSA;
– nei comuni con più di 1.000 dipendenti viene riconosciuta una specifica dotazione di permessi retribuiti pari a 3 ore mensili per ogni Dirigente RSA, nel solo caso di effettuazione delle funzioni di controllo dei tabulati (nella forma esemplificativa di cui in allegato) di cui al comma 13 dell’art. 106 del già citato CCNL ABI , presso i locali aziendali e sulla base di turnazione tra tutte le sigle presenti sulla piazza, indipendentemente dagli assetti dei tavoli sindacali;
– i tabulati previsti dal comma 12 dell’art. 106 del CCNL ABI vengono inviati esclusivamente in formato digitale agli indirizzi di posta elettronica delle componenti strutture territoriali.

Art. 13 – Conclusioni
Il sistema di regole individuato nel presente Accordo realizza l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze legate all’esercizio dell’attività sindacale nel Gruppo Unicredit con i principi di certezza delle regole ed efficienza di interlocuzione e le previsioni di cui all’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015 citato in premessa.
A tal fine le Parti si danno atto che , all’interno del Gruppo Unicredit, la gestione delle modalità di richiesta di permessi avviene attraverso il Portale di Gruppo (fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia). In via mensile viene inviata al Coordinatore di Gruppo la situazione dettagliata delle ore di permesso cedolare usufruite dalla sua Organizzazione Sindacale nel Gruppo; il dettaglio delle suddette assenze viene reso disponibile tempo per tempo al singolo dirigente sindacale.
Le Parti, in relazione alle previsioni di cui all’art. 25 della Legge 300/1970, valuteranno con un’apposita Commissione le implicazioni connesse ad un eventuale utilizzo della bacheca informatica.
Per quanto non disciplinato nel presente Accordo si rimanda alle previsioni contenute nell’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015 e nell’intesa Unicredit 1° dicembre 2005, così come modificata ed integrata nel tempo sino all’Accordo Unicredit 13 febbraio 2014. Le clausole del presente accordo e quello delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
L’Azienda all’inizio di ogni anno provvede a verificare le soglie di rappresentatività in riferimento ai termini definiti nel presente Accordo, sulla base degli iscritti di ciascuna Organizzazione Sindacale alla data del 31 dicembre di ogni anno salvo dove diversamente specificato e a dare comunicazione ai Coordinatori di Gruppo delle conseguenti variazioni.
Le previsioni di cui al presente Accordo di Gruppo, migliorative rispetto all’Accordo Nazionale ABI 25 novembre 2015, sono applicabili alle Organizzazioni Sindacali firmatarie e – salvo quanto espressamente disposto da specifiche previsioni – scadranno il 31 dicembre 2019 (il 31 dicembre 2018 per le Organizzazioni Sindacali che in allora abbiano rappresentatività nel Gruppo inferiore al 5%).
La Parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la coerenza delle previsioni in tema di Agibilità sindacali nel Gruppo Unicredit , e di operare eventuali conseguenti modificazioni al verificarsi di quanto disposto dall’art. 6 comma 1 del CCNL 31 marzo 2015 e art. 4 dell’Accordo Abi 25 novembre 2015.
Le Parti firmatarie si danno peraltro sin da ora reciprocamente atto che, qualora durante il periodo di vigenza dovessero intervenire mutamenti nelle normative di settore sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro , si incontreranno per definire entro trenta giorni i necessari interventi sulle norme di Gruppo.
La Parti si danno altresì atto che, in presenza di rilevanti mutamenti dell’organizzazione aziendale, si procederà entro trenta giorni ad un’analisi congiunta finalizzata ad un’eventuale rimodulazione delle previsioni del presente Accordo.

Dichiarazione Aziendale
Da parte aziendale si dichiara che le previsioni e prassi di qualsiasi natura in materia di relazioni ed agibilità sindacali si trovano riassunte nel documento esplicativo consegnato tempo per tempo alle OO.SS. (che si richiama e che verrà rieditato entro il 30 giugno 2017, aggiornandolo al presente accordo).
Da parte aziendale si dichiara altresì che di provvederà ad inviare nuovamente alle OO.SS. apposita lettera nella quale verranno precisati gli esatti ambiti di utilizzo della posta elettronica.

Unicredit/Aziende del Gruppo

FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UGL CREDITO – UILCA – UNISIN

 

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