Approfondimento delle intese 4/2/2017 n. 1 – Il Fondo di solidarietà di settore

Presentazione

Nel settore del credito, il “Fondo di Solidarietà” è nato, circa diciotto anni fa, dalla comune volontà delle Parti Sociali (ABI ed OO.SS. nazionali dei bancari) di gestire i processi di riassetto organizzativo e di crisi aziendali, evitando le ricadute occupazionali.

Tradizionalmente, il settore bancario (considerato un “settore protetto”) è sempre stato collocato fuori dalla legislazione nazionale di sostegno prevista per le crisi occupazionali (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.); solo con la Legge Finanziaria del 1997 (art.2, comma 28 della legge 23 di- cembre 1996, n.662) e, ancor più, con il successivo D.M. 27 novembre 1997, n.477, il legislatore – facendo tesoro anche delle indicazioni scaturite dal Protocollo d’Intesa di settore del 4 giugno 1997 – ha previsto, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l’INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali interessate.

Di lì a poco, con l’Accordo del 28 febbraio 1998 tra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari, il settore si è finalmente dotato di una strumentazione normativa per la gestione delle tensioni occupazionali. L’intesa è stata successivamente tradotta in disposizioni di legge con i D.M. 28 aprile 2000, nn.157/158 e ciò ha permesso la costituzione, presso l’INPS, del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’oc- cupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del credito ordi- nario” che, nei fatti, ha iniziato ad operare concretamente agli inizi del 2001.

Nel corso degli anni, la regolamentazione del Fondo ha subito – anche in occasione di rinnovi contrat- tuali – varie modifiche, fra le quali va segnalata quella per adeguarsi all’art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92, apportata con il Verbale d’Accordo 20 dicembre 2013 fra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari (i cui contenuti sono stati recepiti nel Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486).

Nel tempo, il Fondo ha operato con importanti risultati in tutti gli ambiti d’intervento: ordinario, straordinario ed emergenziale.

Considerando gli esodati/e già transitati nella “sezione straordinaria” del Fondo ed oggi pensionati/e, gli attuali percettori/trici di «assegno straordinario», nonché gli esuberi definiti negli ultimi accordi azien- dali/di gruppo sottoscritti e per i quali si prevede un prossimo utilizzo delle “prestazioni straordinarie” del Fondo, si arriva ad oltre 70.000 bancari/rie usciti (o in procinto di uscire) in maniera non traumatica dal settore, tramite “accompagnamento” alla pensione.

In tale contesto – dopo le Intese 11 febbraio 2005, 3 agosto 2007, 18 ottobre 2010, 1 dicembre 2011, 3 aprile 2013 e 5 febbraio 2016, con il recente Accordo nel Gruppo UniCredit del 4 febbraio 2017 è stato definito, fra la Capogruppo e le OO.SS., un piano d’esodo incentivato che prevede l’utilizzo «volontario» della “Sezione Straordinaria” del Fondo di Solidarietà.

Al riguardo, abbiamo deciso di aggiornare l’opuscolo di approfondimento già predisposto nel 2016, affrontando la materia in modo preciso e con un taglio rivolto in particolare agli Iscritti/e ed ai Colleghi/ghe più direttamente interessati alle previsioni del piano d’esodi 4 febbraio 2017.

Milano, febbraio 2017

LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL

UNO SGUARDO AL “FONDO DI SOLIDARIETA’ DI SETTORE”

Il «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito» ha lo scopo di assicurare, ai Lavoratori/trici del credito (non coperti da ammortizzatori sociali pubblici) una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Il Fondo è attualmente regolamentato dal Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486.

I quattordici articoli del D.M. 28 luglio 2014, n. 8348

Considerando che, da pag.4 a pag.13 del presente opuscolo, i contenuti degli articoli del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’intesa con quello dell’Economia e delle Finanze) 28 luglio 2014, n.83486 dal titolo: “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell’art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92” vengono analizzati in dettaglio, ci limitiamo in questa premessa a riportare l’indice ragionato dei quattordici articoli (numero dell’articolo e titolo).

Art. 1 – Costituzione del Fondo
Art. 2 – Finalità del Fondo
Art. 3 – Amministrazione del Fondo
Art. 4 – Compiti del Comitato amministratore del Fondo
Art. 5 – Prestazioni
Art. 6 – Finanziamento
Art. 7 – Accesso alle prestazioni
Art. 8 – Individuazione dei lavoratori in esubero
Art. 9 – Criteri di precedenza e turnazione
Art. 10 – Prestazioni: criteri e misure
Art. 11 – Cumulabilità della prestazione straordinaria
Art. 12 – Sezione emergenziale
Art. 13 – Contributi sindacali
Art. 14 – Norme finali

I contenuti dei 14 articoli del D.M. n. 83486/2014:

Le finalità del Fondo di Solidarietà di settore (art. 2 del DM. 28 luglio 2014, n.83486)

Il Fondo di Solidarietà di settore (N.d.R. nel prosieguo anche Fondo di Solidarietà o Fondo), nell’ambito e in connessione con processi di:
 ristrutturazione;
 situazioni di crisi;
 riorganizzazione aziendale;
 riduzione o trasformazione di attività o lavoro,
ha lo scopo di attuare, nei confronti dei Lavoratori/trici dipendenti da aziende di credi- to, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e rea- lizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Il Fondo tutela i Lavoratori/trici delle imprese del settore bancario, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi nazionali del credito, ed i relativi contratti comple- mentari, anche con meno di 15 dipendenti.
I CCNL del credito si applicano ai/lle dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e ai/lle dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia e finanziaria.

La gestione del Fondo (art. 3 del D.. 28 luglio 2014, n. 83486)

ll Fondo di Solidarietà di settore non ha personalità giuridica ma costituisce una specifica gestione dell’INPS all’interno della quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo è gestito da un “Comitato amministratore” composto da:

– 5 esperti designati da ABI;
– 5 esperti designati dalle OO.SS. nazionali di settore, secondo il criterio della maggiore rappresentatività;
– 2 dirigenti del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I/le componenti del “Comitato amministratore” del Fondo durano in carica quattro anni.

Ai/lle componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Alle riunioni del “Comitato amministratore” del Fondo partecipa anche il Collegio Sindacale dell’INPS e il D.G. dell’INPS (o un suo delegato), con voto consultivo.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria.
Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifi- che riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
NOTA BENE: Per chi intenda approfondire i compiti e le modalità di funzionamento del “Comitato amministratore” del Fondo, nonché ulteriori aspetti relativi alla sua composizione o ad altro ancora, si rinvia alla lettura degli artt.3 e 4 del decreto istitutivo.

Le prestazioni del Fondo (art. 5 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

Il Fondo di Solidarietà di settore provvede, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

in via ordinaria:

– a contribuire al finanziamento di programmi formativi per la riconversione e/o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell’Unione Europea;
– al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei Lavoratori/trici dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di “solidarietà intergenerazionale”;

in via straordinaria:

– all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale (e al versamento della contribuzione correlata) riconosciuti ai Lavoratori/trici con requisiti di prossimità alla pensione ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo;

NOTA BENE: Qualora, su richiesta del Lavoratore/trice, l’erogazione avvenga in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della B.C.E. (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.
Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo (per un massimo di 60 mesi)* su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei Lavoratori/trici che maturino i requisiti pensionistici entro un periodo massimo di 60 mesi* dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo versa, altresì (fino alla maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia), la relativa contribuzione previdenziale, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
( * N.d.R. con il D.L. n.59/2016, convertito in L. n.119/2016 la durata massima dell’assegno straordinario è stata prolungata, in via transitoria per il 2016 e 2017, da 5 a 7 anni. Con il D.M. 23.09.2016, pubblicato in G.U. n.266 il 14.11.2016, la durata massima di 7 anni dell’assegno straordinario è stata prorogata transitoriamente fino al 2019. E’ stata inoltre introdotta la previsione di un intervento pubblico triennale – 2017/2019 – nell’ambito dei processi di ristrutturazione e fusione in cui si ricorra all’acceso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà. Tali interventi, definiti dall’art.1, commi 234/237 della Legge 232/2016, si sostanziano, per il 2017, in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro per un importo pari all’85% della Naspi e della relativa contribuzione figurativa, mentre per gli accessi all’assegno straordinario nei successivi anni 2018 e 2019 detto importo viene ridotto al 50%. La norma trova attuazione nel limite massimo di 25.000 accessi complessivi e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti per ciascun anno, complessivamente pari a 648 milioni di €. Vengono, inoltre, introdotte anche nuove disposizioni relative al riscatto e alla ricongiunzione dei periodi contributivi: in particolare, la norma riconosce al datore di lavoro la facoltà di versare al Fondo di Solidarietà apposita provvista finanziaria finalizzata a consentire ai lavoratori/trici di conseguire, nei successivi 7 anni e nel rispetto del limite temporale di validità della norma, i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia ).

in via emergenziale:

– all’erogazione, nei confronti dei Lavoratori/trici in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, dei trattamenti previsti dalla Sezione Emergenziale.

Il finanziamento del Fondo (art.6 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

La contribuzione al Fondo di Solidarietà di settore avviene:

=> per le PRESTAZIONI ORDINARIE ed EMERGENZIALI:

– attraverso un contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del da- tore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori/trici), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i Lavoratori/trici dipendenti con contratto a tempo inde- terminato (compresi i/le Dirigenti);

– un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) – nel caso di fruizione delle prestazioni relative a “riduzioni di orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività lavorativa riferita a lavoratori/trici” – nella misura non inferiore al- l’1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni imponibili previdenziali perse da quanti ne fruiscono. In fase di prima applicazione, tale misura è fissata nell’1,50%.

=> per le PRESTAZIONI STRAORDINARIE:

– attraverso un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro esodante, tale da far fronte alla corresponsione degli «assegni straordinari» erogabili ai Lavoratori/trici in esodo ed al versamento della relativa contribuzione correlata (N.d.R. fra gli oneri a carico del datore di lavoro esodante vanno aggiunti anche quelli fiscali relativi all’assegno straordinario lordo, calcolati con il regime della tassazione separata).

=> per le PRESTAZIONI EMERGENZIALI:

– attraverso un contributo, a carico del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal “Comitato amministratore” del Fondo.

L’accesso alle prestazioni del Fondo (art.7 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

L’accesso alle prestazioni del Fondo è subordinato:

– per le prestazioni riferite a “programmi formativi”: all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

– per le prestazioni riferite a “progetti di riduzione d’orario o di sospensione dell’attività lavorativa”: all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la ri- duzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

– per le prestazioni straordinarie ed emergenziali: all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

Per accedere alle prestazioni del Fondo è, comunque, indispensabile che le previste procedure si concludano con un accordo sindacale, a livello aziendale o di gruppo, nell’ambito del quale – nel caso di ricorso a prestazioni straordinarie o di tipo emergenziale – siano stati individuati una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Nei casi di processi che determinino riduzioni dei livelli occupazionali, ferme le proce- dure di cui alla “sezione emergenziale”, è possibile accedere anche alle prestazioni di cui alla “sezione ordinaria”, in relazione sia a programmi formativi che a programmi di ridu- zione d’orario o di sospensione dell’attività lavorativa.
NOTA BENE: Ferme le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria dei Dirigenti, anche i/le Dirigenti posso- no accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore.

I criteri di precedenza per individuare i Lavoratori/trici in esubero (art.8 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

Ai sensi di quanto previsto dall’art.5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, ai fini dell’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, i Lavoratori/trici in esubero vengono individuati prioritariamente fra coloro che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, siano in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbiano diritto al mantenimento in servizio.
Per individuare gli ulteriori Lavoratori/trici in esubero si terrà conto, in via priori- taria, del criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pen- sione, ovvero della maggiore età.
Nel caso in cui il numero dei Lavoratori/trici in possesso dei requisiti per accedere al- le prestazioni straordinarie del Fondo risultasse superiore al numero degli esuberi, si favorirà, in via preliminare, la volontarietà – da esercitarsi a cura degli interessati/e nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate – e, in subordine, si terrà conto dei carichi di famiglia.

I criteri di precedenza e di turnazione per l’utilizzo del Fondo (art.9 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

L’accesso alle «prestazioni ordinarie» per programmi formativi e per programmi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

Le domande di accesso a tali prestazioni, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti, sono prese in esame dal “Comitato amministratore” del Fondo su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presen- tazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
Nei casi di ricorso a «prestazioni ordinarie» per attività formativa, l’intervento massimo finanziabile dal Fondo è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari versati dall’azienda interessata nello stesso periodo di riferimento, detratti gli oneri di gestione e amministrazione nonché le somme già precedentemente fruite per una delle causali di «prestazione ordinaria».
Nei casi di ricorso a «prestazioni ordinarie» per programmi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle «prestazioni ordinarie» per programmi formativi e programmi di riduzione o sospen- sione dell’attività lavorativa, si fa invece riferimento al principio solidaristico c.d. del “doppio del versato”: cioè l’intervento massimo finanziabile dal Fondo è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari versati dall’azienda interessata nello stesso periodo di riferimento, detratti gli oneri di gestione e amministrazione nonché le somme già precedentemente fruite a tale titolo.
Nei casi in cui la misura dell’intervento di «prestazione ordinaria», risulti superiore ai limiti così stabiliti, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro, con le modalità definite dall’INPS con propria circolare.
Nuove richieste di accesso alle «prestazioni ordinarie» per programmi formativi e per programmi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
I datori di lavoro ammessi alle «prestazioni ordinarie» per programmi formativi e per programmi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo di Solidarietà, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Le Prestazioni del Fondo: i criteri e le misure (art.10 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

Nei casi di «prestazioni ordinarie» per programmi formativi, il contributo del Fondo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati/e, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o comunitari.

Nei casi di «prestazioni ordinarie» per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, il Fondo, ai sensi dell’art.3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92, eroga ai Lavoratori/trici interessati un «assegno ordinario» per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al Lavoratore/trice per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di:

– € 1.154,85 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato/a è inferiore a € 2.126,33

– € 1.331,11 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato/a è compresa tra € 2.126,33 ed € 3.361,21;

– € 1.681,62 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato/a è superiore ad € 3.361,21.

NOTA BENE: Si tratta ancora dei massimali mensili relativi all’anno 2017 definiti dalla Circolare INPS n. 36 del 21.02..2017 (N.d.R. tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale – a valere dal 1° gennaio di ciascun anno – secondo i criteri e le misure previste per la cassa integrazione guadagni dell’industria).

La retribuzione mensile dell’interessato/a presa a riferimento per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui alle “prestazioni ordinarie” è quella indivi- duata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato/a secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l’importo dell’«assegno ordinario» così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al Lavoratore/trice.

Nel caso di sospensione temporanea dell’attività di lavoro con ricorso ai trattamenti pubblici di sostegno al reddito, ai sensi dell’art.3, comma 17, della L. 28 giugno 2012, n.92, e subordinatamente al possesso da parte dei Lavoratori/trici sospesi dei requisiti previsti dall’art.2, comma 4, della medesima legge, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell’importo del trattamento pubblico di sostegno al reddito.

L’«assegno ordinario» per riduzione oraria/sospensione dell’attività lavora tiva è subordinato alla condizione che il Lavoratore/trice destinatario durante tale periodo non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
Alle durate di riduzione d’orario o sospensione dell’attività lavorativa si applicano le disposizioni di cui all’art.3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92.
Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l’assenso dei Lavorato- ri/trici interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro-capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici (N.d.R. si tratta dei c.d. “contratti di solidarietà espansiva”, ad oggi non realizzati nel nostro settore – con rispetto ai quali l’attuale CCNL ABI 31.03.15 prevede la possibilità di un intervento congiunto del F.O.C. con misure di sostegno), si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenien- ti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.
Nei casi di «prestazioni straordinarie» a favore di Lavoratori/trici con requisiti di prossimità alla pensione ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, il Fondo eroga un «assegno straordinario» di sostegno al reddito il cui valore è pari:

1) per i Lavoratori/trici che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti due importi:
=> l’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazio- ne del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei Lavoratori/trici il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari ad € 38.000; qualora tale retribuzione sia superiore ad € 38.000, l’importo è ridotto dell’11%. Queste riduzioni non si applicano ai Lavoratori/trici destinatari dell’assegno sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’ 8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, senza dare corso all’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’art.24, legge 22 dicembre 2011, n.214 (si tratta delle penalizzazioni dell’1% e del 2% in caso di diritto a pensione senza aver raggiunto i 62 anni di età; N.d.R. Tali penalizzazioni, già sospese fino al 2017 dalla Legge di stabilità 2015, a seguito della Legge 232/2016 non troveranno più applicazioni a valere sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018).
=> l’importo delle ritenute di legge sull’ «assegno straordinario».

2) per i Lavoratori/trici che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti due importi:
=> l’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei Lavoratori/trici il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari ad € 38.000; qualora tale retribuzione sia superiore ad € 38.000, l’importo è ridotto dell’11%. Queste riduzioni non si applicano ai Lavoratori/trici destinatari dell’assegno sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano limitatamente alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.
=> l’importo delle ritenute di legge sull’«assegno straordinario».

NOTA BENE: L’importo netto pensionistico spettante si determina assoggettando l’importo lordo al trattamento fiscale vigente all’atto di accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni d’imposta. Ai fini della riduzione dell’8-11% dell’«assegno straordinario», la retribuzione annua lorda di riferimento è determina- ta sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato/a secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

Nei casi di prestazioni straordinarie, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; l’«assegno straordinario» è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo restando il limite massimo del trattamento di 60 assegni (vedi N.d.R. art.5).

La contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’«assegno ordinario» nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e per i periodi di erogazione dello «assegno straordinario», compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, viene versata dal Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. Tale contribuzione correlata è determinata avendo riguardo a quanto previsto dall’art. 40 della legge 4 novembre 2010, n.183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo: “è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al Lavoratore/trice, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Tale importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Le somme occorrenti alla copertura di tale tipo di contribuzione correlata sono calco- late sulla base dell’aliquota di finanziamento del F.p.l.d. vigente e versate dal Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo (per il 2017, tale aliquota, per la gestione AGO INPS, è del 33%).
Il suddetto «assegno straordinario» e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzi- one del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi/uffici.

Nei casi in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli «assegni straordinari» spettanti, il datore di lavoro corrisponde al Lavoratore/trice (che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso), oltre agli assegni spettanti, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra tali trattamenti. In mancanza della prevista rinuncia, però, l’interessato/a decade da entrambi i benefici.

La cumulabilità della “prestazione straordinaria” con i redditi da lavoro (art.11 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

Gli «assegni straordinari» di sostegno al reddito sono incompatibili con redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivanti da attività in concorrenza (ad es. quella prestata per banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e dei servizi d’investimento) con il datore di lavoro ove si prestava servizio.

Pertanto, in presenza di “redditi da lavoro” derivanti da attività di tale tipo, cessa sia l’erogazione degli assegni straordinari che il versamento dei contributi ad essi correlati.

Gli «assegni straordinari» sono, invece, cumulabili, entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato/a, con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza con il datore di lavoro ove si prestava servizio.
Qualora il cumulo tra tali redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il suddetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno stesso.
Gli assegni straordinari sono altresì cumulabili con i redditi da lavoro autonomo non in concorrenza con il datore di lavoro ove si prestava servizio, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del F.p.l.d. e per il 50% dell’importo eccedente tale trattamento minimo.
In tali casi, verrà ridotta anche la base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
Il Lavoratore/trice beneficiario dell’assegno straordinario è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, di collaborazione, ecc.):

– all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
– al Fondo di Solidarietà, tramite la Sede INPS che gestisce l’assegno.

In tale comunicazione vanno indicati i dati del nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa ed i redditi conseguiti.
In caso di inadempimento di tale obbligo, il Lavoratore/trice decade dal diritto alla prestazione del Fondo, con restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e la contribuzione correlata viene cancellata.

NOTA BENE: la fattispecie di cumulabilità fra «assegno ordinario» ed altri redditi da lavoro non è esplicitata in quanto il beneficiario di «prestazione ordinaria» da parte del Fondo resta, a tutti gli effetti, dipendente dell’azienda di credito – seppure in una fase di riduzione/sospensione temporanea della sua attività lavorativa – e, pertanto, non può assolutamente svolgere attività in favore di terzi. Parimenti, il percettore di «assegno emergenziale», beneficiando di una prestazione integrativa del trattamento di disoccupazione INPS correlata alla condizione di disoccupazione involontaria, non può – in linea generale – svolgere in contemporanea un’attività lavorativa.

La “Sezione Emergenziale” del Fondo (art.12 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

Il Fondo di Solidarietà di settore, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, in- terviene a supporto dei Lavoratori/trici in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie», tramite:

– l’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di una prestazione per il sostegno del reddito, denominata «assegno emergenziale», a favore dei Lavoratori/trici in condizione di disoccupazione involontaria;

– il finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore degli stessi Lavoratori/trici e su loro specifica richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.
L’accesso a tali prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché al fatto che le stesse si concludano con accordo sindacale aziendale o di gruppo.

Nel caso di erogazione dell’«assegno emergenziale», il Fondo provvede, ad integrazione del trattamento di disoccupazione INPS e finché permanga tale condizione, al riconoscimento fino ad una somma pari:

=> all’80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al Lavoratore/trice, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.41, con un massimale pari ad un importo di € 2.378,58 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue inferiori ad € 40.720,45. Tale riduzione, rimane nella disponibilità del Fondo.
=> al 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al Lavoratore/trice, con un massimale pari ad un importo di € 2.679,45 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da € 40.720,45 a € 53.578,73;

=> al 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al Lavoratore/trice pari ad un importo di € 3.750,21 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre € 53.758,73.

NOTA BENE: Si tratta dei massimali mensili ed annui relativi all’anno 2017 definiti dalla Circolare INPS n. 36 del 21.01.2017 (N.d.R. tali importi sono soggetti a rivalutazione annuale – a valere dal 1° gennaio di cia- scun anno – secondo i criteri e le misure previste per la cassa integrazione guadagni dell’industria).

L’«assegno emergenziale» è soggetto alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità Naspi.
Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al Lavoratore/trice, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il versamento della contri- buzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del Lavoratore/trice dell’indennità Naspi.

Per le «prestazioni emergenziali» è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo di ammontare pari alla metà delle prestazioni stesse deliberate dal Fondo, comprensive della contribuzione correlata.
Le domande di accesso alle «prestazioni emergenziali» sono prese in esame dal “Comitato amministratore” del Fondo, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

Hanno comunque diritto di precedenza: le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell’attività non sia disposta o sia cessata.

Nei casi in cui gli interventi di «prestazioni emergenziali» risultassero superiori ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal “Comitato amministratore” del Fondo, la differenza resterà a carico del datore di lavoro.

Il mantenimento dell’iscrizione al sindacato da parte degli esodati/e a i relativi contributi sindacali (art.13 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

I Lavoratori/trici esodati che fruiscono dell’«assegno straordinario» hanno la facoltà di rimanere iscritti/e all’organizzazione sindacale di appartenenza e di proseguire il versamento dei relativi contributi sindacali, sottoscrivendo l’apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso.

Le norme finali (art.14 del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486)

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Fondo di Solidarietà di settore continuerà ad erogare, secondo le regole pregresse, le prestazioni già deliberate alla data di entrata in vigore del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486 (pubblicato sulla G.U. n.247 del 23.10.2014) o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Scheda n. 1
Cos’e’ “l’Assegno Straordinario” e quali sono le sue principali caratteristiche (vedi allegato pag. 15)

Scheda n. 2
La misura e le modalità di calcolo dell’”Assegno Straordinario” (vedi allegato pag 16)

Scheda n. 2 bis
Il sistema “contributivo” per il calcolo della pensione (vedi allegato pag 16)

Scheda n. 2 tris
Il sistema “retributivo” per il calcolo della pensione (vedi allegato pag 17)

Scheda n. 3
Il cumulo dell’”Assegno Straordinario” con i redditi da lavoro (vedi allegato pag 18)

Allegato n. 1
I trattamenti previsti per gli/le aderenti al piano d’esodo 04/02/2017 che accedono alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore (vedi allegato pag 19/20)

Allegato n. 2
L’”incentivo economico” previsto per chi accede alle “prestazioni straordinarie” del Fondo di Solidarietà di settore (art.2, 8°comma; art.3, 1° comma ed art.4, 2° comma dell’Accordo 4/02/2017) (vedi allegato pag. 21)

Appendice
Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del Personale che fruisce degli “assegni straordinari” in forma rateale del Fondo di Solidarietà di settore (vedi allegato pag. 22).

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Ho bisogno di informazioni relative a: Approfondimento delle intese 4/2/2017 n. 1 – Il Fondo di solidarietà di settore

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