Assegno per il nucleo familiare

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione sociale a sostegno del reddito – istituita con la Legge 13 maggio 1988, n.153 – per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente che sono composte da più persone e che dispongono di redditi inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.

A decorrere dall’1.01.1988 l’A.N.F. ha preso il posto degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato (salvo che per alcune eccezioni che continuano a permanere).

L’A.N.F. viene, di norma, erogato al dipendente interessato che ne faccia specifica richiesta (normalmente, a partire dal 1° di luglio di ciascun anno); pur venendo corrisposto insieme alla retribuzione, non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale e fiscale (oltre a non essere utile ai fini del TFR).

Per uno stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. A ciascun periodo di paga settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile corrispondono, rispettivamente, 6, 12, 13 e 26 assegni giornalieri (il riferimento al numero degli assegni giornalieri spettanti è valido anche nel caso in cui la settimana sia ripartita su 5 gg. lavorativi; è necessario, però, che sia garantito un minimo di ore lavorate). Il diritto all’A.N.F. è riconosciuto per un massimo di 12 mensilità (o 312 giornate) all’anno.

L’A.N.F. è dovuto anche durante i periodi di prova, preavviso, ferie e festività, malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio (per il periodo di astensione obbligatoria, facoltativa, per l’allattamento e le assenze per malattia del bambino fino a 8 anni di età), permessi per assistenza a figli minori disabili, permessi per adozione o affidamento preadottivo di bambini, richiamo alle armi, disoccupazione, cassa integrazione guadagni, recupero banca delle ore, assenze dal lavoro per motivi disciplinari, assenze per sciopero, permessi e periodi di aspettativa a rappresentanti sindacali e lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, licenziamento illegittimo.
Dal 1997 l’INPS fornisce le tabelle periodiche per la corresponsione degli A.N.F., elaborate in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla sua composizione ed al reddito globale del medesimo. I singoli livelli di reddito, utili ad individuare il diritto all’A.N.F. e la sua misura, vengono aumentati ogni anno secondo le regole della perequazione automatica .

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