Dialogo sociale europeo BANCHE: Firmato accordo di formazione permanente

Un percorso lungo e complesso che alla fine ha richiesto una trattativa a delegazioni ristrette per concludersi positivamente, dopo un Progetto Europeo congiunto fra le parti sociali del settore a livello europeo, durato circa due anni: mi sento di introdurre così il lavoro che ci ha portato alla Dichiarazione Congiunta tra Uni Europa Finance da una parte ed Associazioni imprenditoriali europee delle Banche (E.B.F.) e delle Casse di Risparmio (E.S.B.G.) su Lifelong Learning / Enlargement Joint Project (ndr: consultabile in allegato)

Le tematiche relative al Lifelong Learning (che d’ora in poi definirò con l’acronimo LLL) cioè alla formazione lungo tutto l’arco della vita per lavoratrici e lavoratori del settore bancario, furono già nel 2003 oggetto di una Dichiarazione Congiunta, ossia di un Accordo fra le parti sociali europee del settore che serva da base per le contrattazioni collettive nazionali ed aziendali (senza pregiudicarne le relative sfere di autonomia), che, con questo Progetto, specificamente destinato a Croazia, Romania e Bulgaria, si è voluto aggiornare, tenendo conto dei 12 anni intercorsi da allora.

Anche all’epoca ebbi l’opportunità di partecipare ad una trattativa conclusiva ristretta per giungere alla formulazione di un testo che, pur necessariamente tarato su una media europea che doveva contemperare livelli più o meno avanzati di contrattazione su LLL, fu in seguito incorporato nel nostro CCNL di settore al suo rinnovo nel 2004.

La “ristretta” del 5-6 Novembre, guidata da Uni Finanza, nella persona della VicePresidente Pia Desmets, era inoltre composta per la parte sindacale, dalla delegata di Uni Europa per il settore, Claudia Saller, da Angelo Di Cristo (Fabi) Coordinatore per il Dialogo Sociale Europeo Banche, da Carla Kiburg Vice -coordinatrice, da Mario Ongaro, già tra i negoziatori dell’Accordo del 2003, e da Tom Harrison del sindacato britannico Accord.

A 12 anni di distanza dalla firma della Dichiarazione Congiunta del 2003, si è trattato di partire certamente da quel testo, per poi sviluppare ragionamenti che tenessero conto di una realtà europea ancor più variegata di allora (29 Paesi contro i 15 del 2003) e che si focalizzassero su 3 Paesi dell’Europa allargata dove ancora non c’è un livello nazionale di contrattazione collettiva, sia pure in un contesto di relazioni industriali di non piccolo spessore ed efficacia a livello aziendale.

I concetti-chiave di questo nuovo Accordo sono sostanzialmente tre:

1) sindacati e associazioni datoriali europee del settore si danno reciproco impegno a costruire specifiche strutture per sviluppare livelli di contrattazione collettiva nazionale nei Paesi dove questo livello ancora non è esigibile, segnatamente nei 3 Paesi coinvolti nel Progetto (dove fra l’altro sono decisamente rilevanti presenza e ruolo dei maggiori gruppi bancari italiani)

2) assicurare il diritto di lavoratrici e lavoratori del settore al LLL di alta qualità e facile accesso, da svolgersi di norma durante l’orario di lavoro e, nei casi in cui si svolgesse al di fuori, tali casi saranno soggetti a specifiche contrattazione collettive ai livelli di contrattazione appropriati nei singoli contesti nazionali

3) esplicito riconoscimento della funzione fondamentale della contrattazione collettiva nella stabilizzazione del settore con particolare riferimento alla salvaguardia e alla crescita della qualità dell’occupazione e del lavoro nel settore bancario dopo la crisi esplosa nel 2008.

Abbiamo gestito la particolare delicatezza del punto 2 sia in modo da affermare con chiarezza che la normalità è una formazione permanente senza costi per lavoratrici e lavoratori (quindi evidentemente durante l’orario di lavoro), sia in modo da circoscrivere in un ambito preciso e preventivo di contrattazione collettiva gli eventuali momenti di formazione fuori dal normale orario (momenti che, giova ricordarlo, sono previsti non soltanto in vari Paesi d’Europa, ma anche nel nostro stesso CCNL).

Abbiamo inoltre espunto dal testo una serie di ambigui riferimenti alle dinamiche di mercato (e in particolare a quelle del mercato del lavoro) alle quali si sarebbe dovuta subordinare la contrattazione collettiva.

A partire dall’analisi e dalla discussione che come Dipartimento Internazionale avevamo sviluppato proprio nell’imminenza di questa trattativa a Bruxelles, ho espresso con nettezza nell’incontro plenario che ha preceduto la “ristretta”, l’indisponibilità della Fisac-Cgil a sottoscrivere una Dichiarazione Congiunta che contenesse tali ambigui riferimenti e non definisse chiaramente gli ambiti in cui il diritto al LLL si debba esercitare.

Il risultato della trattativa, conseguito attraverso un paziente e franco confronto, ci ha dato ragione e si è inoltre dimostrato frutto di un clima di rispetto e reciproco riconoscimento fra le due delegazioni trattanti.

Resta ora il lavoro concreto da fare per un efficace raccordo con le normative nazionali, dove il rispetto dei ruoli e delle autonomie contrattuali rispetto al contesto europeo non diventi però l’alibi per un immobilismo nei fatti.

Mario Ongaro
Coordinatore Dipartimento Internazionale
17.11.2015

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