Accordo sulla confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo delle forme pensionistiche aziendali complementari denominate “Fondi Interni”

Il giorno 10 novembre 2015, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Emanuele Recchia, Gianluigi Robaldo, Massimo Giovannelli, Miriam Travaglia, Silvio Lops, Giovanni Paloschi, Igor Dò, Elena Casas, Marinella Rosato, Annalisa Rizza, Cinzia Falcone, Fabrizio Rinella, Monica Carta, Patrizia Nelva, Renato De Mattia, Antonio Beraldi, Fabio Croci, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, Franca Giordano, Carlo Biella, Isabella Ley, Bettina Corsini, , Francesca Botturi, Silvia Pagani, Diana Giganti, Laura Frigerio.

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN, nelle persone dei Sigg.:
FABI: Angelo Di Cristo, Giovanni Galli;
FIRST/CISL: Sandra Paltrinieri, Renato Ronchin, Patrizia Amico, Roberto Muzzi;
FISAC/CGIL: Marco Salvi, Danilo Maghini, Pierantonio Framba, Sergioi Bui; SINFUB: Domenicantonio Valentini;
UGL CREDITO: Davide Zeccca, Andrea Cavagna;
UILCA: Guido Diecidue, Giorgio Giovanardi;
UNISIN: Sergio Isella, Roberto Biccari, Diego Turco, Paola Ghilardi.

premesso che

– presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (iscritto all’Albo Covip con il nr. 1101) – nel prosieguo “Fondo di Gruppo” o “Fondo” -, quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;

– presso il Gruppo UniCredit sono altresì ancora in essere le forme pensionistiche aziendali complementari (nel prosieguo, ‘fondi interni’), prive di autonomia giuridica e di organismi autonomi di governo, inserite nel bilancio dell’Azienda (da ultimo, Bilancio UniCredit S.p.A. esercizio 2014, pagg. 311 e ss.), e ivi elencate come segue:

1. Fondo Pensioni del personale della Cassa di Risparmio di Trieste – Ramo Esattoria (nr. Albo Covip , 9081)

2. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9084);

3. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale delle Concessioni Riscossione Tributi della ex Banca Crt – Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9085);

4. Contratto per il Trattamento di Quiescenza e Previdenza – Accordo Collettivo Aziendale per il Trattamento di Fine Rapporto per il Personale appartenente alle Categorie: Personale Direttivo/Dirigenti e Funzionari, Quadri, Impiegati, Personale Subalterno e Personale Ausiliario della Ex Cariverona Banca S.p.A. (nr. Albo Covip, 9013);

5. Fondo d’Integrazione delle Pensioni della Assicurazione Obbligatoria, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, Gestita dall’I.N.P.S., della Ex Cassa di Risparmio di Ancona (nr. Albo Covip, 9033);

6. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale dell’ex Istituto di Credito Fondiario delle Venezie S.p.A. (nr. Albo Covip, 9067);

7. Accordo Collettivo Aziendale per un Trattamento di Quiescenza a favore del Personale dell’ex Credito Romagnolo S.p.A. (nr. Albo Covip. 9151);

8. Fondo di Integrazione dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’Assicurazione Generale Obbligatoria di Invalidità Vecchiaia e Superstiti della ex Cassa di Risparmio di Modena (nr. Albo Covip, 9147);

9. Fondo Pensioni Aziendale per il Personale del Ramo Magazzini Generali Raccordati della ex Banca del Monte di Bologna e Ravenna (nr. Albo Covip, 9148);

10. Trattamento degli ex Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano cessati dal servizio dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1989 (nr. Albo Covip, 9029);

11. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. – Settore Esattorie (nr. Albo Covip, 9020);

12. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. – Settore Credito (nr. Albo Covip, 9021);

13. Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Cassa Risparmio Carpi S.p.A. (nr. Albo Covip, 9022);

14. Trattamento di Previdenza del Personale dell’ex Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (nr. Albo Covip, 9068);

15. Fondo Pensione per i dipendenti della ex UniCredit Banca Mediocredito (nr. Albo Covip, 9127);

16. Regolamento del Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio V.E. istituito con accordo del 7.12.1983 (nr. Albo Covip, 9063);

17. Regolamento del Fondo Aziendale Pensioni Complementare dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., ovvero del Fondo di Previdenza per i dipendenti dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi per il personale della Sezione Concessionario della Ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. (nr. Albo Covip, 9131);

18. Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A. (nr. Albo Covip, 9012);

19. Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia (nr. Albo Covip, 9161);

20. Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (nr. Albo Covip, 9096);

21. Regolamento per l’Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma (nr. Albo Covip, 9165);

– le Parti si danno atto che, come dall’unito estratto del Bilancio UniCredit 2014 che si intende quale parte integrante e inscindibile del presente Accordo, i sopraccitati fondi interni dal n° 1 al n° 16 attengono a ex dipendenti in quiescenza o cessati dal servizio e in attesa della maturazione dei requisiti AGO (cd. ‘differiti’), i fondi interni dal nr. 18 al nr. 21 attengono anche a dipendenti in servizio mentre il fondo interno n° 17 è articolato su tre sezioni rispettivamente denominate ‘A’ in regime di prestazione definita, ‘B’ e ‘C’ entrambe in regime di contribuzione definita e a capitalizzazione individuale;

– con il Protocollo 18 giugno 2002 relativo al Progetto denominato S3 (che aveva dato vita alle allora banche di segmento), le Parti avevano condiviso gli obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo, da realizzarsi anche valutando l’implementazione e/o l’allargamento del Fondo di Gruppo individuato ad ogni buon conto sin da allora quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo;

– in data 16 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006 le Parti hanno rispettivamente stipulato il “Verbale di accordo sul contributo di solidarietà iscritti post assunti dal 19 dicembre 1994” e il “Protocollo di Gruppo per l’applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando”, prevedendosi in entrambe le intese la possibilità dei dipendenti delle Aziende del Gruppo, aderenti a forme pensionistiche diverse dal Fondo, di trasferirvi la propria posizione a capitalizzazione individuale allo scopo di fruire, per gli iscritti “post”, della maggior aliquota di contributo aziendale ovvero mantenendo la misura del contributo aziendale già in essere nel fondo pensione di provenienza;

– in data 3 agosto 2007 – in relazione alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit S.p.A. della Capogruppo Capitalia S.p.A. – è stato stipulato il “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” con cui Aziende e Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la valenza degli obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari operanti nel nuovo Gruppo (confermando quanto già stabilito dal già citato Protocollo 18 giugno 2002);

– le Parti si danno atto che in conformità della individuazione del Fondo di Gruppo come forma aggregante, a far tempo dal citato Protocollo 2002, sono state realizzate diverse operazioni di confluenza nel Fondo medesimo di iscritti ad altre forme pensionistiche aziendali (quali, ad es., il Fondo Pensione Bipop-Carire, il Fondo Pensione CariVerona, il Fondo Pensione ex CAM, il Fondo Pensione CRR, il Fondo Pensione Banca dell’Umbria, il Fondo Locat, il Fondo FAPA);

tenuto conto che

– con lettera datata 9 maggio 2014 (di avvio della procedura concernente le ricadute del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit S.p.A.), l’Azienda, nell’ottica di un ineludibile processo generale di contenimento di tutti i fattori del costo medio pro-capite, ha dichiarato la necessità di procedere alla rimozione delle inefficienze economiche connesse agli strumenti di welfare, in particolare nell’ambito della previdenza complementare;

– in relazione a quanto sopra, ad esito del confronto che ha condotto all’Accordo/Protocollo del 28 giugno 2014, le Parti, anche a completamento del percorso delineato fin dal Protocollo 2002 e con le ulteriori successive intese di cui in premessa, hanno condiviso la necessità – all’interno di una rivisitazione complessiva del welfare – di un riordino complessivo del sistema previdenziale complementare nel Gruppo Italia volto al conseguimento della maggiore efficienza e sostenibilità, senza incidere sul livello di protezione fino ad oggi assicurato;

– con l’Accordo programmatico di percorso dell’8 ottobre 2015 (che qui si intende integralmente richiamato), le Parti, in adesione ai razionali del Piano Strategico 2018 ed in attuazione dei principi del Protocollo 2002 (e intese seguenti), hanno concordato sulla:

* assoluta priorità di procedere alla rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (Italia) adottando politiche e soluzioni che consentano di continuare ad assicurare adeguati livelli di protezione garantendone la necessaria sostenibilità nel tempo e l’equità distributiva;
* particolare importanza e urgenza della semplificazione della previdenza complementare finalizzata anche a rendere più coerente il sistema con l’evoluzione normativa in materia, perseguendo efficienza e sostenibilità nel tempo del trattamento previdenziale complementare nonché la razionalizzazione dei costi aziendali e delle attività connesse;

definendo pertanto, ai fini di un serrato confronto, un programma di realizzazione progressiva mediante la stipula di specifiche intese in correlazione alle diverse fasi di attuazione;

– sulla base del citato Accordo 8 ottobre 2015 la prima fase realizzativa del processo di concentrazione dei fondi pensione preesistenti in essere nel Gruppo è rappresentata dall’impegno a definire entro il 31 dicembre 2015 le intese necessarie per la confluenza al 1° gennaio 2016 – fatti salvi i necessari tempi e approfondimenti tecnici (ad esempio, le consultazioni assembleari, ove previste) – dei fondi pensione interni nel Fondo Pensione di Gruppo;

– in tale ottica, la Commissione Tecnica Centrale, attivata immediatamente a valle del citato Accordo 8 ottobre 2015 (art. 3.1) per perseguire l’obiettivo della composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo, espletati i necessari approfondimenti, ha raggiunto le determinazioni (riportate nel Verbale del 9 novembre 2015 in allegato, che fa parte integrante del presente Accordo) sottoposte alle Delegazioni di Gruppo per le conseguenti valutazioni e decisioni onde addivenire – in relazione a dette forme pensionistiche aziendali alla stipula di specifica intesa attuativa nei termini previsti dagli impegni reciproci assunti con il citato Accordo 8 ottobre 2015 ed al contempo evitare, quale extrema ratio, iniziative aziendali derivanti dall’eccessiva onerosità dell’attuale sistema di previdenza complementare;

le Parti concordano quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Le Parti, a seguito degli approfondimenti effettuati in attuazione di quanto previsto all’art. 3.1.1, dell’Accordo programmatico di percorso stipulato l’8 ottobre 2015, condividono che il Fondo di Gruppo – a far tempo dal 1° gennaio 2016, salvo quanto previsto all’art. 3 del presente Accordo – continui, senza soluzione di continuità in luogo dell’Azienda e in conformità agli uniti regolamenti dei sotto elencati fondi interni, l’applicazione dei regolamenti stessi, provvedendo altresì a corrispondere le conformi prestazioni ai rispettivi aventi diritto:

1. Fondo Pensioni del personale della Cassa di Risparmio di Trieste – Ramo Esattoria (nr. Albo Covip , 9081);

2. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9084);

3. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale delle Concessioni Riscossione Tributi della ex Banca Crt – Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9085);

4. Contratto per il Trattamento di Quiescenza e Previdenza – Accordo Collettivo Aziendale per il Trattamento di Fine Rapporto per il Personale appartenente alle Categorie: Personale Direttivo/Dirigenti e Funzionari, Quadri, Impiegati, Personale Subalterno e Personale Ausiliario della Ex Cariverona Banca S.p.A. (nr. Albo Covip, 9013);

5. Fondo d’Integrazione delle Pensioni della Assicurazione Obbligatoria Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, Gestita dall’I.N.P.S., della Ex Cassa di Risparmio di Ancona (nr. Albo Covip, 9033);

6. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale dell’ex Istituto di Credito Fondiario delle Venezie S.p.A. (nr. Albo Covip, 9067);

7. Accordo Collettivo Aziendale per un Trattamento di Quiescenza a favore del Personale dell’ex Credito Romagnolo S.p.A. (nr. Albo Covip. 9151);

8. Fondo di Integrazione dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’Assicurazione Generale Obbligatoria di Invalidità Vecchiaia e Superstiti della ex Cassa di Risparmio di Modena (nr. Albo Covip, 9147);

9. Fondo Pensioni Aziendale per il Personale del Ramo Magazzini Generali Raccordati della ex Banca del Monte di Bologna e Ravenna (nr. Albo Covip, 9148);

10. Trattamento degli ex Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano cessati dal servizio dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1989 (nr. Albo Covip, 9029);

11. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. – Settore Esattorie (nr. Albo Covip, 9020);

12. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. – Settore Credito “sez. A” (nr. Albo Covip, 9021);

13. Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Cassa Risparmio Carpi S.p.A. (nr. Albo Covip, 9022);

14. Trattamento di Previdenza del Personale dell’ex Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (nr. Albo Covip, 9068);

15. Fondo Pensione per i dipendenti della ex UniCredit Banca Mediocredito (nr. Albo Covip, 9127);

16. Regolamento del Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio V.E. istituito con accordo del 7.12.1983 (nr. Albo Covip, 9063);

17. Regolamento del Fondo Aziendale Pensioni Complementare dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., ovvero del Fondo di Previdenza per i dipendenti dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi per il personale della Sezione Concessionario della Ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. “Sez A” (nr. Albo Covip, 9131);

18. Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A. (nr. Albo Covip, 9012);

19. Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia (nr. Albo Covip, 9161);

20. Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (nr. Albo Covip, 9096);

21. Regolamento per l’Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma (nr. Albo Covip, 9165).

In conseguenza di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo – salvo quanto disposto al successivo articolo 3 – i vigenti regolamenti (adeguati al quadro normativo di riferimento e regolarmente approvati tempo per tempo dall’Organo di Vigilanza) dei sopra elencati fondi interni diventano interamente parte integrante dell’ordinamento del Fondo di Gruppo salvo che per i fondi interni privi di iscritti attivi, rispetto ai quali diventano parte integrante le sole previsioni attinenti il personale in quiescenza.

Pertanto, le Parti conferiscono apposito mandato al Consiglio di Amministrazione del Fondo di Gruppo ad operare per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo, ivi compresa l’adozione delle modifiche statutarie ritenute necessarie – nel rispetto di quanto disposto in materia dalle vigenti norme di legge e dallo Statuto del Fondo – in analogia, per quanto compatibile, alla norma dell’art. 83 dello Statuto stesso.

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA

In riferimento all’attuazione di quanto previsto all’art. 2 del presente Accordo, l’Azienda manterrà ad esclusivo proprio carico:

– la copertura degli eventuali disavanzi risultanti dagli appositi bilanci tecnici disposti annualmente dal Fondo di Gruppo per accertare la congruità delle riserve correlate a ciascun fondo interno;
– gli oneri di gestione amministrativa;
– gli eventuali oneri conseguenti all’esito di vertenze giudiziali (comprese le relative spese/onorari)
derivanti dall’applicazione effettuata dall’Azienda dei citati regolamenti.

Art. 3

Per quanto attiene le sezioni ‘B’ e ‘C’ a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale del Fondo Caritro di cui al nr. 17 dell’art.2, le Parti convengono sul trasferimento a far tempo dal 1° gennaio 2016 delle posizioni individuali correlate a dette sezioni nella sezione II del Fondo di Gruppo.

Fermo quanto sopra, a nome dei dipendenti, in servizio alla data di cui al 1° comma e iscritti alle sezioni ‘B’ e ‘C’ del Fondo Caritro, verranno quindi accese correlate posizioni individuali nella Sezione II del Fondo di Gruppo presso le quali, a far tempo dalla stessa data ed in via esclusiva, affluirà la contribuzione a carico dell’Azienda e dell’iscritto nelle stesse misure già in essere nel regolamento del Fondo Caritro salvo:

– l’applicazione in favore degli iscritti cd. ‘post’ delle previsioni di cui all’Accordo 16 ottobre 2006 (così come integrato e modificato dall’Accordo del 29 settembre 2007) ai fini della elevazione del contributo aziendale al 3%, fermo quant’altro previsto dallo Statuto del Fondo di Gruppo;
– quanto al conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando da parte degli iscritti in parola che non l’abbiano già conferito, anche solo parzialmente, al Fondo Caritro, l’applicazione delle previsioni di cui al Protocollo 18 dicembre 2006, dello Statuto del Fondo di Gruppo e delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto attiene la consistenza alla data del 31 dicembre 2015 delle posizioni individuali relative alle sezioni ‘B’ e ‘C’ del Fondo Caritro, si provvederà ad attuarne il trasferimento sulle suddette posizioni individuali accese presso il Fondo di Gruppo, fermo gli eventuali tempi tecnici, entro il 31 gennaio 2016.
Tenuto conto della attuale gestione ‘a liquidità’ delle consistenze economiche delle Sezioni ‘B’ e ‘C’ del Fondo Caritro, della ridotta tempistica di attuazione del presente Accordo e allo scopo quindi di agevolare gli iscritti al passaggio alla gestione multicomparto del Fondo di Gruppo, l’ammontare della consistenza di cui al comma precedente nonché i flussi contributivi a decorrere dal 1° gennaio 2016 affluiranno fino a tutto il 31 dicembre 2016 al cd. ‘comparto assicurativo’ del Fondo di Gruppo. A far tempo dall’anno 2017, in base ai vigenti regolamenti del Fondo di Gruppo, ciascun interessato potrà discrezionalmente effettuare proprie scelte di investimento a modifica dell’assetto dell’anno precedente e secondo le proprie determinazioni.

In via eccezionale e fino a tutto il 31 dicembre 2016 – nelle more dell’attivazione a decorrere dal 1° gennaio 2017 di un sistema integrato di sostegno economico ai superstiti dei dipendenti appartenenti alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi deceduti in costanza di attività lavorativa presso un’Azienda del Gruppo secondo quanto previsto dall’art. 3 punto 4 dell’Accordo 8 ottobre 2015 – i dipendenti iscritti alle sezioni ‘B’ e ‘C’ del Fondo Caritro, continueranno a beneficiare, anche dopo l’accensione delle posizioni individuali sul Fondo di Gruppo, del trattamento di premorienza/invalidità già in essere presso il fondo interno in parola.

Le Parti si danno atto che le statuizioni dell’art. 3 del presente Accordo riguardano in via esclusiva gli iscritti alle sezioni ‘B’ e ‘C’ del Fondo Caritro fatti salvi gli effetti, per quanto compatibili, di eventuali successive intese per la realizzazione di quanto previsto al punto 3.1.2 dell’Accordo programmatico di percorso. in tema di confluenza dei fondi pensione esterni a capitalizzazione individuale nella sezione II del Fondo di Gruppo.

***

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti, in stretta continuità alla stipula del presente Accordo, conferiscono mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la realizzazione di eventuali ulteriori intese, da definirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015 e tenendo conto di quanto definito nel presente Accordo, inerenti:

– la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione a valere sui fondi interni di cui all’art.2 del presente Accordo;

– la trasformazione del regime a prestazione definita in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi al Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia e al Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (rispettivamente, nnrr. 19 e 20 dell’art. 2 del presente Accordo).

UNICREDIT/Aziende del Gruppo

FABI FIRST/Cisl FISAC/Cgil SINFUB UGL Credito UILCA UNISIN

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