Precisazioni sul premio straordinario 2012

Con riferimento al “Premio una-tantum avente natura straordinaria relativo all’esercizio 2012” derivante dal Verbale d’Accordo UniCredit del 9 luglio 2013, sottoscritto fra la Capogruppo, con le Aziende del Gruppo UniCredit, e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Uilca, riteniamo opportuno aggiungere alcuni elementi informativi al comunicato unitario del 10 c.m.

Il
Premio Straordinario 2012 spetta ai Lavoratori e alle Lavoratrici delle Aziende del Gruppo UniCredit del perimetro Italia destinatari/e del CCNL ABI 19.01.2012, in servizio alla data di erogazione del Premio stesso e che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o d’inserimento.

Tale Premio, di ammontare unico per tutti i destinatari e le destinatarie, indipendentemente dalla categoria e dal livello professionale di appartenenza, potrà essere corrisposto in due maniere distinte:

in via ordinaria, come disponibilità una-tantum di un importo pari ad € 1.140,00 per ciascun/a dipendente a tempo pieno (riproporzionata per i part-time, in relazione al proprio orario di lavoro), da accreditarsi automaticamente al “Conto Welfare”, con le competenze del mese di ottobre 2013.
Al riguardo, riportiamo nella seguente Tabella A quanto previsto sia per il Personale a tempo pieno che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali prevalenti (considerando il criterio della proporzionalità della retribuzione, chi avesse un orario settimanale diverso da tali tipologie, può calcolare la misura spettante con una semplice proporzione).

Tabella A (vedi allegato)

Come noto, il “Conto Welfare” – utilizzabile tramite il Portale intranet di Gruppo – è uno strumento di servizio facente parte del più generale Piano Welfare di Gruppo che, sulla base alla legislazione vigente, permette a ciascun/a Collega di decidere se destinare specifiche quote del proprio salario a determinate casistiche di spesa, senza che le stesse vengano conteggiate nell’imponibile previdenziale e fiscale (ad es. spese per asili nido, per scuole pubbliche e private nell’intero ciclo scolastico, comprese le scuole materne; per università e scuole di specializzazione riconosciute, per master riconosciuti; per colonie climatiche e campus estivi; per rimborsi dell’acquisto di testi scolastici; per corsi di lingua; per l’upgrade della Polizza Sanitari di Gruppo Uni.C.A. o per l’inserimento nella stessa di familiari non a carico, nonché, ovviamente, per destinare dei contributi alla propria posizione individuale di previdenza complementare).

L’utilizzo del Piano Welfare di Gruppo, quindi, risulta interessante in quanto si colloca prevalente- mente in un contesto di defiscaliz
zazione (articolo 51 ed altri del T.U.I.R.), con la possibilità di trasferire al/la dipendente – e ai suoi familiari – il valore di mercato dell’eventuale servizio, senza alcun onere tributario e contributivo sia per il Lavoratore/trice che per l’Azienda.

Rispetto a ciò,
si potrà disporre dell’importo accreditato nel Conto Welfare ad ottobre 2013 fino alla data del 30 novembre 2014 (analogamente alla quota di 350 € a previdenza complementare del VAP 2011, che pure sarà spendibile fino a tale scadenza). Dopo tale data, però, l’eventuale residuo non ancora utilizzato sarà accreditato esclusivamente sulla posizione previdenziale individuale aperta presso il Fondo di previdenza complementare.

in via subordinata, nel caso in cui la formula originaria del Premio a Conto Welfare non interessasse, come importo monetario una-tantum di € 840,00 lordi, per ciascun/a dipendente a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al proprio orario di lavoro), in pagamento con lo stipendio di ottobre 2013.
Al riguardo, riportiamo nella seguente Tabella B quanto previsto, in termini d’importi retributivi lordi, sia per il Personale a tempo pieno che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali prevalenti (considerando il criterio della proporzionalità della retribuzione, chi avesse un orario settimanale diverso da tali tipologie, può calcolare la misura spettante con una semplice proporzione).

Tabella B (vedi allegato)

Considerato che l’accredito a “Conto Welfare” dell’importo di cui alla Tabella A costituisce la formula originaria del Premio Straordinario 2012, chiunque – fra i/le destinatari/e dello stesso – fosse invece interessato/a al riconoscimento alternativo in busta-paga dell’importo monetario lordo di cui alla Tabella B, dovrà optare volontariamente per tale soluzione entro il 30 settembre 2013, rinunciando esplicitamente alla corresponsione della formula in “Conto Welfare” (nelle prossime settimane sarà predisposto un applicativo sul Portale Intranet di Gruppo per rendere possibile l’espressione di tale rinuncia; non appena lo stesso sarà disponibile, comparirà a Portale un’apposita News con le indicazioni operative).

Vale la pena di segnalare come, dal punto di vista aziendale, il riconoscimento di una disponibilità pro- capite di 1.140 € in “Conto Welfare” corrisponde in termini di oneri complessivi, al pagamento di 840 € pro-capite in busta-paga (nel secondo caso, infatti, bisogna tener conto anche dell’ammontare dell’onere contributivo previdenziale obbligatorio a carico del datore di lavoro rispetto alla posizione previdenziale del/la dipendente). Pertanto, dal punto di vista previdenziale AGO INPS, scegliere la formula di Premio Straordinario a “Conto Welfare” è diverso che sceglierla in termini monetari in busta-paga. Peraltro, va anche considerato che, in quest’ultimo caso, all’importo retributivo lordo in busta-paga dovranno essere applicate le trattenute previdenziali (9,19% + eventuale 1% sulla parte eccedente i 3.794 € mensili; 5,84% per gli apprendisti) e fiscali (con aliquote variabili in base al reddito, a partire dal 23%) in quanto sul Premio Straordinario 2012 non vi sono i presupposti per godere di eventuali sgravi contributivi né di parziale detassazione prevista per le cosiddette erogazioni di produttività.

La formula dello specifico importo monetario lordo in busta-paga, alternativo al Premio in Conto Welfare sarà in ogni caso utilizzata dalle Aziende del Gruppo a favore:
dei dipendenti destinatari del Premio Straordinario 2012 non più in servizio alla data dell’accredito al Conto Welfare (fermi i presupposti soggettivi per il riconoscimento dell’erogazione);
del Personale assunto a tempo determinato, in relazione ai mesi di servizio prestato nel corso del 2012 (fermi gli altri fattori di computo e riproporzionamento, in quanto applicabili);
dei dipendenti facenti parte dei rami di azienda oggetto di trasferimento ad altra azienda (fermi i presupposti soggettivi per il riconoscimento dell’erogazione).

Con riferimento al Personale di più recente assunzione, è opportuno rammentare che
l’art.19 del Protocollo 18 ottobre 2010 prevede che il Personale assunto nel Gruppo a decorrere da tale data e fino al 31.12.2013 nei primi quattro anni di servizio risulti destinatario solo della contrattazione nazionale e di alcune previsioni del Welfare di Gruppo e che, solo successivamente a tale periodo, esso possa godere anche della contrattazione di secondo livello.

Ciò nonostante, considerata la particolarità di tale Premio Straordinario e al fine di realizzare concrete azioni di solidarietà generazionale, in via del tutto eccezionale, il Premio Straordinario 2012 sarà corrisposto anche a tali Colleghi e Colleghe (con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o d’inserimento alla data di erogazione del Premio), esclusivamente quale disponibilità nel Conto Welfare di un importo pari ad € 500,00 per ciascun/a dipendente a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al proprio orario di lavoro), da accreditarsi sotto forma di una-tantum con le competenze del mese di ottobre 2013. Anche in questo caso, l’eventuale residuo ancora disponibile a novembre 2014 sarà accreditato esclusivamente nella posizione previdenziale individuale aperta presso il Fondo di previdenza complementare.

E’ comunque importante ricordare che il
Premio Straordinario 2012 non compete al Personale che nel corso dell’anno 2012:
– non abbia superato il periodo di prova;
– abbia conseguito un giudizio professionale di sintesi negativo (
inadeguato);
– abbia risolto il rapporto di lavoro per “giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”;
– sia cessato per dimissioni volontarie senza maturare il diritto al trattamento pensionistico INPS.
Per verificare l’importo lordo spettante a ciascuno/a bisogna fare riferimento
all’inquadramento rivestito alla data del 31 dicembre 2012 (in caso di cessazione dal servizio precedente, invece, si deve fare riferimento all’inquadramento rivestito a tale data).

Il Premio Straordinario 2012 non è utile ai fini del T.F.R. né, ai fini previdenziali, per quanto riguarda i versamenti contributivi alla previdenza complementare.

Nel caso d’inizio del rapporto di lavoro nel corso del 2012, il Premio Straordinario 2012 compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione.
In tutti i casi di assenza dal servizio nel corso del 2012, il Premio Straordinario 2012 viene ridotto di 1/12 per ogni mese intero di assenza, salvo che non si tratti di “assenze retribuite” per le quali:
– non si applica nessuna riduzione se trattasi di assenze per ferie;
– non vengono considerate eventuali assenze connesse alla fruizione di permessi orari in base alle norme di legge vigenti da parte di dipendenti in allattamento o da lavoratori/lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano coniuge, figli o genitori in situazioni di gravità;
– negli altri casi non si applicano riduzioni se la somma delle varie assenze non supera i tre mesi;
– nei casi di assenze superiori, non si applica alcuna riduzione per i primi tre mesi di assenze;
– nei casi di assenze per l’intero anno 2012, il Premio Straordinario 2012 non viene erogato.
Nel caso di congedo per maternità/paternità non si applica alcuna riduzione per tutto il periodo di congedo previsto dalla legge
(5 mesi per il parto, 3 mesi per l’adozione).

Con riferimento a quanto definito dal Protocollo 18 ottobre 2010, dall’Accordo 15 settembre 2012 e dagli accordi di cessione di rami d’azienda, ricordiamo le fattispecie di Lavoratori/Lavoratrici che – oltre a tutto il Personale appartenente alla categoria dei Dirigenti ed ai somministrati temporanei che abbiano svolto la loro attività in Aziende del Gruppo nel corso dello scorso anno – non saranno destinatari del Premio Straordinario 2012:

– i Lavoratori e le Lavoratrici aventi diritto a pensione (alla data del 9.07.2013 o che avranno diritto a pensione entro il 31.12.2015), non aderenti ai piani di esodo di cui ai sopra citati accordi (fatte invece salve le casistiche dei titolari di posizioni d’invalidità/totalizzati così come individuate nel Verbale 22 novembre 2012);
– i Lavoratori e le Lavoratrici aderenti ai piani d’incentivazione all’esodo previsti dal Protocollo 18 ottobre 2010 e che si stanno avvalendo/si avvarranno delle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore in base a detto Protocollo, agli Accordi del 1° dicembre 2011 e del 3 aprile 2013 nonché gli aderenti ai piani d’incentivazione all’esodo previsti dal Protocollo 18 ottobre 2010 che cesseranno per pensionamento diretto ai sensi della lettera c) ultimo alinea delle premesse all’Accordo 3 aprile 2013
(ciò in considerazione dei maggiori oneri a carico aziendale conseguenti alle recenti riforme previdenziali su tale popolazione);
– i Lavoratori e le Lavoratrici aderenti ai piani di incentivazione all’esodo previsti dal Protocollo 18 ottobre 2010 e dall’Accordo 15 settembre 2012 la cui cessazione non sia stata perfezionata con la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione;
– i dipendenti cessati/cessandi ai sensi delle procedure di cui alla Legge 223/1991.

In conclusione, ricordiamo che – all’art.8 del Verbale d’Accordo 9 luglio 2013 sul Premio Straordinario 2012 – UniCredit e le OO.SS. unitarie, sulla base di quanto stabilito
dall’art.52 del CCNL ABI 19.01.2012, convengono di proseguire gli approfondimenti in sede di Commissione mista di Gruppo con l’obiettivo di pervenire ad un’ipotesi condivisa di Premio Variabile di Risultato (sostitutivo del Premio aziendale e del sistema incentivante), da introdurre in via sperimentale a partire dall’esercizio 2014 (con corresponsione prevista nell’anno 2015).

Fraterni saluti.

Milano, 25 luglio 2013

LA SEGRETERIA DI GRUPPO

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