Verbale di ricognizione sulle residue cessazioni di aderenti al Protocollo 18 ottobre 2010
Il giorno 3 aprile 2013, in Milano
UniCredit e le Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Fabrizio Rinella, Massimo Giovannelli, Silvio Lops, Paolo Giannoccoli, Gianluigi Pistillo, Victor Martin, Fabrizio Ferretti, Andrea Ceglie, Patrizia Nelva, Miriam Travaglia, Renato De Mattia, Annalisa Rizza, Antonio Beraldi, Giancarla Zemiti, Carlo Biella, Bettina Corsini, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, Franca Giordano
e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.:
DIRCREDITO: Giancarlo Ticca, Mauro Mauri
FABI: Angelo Di Cristo, Carmelo Raffa, Stefano Cefaloni, Marco Muratore, Marco Turati, Giovanni Galli
FIBA/CISL: Sandra Paltrinieri, Patrizia Amico, Gianluca D’Auria, Michele Pizziol, Gabriele Urzì
FISAC/CGIL: Andrea Bonansea, Danilo Maghini, Marco Salvi
SINFUB: Domenico Errico, Roberto Biccari, Domenicantonio Valentini
UGL CREDITO: Davide Zecca, Pietro Agrillo, Andrea Cavagna, Giulio Giuliani, Maurizio Careggio, Flavio Varesano, Bruno Lungarini
UILCA: Guido Diecidue, Maurizio Mattioli, Luciano Teresi, Maurizio Torrioli
premesso che
* il Protocollo 18 ottobre 2010 ha definito le modalità di gestione del complesso degli esuberi derivanti dal Piano di Riorganizzazione generale/One4C mediante l’utilizzo di una pluralità di strumenti, tra cui il pensionamento diretto e l’accesso al Fondo di Solidarietà di settore;
* le dimissioni irrevocabili dei singoli Lavoratori/Lavoratrici aderenti in via volontaria ai relativi piani di esodo sono state raccolte nel corso mese di novembre 2010 e a seguito del Verbale 26 novembre 2010 si è avviato il relativo processo di cessazione;
* con il Verbale 1° dicembre 2011 – a seguito degli incontri di valutazione congiunta degli effetti delle manovre pensionistiche di cui alle Leggi 111/2011 e 148/2011 – sono stati confermati i citati strumenti di gestione delle residue eccedenze e le cessazioni dal servizio previste dal Protocollo 18 ottobre 2010;
* con l’Accordo 15 settembre 2012 ed il Verbale 28 settembre 2012 nonché le successive intese del 14/22 novembre 2012, perdurando la crisi economico-finanziaria ed il calo strutturale della redditività (tenuto anche conto del significativo disallineamento – rispetto ai tempi previsti per le uscite incentivate e ai correlati risparmi – connesso agli impatti del complesso delle riforme pensionistiche del 2011), sono stati definiti con riferimento al Piano Strategico 2015 ulteriori strumenti tra quelli previsti dalle normative contrattuali e di legge di gestione delle tensioni occupazionali;
* con l’art. 5 del citato Accordo 15 settembre 2012:
–> sono state fornite specifiche forme di garanzia a favore degli esodati/esodandi ai sensi del Protocollo 18 ottobre 2010 laddove dovessero emergere problematiche nel riconoscimento della cd. ‘salvaguardia’;
–> è stata confermata l’irrevocabilità della domanda di esodo a suo tempo presentata, senza necessità quindi di nuove formalizzazioni;
–> la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione è condizione per l’erogazione degli incentivi;
* i “Messaggi” Inps succedutisi nel recente periodo hanno fornito indicazioni sempre più stringenti sull’accesso alla “salvaguardia”;
* in applicazione del citato art. 5 – attesa la necessità ineludibile di completare la realizzazione delle azioni sui costi strutturali definite con le intese sopraccitate – e in attuazione delle intese richiamate in premessa, nei confronti dei residui Lavoratori/Lavoratrici aderenti ai piani di esodo incentivato attraverso l’accesso al Fondo di Solidarietà si da corso alle cessazioni come segue:
a) cessazione generalizzata al 30 aprile 2013 – anche di coloro la cui permanenza nel Fondo di Solidarietà sia superiore ai 60 mesi (per effetto del raggiungimento dei 62 anni, ai fini della cd. “salvaguardia”) – fermi i relativi trattamenti e le garanzie già previsti dal Protocollo 18 ottobre 2010, con le integrazioni di cui al presente Verbale di ricognizione;
b) per le eventuali cessazioni che dovessero residuare nei mesi successivi, sino a quando saranno ancora disponibili posti in “salvaguardia”, il rapporto di lavoro cesserà alla data originariamente scelta dal Lavoratore/Lavoratrice al momento dell’adesione al Protocollo 18 ottobre 2010 e successivamente anticipata di un mese in forza delle precedenti intese (con riconoscimento dell’incentivo previsto dal Protocollo 18 ottobre 2010 e dal Verbale 1° dicembre 2011);
c) per le eventuali cessazioni che dovessero residuare dal momento in cui risultino del tutto esauriti i posti in “salvaguardia”, il rapporto di lavoro cesserà alla prima data di accesso al pensionamento in base alla Riforma Fornero e con l’applicazione delle previsioni dell’Accordo 15 settembre 2012 (e in via esclusiva del relativo incentivo ivi previsto, pari al 45% della RAL);
le Parti concordano
le seguenti modalità di attuazione
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo
Art. 2
Ferme le previsioni citate in premessa, in via esclusiva a favore dei soli Lavoratori/Lavoratrici aderenti ai piani di esodo incentivato attraverso l’accesso al Fondo di Solidarietà che cesseranno dal servizio il 30 aprile 2013 in base alla lettera a) di cui sopra, si applicano le seguenti previsioni (apportando le conseguenti modifiche al Verbale di Conciliazione, nei termini di cui in allegato):
–> erogazione dell’assegno del Fondo Solidarietà di settore per i mesi sino alla decorrenza del trattamento pensionistico AGO ai sensi della legislazione previdenziale previgente alla Riforma Fornero (e versamento della contribuzione INPS correlata ove necessaria al raggiungimento dei requisiti pensionistici, cd “diritto”);
–> mantenimento dell’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione del requisito ovvero della finestra – secondo la forma complementare di appartenenza – di accesso al trattamento di pensione AGO ai sensi della legislazione previdenziale previgente alla Riforma Fornero e versamento della relativa contribuzione (nei termini di cui al successivo art. 3);
–> mantenimento, per tutto il tempo di permanenza al Fondo di Solidarietà, dei trattamenti assistenziali tramite UniCA e delle condizioni agevolate in essere per i dipendenti in servizio (nei termini chiariti dal Verbale 28 settembre 2012);
–> riferimento all’età anagrafica al 30 aprile 2013 per l’individuazione dell’importo dell’incentivo di cui alla Tabella 2 del Protocollo 18 ottobre 2010, spettante a ciascun Lavoratore/Lavoratrice interessato;
–> per coloro che avevano scelto di cessare alla cd “finestra” e quindi destinatari dell’incentivo all’esodo ridotto al 50%, riconoscimento di un incremento del 5% (calcolato sulla misura intera dell’incentivo previsto dalla Tabella 2 del Protocollo 18 ottobre 2010) per ogni mese intercorrente tra il 1° maggio 2013 e la cd “finestra” a suo tempo scelta (comunque non oltre la misura massima del 100% dell’incentivo previsto dalla citata Tabella) con franchigia di un mese;
–> valorizzazione per i premi di anzianità (25°/35°), ai fini della maturazione del diritto, del periodo intercorrente tra il 1° maggio 2013 e la data di cessazione a suo tempo scelta, con franchigia di un mese;
–> garanzie aggiuntive definite nell’art. 5 dell’Accordo 15 settembre 2012, nei termini riconfermati dall’art. 4 di cui alla presente intesa.
Art. 3
In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di settore, in via esclusiva per le sole cessazioni del 30 aprile 2013 di cui alla lett. a in premessa, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno l’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino al requisito ovvero alla finestra – secondo la forma complementare di appartenenza – di accesso al trattamento di pensione AGO ai sensi della legislazione previdenziale previgente alla Riforma Fornero, col versamento della contribuzione nelle stesse misure in atto al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà (la retribuzione di riferimento sarà l’ultima retribuzione annuale percepita in costanza di rapporto di lavoro).
In analogia a quanto già definito con il Verbale del 19 ottobre 2007, si precisa che quanto alle cessazioni di cui al precedente comma, sono applicabili le eventuali previsioni degli Statuti/Regolamenti dei Fondi Pensione a prestazione definita o a capitalizzazione collettiva, in ordine alla possibilità di richiedere le prestazioni in via anticipata rispetto alla citata maturazione (in tali casi gli interessati potranno quindi fruire di dette prestazioni previdenziali anticipatamente rispetto al compimento del periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà, restando escluso ogni ulteriore obbligo contributivo sia a carico dell’iscritto che dell’azienda).
In alternativa a quanto previsto dal primo comma (e analogamente a quanto disposto con l’Appendice 3 posta in calce al Protocollo 3 agosto 2007), i Lavoratori/Lavoratrici che accedano alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà iscritti a forme a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, potranno richiedere, in luogo del citato versamento, la liquidazione dell’importo corrispondente alla somma dei contributi a carico dell’Azienda che la stessa avrebbe versato alla forma pensionistica complementare per il periodo di cui al primo comma: tale importo viene erogato a titolo di incentivo all’esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l’ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR. In tale evenienza si applicheranno le previsioni di Legge e di Regolamento/Statuto in tema di perdita dei requisiti di partecipazione.
Art. 4
Ferme le previsioni del Protocollo 18 ottobre 2010 e le garanzie aggiuntive definite nell’art. 5 dell’Accordo 15 settembre 2012 – ivi compresa la riassunzione in servizio a tempo determinato con successiva cessazione non appena in possesso del primo requisito pensionistico utile secondo la disciplina di legge applicabile tempo per tempo -, le Parti definiscono sin d’ora che nel corso del mese di maggio 2013 effettueranno una specifica verifica sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nella presente intesa a favore dei Lavoratori/Lavoratrici cessati al 30 aprile 2013, al fine di valutare in maniera congiunta gli effetti che dovessero derivare dall’eventuale non ingresso in “salvaguardia” e ricercare tempestivamente le migliori soluzioni alternative ivi compresa la pronta riassunzione in servizio nei termini di cui sopra.
Quanto previsto al presente articolo si applica anche, in via eccezionale, ai Lavoratori/Lavoratrici che hanno formalizzato le conciliazioni nel corso del mese di marzo 2013 per la loro uscita ordinaria al 30 aprile 2013.
Dichiarazione delle Parti
In occasione dell’incontro di cui al presente articolo le Parti si danno sin d’ora atto che approfondiranno gli impatti occupazionali/organizzativi correlati alle cessazioni intervenute al 30 aprile 2013, con particolare riferimento alle strutture commerciali.
UniCredit e le Aziende del Gruppo
DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA