Siglata nel Gruppo UniCredit l’intesa per la parziale detassazione delle c.d. “erogazioni di produttività” corrisposte nel corso del 2012 (28/02/2012)

Nelle scorse settimane le Delegazioni sindacali di Gruppo di Dircredito, FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, SINFUB, UGL Credito, UILCA e la Delegazione di UniCredit e delle aziende del Gruppo hanno siglato un’intesa per prorogare anche per l’anno in corso il Verbale d’Accordo
del 10 marzo 2011 sulla parziale detassazione delle cosiddette erogazioni di produttività corrisposte nel 2011.

Tale intesa scaturisce dal fatto che la “Legge di stabilità 2012” (Legge 12 novembre 2011, n.183, all’art.33, comma 12) ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 il regime tributario agevolato delle erogazioni economiche riconducibili ad incremento della produttività del lavoro (vale a dire, quelle voci retributive che, per chi rientra in determinate condizioni di reddito annuo da lavoro, possono essere soggette ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro un limite annuo stabilito).

Considerato che la richiamata legge 183/2011 ha definito solo l’onere massimo di copertura di tali agevolazioni
(835 milioni di € nel 2012 e 263 milioni di € nel 2013), rinviando ad un apposito decreto applicativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva nonché il limite di reddito annuo massimo da lavoro oltre il quale non sia possibile usufruire del regime tributario agevolato, le Parti firmatarie (le OO.SS. unitarie di Gruppo ed UniCredit) dovranno ritrovarsi – non appena tale decreto (DPCM) sarà emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – per le opportune valutazioni e gli eventuali adeguamenti.

Nell’intesa già siglata si afferma che le voci retributive rientranti nel regime tributario agevolato sono quelle che erano già state previste dal Verbale d’Accordo 10 marzo 2011 (cfr., nell’allegato, l’elenco delle stesse), rivisitate alla luce delle eventuali modifiche contrattuali
scaturenti dal recente accordo di rinnovo del CCNL 8.12.2007.

LA SEGRETERIA DI GRUPPO

**

ALLEGATO:
«VOCI RETRIBUTIVE» PRESENTI NEL VERBALE D’ACCORDO DEL 10 MARZO 2011 PER LA PARZIALE DETASSAZIONE DELLE COSIDDETTE EROGAZIONI DI PRODUTTIVITA’ CORRISPOSTE NEL 2011

Per quanto riguarda il CCNL 8.12.2007, le “voci retributive” che, per gli interessati/e, rientravano fra quelle assoggettabili a tassazione agevolata c’erano (tra parentesi viene riportato l’articolo contrattuale di riferimento):

– lavoro straordinario
(art.100);

– lavoro supplementare (art.31);

– indennità di turno (art.96, commi 2 e 6);

– indennità di reperibilità ed intervento (art.36);

– compenso corrisposto al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) (art.94, comma 7);

– indennità giornaliera nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art.95, terzo comma);

– ore confluite in banca delle ore (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all’art.94, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni aggiuntive), qualora le stesse vengano monetizzate per risoluzione del rapporto di lavoro (art.100);

– compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art.101, comma 3);

– specifico compenso pari al 20 % della paga oraria per le prestazioni svolte nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale (art.101, comma 4);

– compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso
(art.101, comma 5);

– compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle cinque ore (art.101,comma 6);

Per quanto riguarda gli accordi aziendali, le “voci retributive” che, per gli interessati/e, rientravano tra quelle assoggettabili a tassazione agevolata c’erano
(tra parentesi viene riportata l’azienda interessata e l’accordo aziendale di riferimento):

– indennità di reperibilità (Ubis, Accordo Ugis 24 maggio 2010);

– trattamento per intervento (Ubis, Accordo Ugis 24 maggio 2010);

– trattamenti per “sala operativa Verona” (Ubis, Accordo Ugis 3 maggio 2007);

– trattamento per il personale adibito a turni nelle giornate di sabato o domenica (Ubis, Verbale di riunione
Quercia Software 9 febbraio 2011).

Scroll to Top
Torna su
Ho bisogno di informazioni relative a: Siglata nel Gruppo UniCredit l’intesa per la parziale detassazione delle c.d. “erogazioni di produttività” corrisposte nel corso del 2012 (28/02/2012)

Login