Parziale detassazione erogazioni 2011

Il 10 marzo scorso, fra le Delegazioni sindacali di Gruppo di FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL Credito UILCA e la Delegazione di “UniCredit e delle Aziende del Gruppo” è stato firmato un Verbale d’Accordo per la parziale detassazione delle cosiddette erogazioni di produttività corrisposte nel 2011 (con la previsione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, di un ammontare massimo – di tali voci – di 6.000 € lordi annui per il 2011, riferiti ai soli lavoratori/lavoratrici che nel 2010 non abbiano percepito un reddito da lavoro superiore a 40.000 €, salva espressa rinuncia scritta degli interessati/e).

La previsione di “parziale detassazione” su determinate somme corrisposte ai lavoratori del settore privato (straordinari, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di reperibilità, di disagio e di turno ed altre eventuali voci, a condizione che «siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione efficienza organizzativa o altri elementi di competitività legati all’andamento economico dell’impresa») è stata introdotta dal legislatore a partire dal secondo semestre del 2008 e per l’anno 2009 (Legge 126/200: imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate nel 2008 non superiori a 3.000 € lordi annui per lavoratori che nel 2007 abbiano percepito un reddito, anche relativo a più rapporti di lavoro, non superiore a 30.000 €; imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate nel 2009 non superiori a 6.000 € lordi annui per lavoratori che nel 2008 abbiano percepito un reddito, anche relativo a più rapporti di lavoro, non superiore a 35.000 €;) e prorogata anche per il 2010 (Legge 191/2009: imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate nel 2009 non superiori a 6.000 € lordi annui per lavoratori che nel 2008 abbiano percepito un reddito, anche relativo a più rapporti di lavoro, non superiore a 35.000 €).

Per tutti e tre i periodi di valenza (2° semestre 2008, anno 2009 e 2010) la condizione di applicazione di tali previsioni era che le erogazioni cd. di produttività per poter essere sottoposte a tassazione agevolata (nei limiti sopra richiamati) dovevano essere previste dai CCNL od essere corrisposte in modo unilaterale dai datori di lavoro.

Al riguardo, l’Azienda presso cui si lavora deve documentare – mediante apposita comunicazione scritta – al lavoratore/trice la motivazione della somma erogata, con possibilità di comunicarla anche nel CUD (in considerazione dei ritardi applicativi è previsto che nel CUD 2011 – campi da 93 a 101 – vengano indicate anche le somme erogate, a tale titolo, negli anni 2008 e 2009, onde consentire ai lavoratori di recuperare il proprio credito mediante Dichiarazione dei redditi 2011).

Per l’anno 2011, poiché la previsione di «tassazione agevolata» prevista dal legislatore può essere applicata solo alle erogazioni cd. di produttività che siano riconosciute in base ad «accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali», abbiamo provveduto, all’uopo, a sottoscrivere il Verbale d’Accordo in data 10 c.m.

In base a quanto in esso convenuto, le voci retributive riportate nei punti 2) e 3) dell’intesa, in caso di corresponsione a favore di Colleghi e Colleghe che nel 2010 non abbiano percepito un reddito da lavoro superiore a 40.000 € sono soggette ad imposta sostitutiva del 10% nel limite massimo di 6.000 € detassabili al lordo della ritenuta del 10% ed al netto delle trattenute previdenziali.

L’ammontare massimo di questa corresponsione annua di 6.000 € tassati in maniera agevolata (imposta sostitutiva del 10% anziché tassazione ordinaria IRPEF + addizionali regionale e comunale) per i Colleghi e le Colleghe che nel 2010 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori ai 40 mila €, può essere costituito da voci retributive derivanti dal CCNL o da accordi aziendali.

Per quanto riguarda il CCNL 8.12.2007, le «voci retributive» che, per gli interessati, possono rientrare fra quelle assoggettabili a tassazione agevolata sono le seguenti (tra parentesi viene riportato l’articolo contrattuale di riferimento):

1. lavoro straordinario (art.100);
2. lavoro supplementare (art.31);
3. indennità di turno (art.96, commi 2 e 6);
4. indennità di reperibilità ed intervento (art.36);
5. compenso corrisposto al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) (art.94, comma 7);
6. indennità giornaliera nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art.95, terzo comma);
7. ore confluite in banca delle ore (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all’art. 94, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni aggiuntive), qualora le stesse vengano monetizzate per risoluzione del rapporto di lavoro (art.100);
8. compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art.101, comma 3);
9. specifico compenso pari al 20 % della paga oraria per le prestazioni svolte nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale (art.101, comma 4);
10. compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art.101, comma 5);
11. compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle cinque ore (art.101, comma 6);

Per quanto riguarda gli accordi aziendali, le «voci retributive» che, per gli interessati, possono rientrare – ad oggi – fra quelle assoggettabili a tassazione agevolata sono le seguenti (tra parentesi viene riportata l’Azienda interessata e l’accordo aziendale di riferimento):

a) indennità di reperibilità (UGIS, Accordo aziendale 24 maggio 2010);
b) trattamento per intervento (UGIS, Accordo aziendale 24 maggio 2010);
c) trattamenti per “sala operativa Verona” (UGIS, Accordo aziendale 3 maggio 2007);
d) trattamento per il personale adibito a turni nelle giornate di sabato o domenica (Quercia Software, Verbale di riunione 9 febbraio 2011).

LA SEGRETERIA DI GRUPPO

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