Accordo Fap 2009 (BiPop Carire)

Verbale di accordo

Il giorno 12 maggio 2009, in Milano,

UniCredit S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo DIRCREDITO–FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL Credito e UILCA,

premesso che

con l’Accordo di Gruppo UniCredit del 15 dicembre 2005 si è previsto (art. 4) che a decorrere dal 1° gennaio 2007 i contributi aziendali per l’assistenza sanitaria per la popolazione dell’allora Gruppo UniCredit sarebbero stati versati ad UniCA;

con il Protocollo del 3 agosto 2007 e l’Accordo di fusione delle due Capogruppo del 28 settembre 2007 (art. 10) si è previsto che il Fondo Pensione di Gruppo ed UniCA costituiscono rispettivamente la forma previdenziale ed assistenziale di riferimento anche del nuovo Gruppo UniCredit;

con l’Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008 (art. 13, Norma Transitoria) si è previsto a favore dei destinatari delle prestazioni del FAP (ex Gruppo Bipop Carire, ai sensi dello Statuto del FAP medesimo):

– il mantenimento delle coperture assistenziali sino alla naturale scadenza (30 giugno 2009) con applicazione dei livelli ordinari di contribuzione previsti nelle predette aziende di provenienza;
– il versamento a carico dell’azienda – per il secondo semestre del 2009 nonchè per l’anno 2010 – al FAP dell’eventuale differenza tra il contributo aziendale complessivo ordinario relativo al semestre/anno di riferimento e il contributo aziendale complessivo versato ad UniCA;

in data 12 e 16 dicembre 2008 il CdA di UniCA ha definito e approvato i piani di assistenza sanitaria integrativa offerti a tutti i dipendenti del nuovo Gruppo UniCredit (perimetro Italia);

nel corso degli incontri effettuati in relazione al processo di integrazione, nonché nell’ambito dei lavori della Commissione Assistenza, le OO.SS. – stante che anche nel nuovo Gruppo l’assistenza sanitaria integrativa viene erogata in via esclusiva attraverso UniCA, con il venir meno quindi di qualsivoglia altra forma collettiva – hanno invitato l’Azienda a valutare, nella fase di ingresso nella Cassa Assistenza di Gruppo, il mantenimento in via transitoria del FAP per erogare a favore dei dipendenti attualmente iscritti coperture aggiuntive a quelle fornite da UniCA;

le Parti
– datosi atto che le premesse fanno parte integrante del presente verbale –
hanno convenuto quanto segue

I dipendenti aderenti al FAP alla data del presente verbale, in via eccezionale a decorrere dal 1° luglio 2009 e sino al 31 dicembre 2011, in aggiunta alle prestazioni di assistenza sanitaria erogate da UniCA, potranno mantenere l’iscrizione al FAP stesso per accedere a specifiche ulteriori prestazioni da erogarsi dal medesimo fondo (stomatologiche, odontoiatriche ed ortodontiche, nonché acquisto di lenti correttive per la vista e di montature, restando a cura della Commissione Amministratrice del FAP di reperire adeguate coperture, utilizzando a detto fine anche l’eventuale avanzo patrimoniale del FAP stesso), previo versamento di contributi a proprio carico, che, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 lett b dello Statuto del FAP, per il periodo predetto sono individuati nella misura dell’1% (per i pensionati/esodati viene mantenuta la misura dei contributi in cifra fissa, secondo quanto previsto dall’accordo sindacale del 23 ottobre 2001).

Ai fini di cui al precedente comma e in considerazione delle caratteristiche della copertura aggiuntiva di cui al presente verbale, i dipendenti interessati potranno esercitare apposita opzione entro la fine del mese di giugno 2009 a valenza per l’intero periodo 1° luglio 2009/31 dicembre 2011 durante il quale, a parziale modifica delle previsioni di cui all’art. 5 comma 3 dello Statuto del FAP medesimo, è esclusa la facoltà di recesso.

Le Parti convengono quindi che per tale periodo i dipendenti interessati – con trattenuta in distinta retributiva – potranno versare al FAP contributi propri nei limiti ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR per accedere a prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle di Uni.C.A. approntate per loro dal FAP medesimo. Tale previsione si applica, per il già citato periodo, anche al personale già iscritto al FAP cessato o cessando per pensionamento/accesso al Fondo di Solidarietà.

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