Nota esplicativa sul “Verbale sui livelli di Interlocuzione Sindacale nel Gruppo UniCredit” del 28 maggio 2009

In data 28 maggio è stata raggiunta un’intesa tra la Delegazione Sindacale di Gruppo e la Capogruppo sui “livelli di interlocuzione sindacale nel Gruppo UniCredit” del quale vi abbiamo già trasmesso il testo.
Si tratta di un’importante intesa che mette ordine alle regole che presiedono all’interlocuzione sindacale, le adatta alla nuova realtà del Gruppo, ne disciplina lo svolgimento.
La firma avviene a valle di un lungo confronto con numerosi momenti di tensione con la controparte, mossa da una logica di riduzione dei costi.
Il risultato smentisce quella impostazione, conferma le prassi e le regole in essere nel Gruppo UniCredit previste dagli accordi S3 e dall’accordo 1° dicembre 2005 che, a sua volta ampliava l’accordo di settore del 13 dicembre 2003.
Questo nuovo accordo si collega a quello precedente del 29 dicembre 2007, ne arricchisce e ne adatta i contenuti, ne sostanzia gli impegni.

Quel testo prevedeva:


-> la composizione della Delegazione Sindacale a livello di Gruppo fissandola in 8 componenti – variabili in funzione dei temi trattati e delle aziende coinvolte -, affiancati da un esponente della Segreteria Nazionale;
-> un graduale avvicinamento del numero dei “distacchi” esistenti nel Gruppo a quelli previsti dall’accordo di settore 13 dicembre 2003 e cioè: da 11 a 9 a decorrere dal prossimo 1 luglio, a 8 nel 1° semestre 2010 ed a 7 nel 2° semestre 2010. Ricordiamo che il numero previsto per i Gruppi delle dimensioni di UniCredito e per i livelli di rappresentanza della Fisac è 5;

Il nuovo accordo ha durata sperimentale 31 dicembre 2010 e i temi trattati sono: costituzione delle RSA nei nuovi perimetri, numeri delle Segreterie di Coordinamento, Coordinatori Territoriali, tavolo congiunto delle tre banche retail, assemblee cross, elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per le Sicurezza (RLS), modalità di segnalazione dei permessi sindacali.

=> Dirigenti RSA

L’accordo prevede che, in caso di coesistenza di più Dirigenti RSA ,della stessa sigla, nella medesima unità produttiva, si proceda alla nomina del nuovo Dirigente o dei nuovi Dirigenti attraverso una nuova ricostituzione mediante la raccolta delle otto firme o, più semplicemente, attraverso una lettera delle Segreterie Territoriali sottoscritta per accettazione dai o dal Dirigenti/e uscenti/e e non riconfermati/o.
Resta fermo che:

-> nel caso vi sia un unico Dirigente RSA s’intende tacitamente confermato;
-> nel caso di costituzione di una nuova RSA, per effetto dell’incremento degli iscritti e/o dei lavoratori/trici dell’unità produttiva, si proceda alla raccolta delle otto firme come di consueto.

L’operazione di rinnovo delle RSA deve concludersi inderogabilmente entro il 30 giugno 2009 con le modalità sopra riportate, nel frattempo si opera in regime di ultrattività.

=> Segretari Organi di Coordinamento

Data la dimensione delle aziende e la loro distribuzione territoriale si è convenuto di vedere riconosciuti/e un numero di Segretari degli Organi di Coordinamento, sino al 31/12/2010, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal testo unico per le agibilità sindacali ex intesa 13 dicembre 2003 secondo la seguente tabella:


=> Tabella 1

-> UCB Segretari OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 13.12.2003 3
SegretariOdC senza diritto a permessi 4

-> UBdr Segretari OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 13.12.2003 3
SegretariOdC senza diritto a permessi 4

-> BDS Segretari OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 13.12.2003 3
SegretariOdC senza diritto a permessi 2

-> UCCB Segretari OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 13.12.2003 3
SegretariOdC senza diritto a permessi 2

-> UCI Segretari OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 13.12.2003 3
SegretariOdC senza diritto a permessi 1

-> UBP Segretari OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 13.12.2003 2
SegretariOdC senza diritto a permessi 1


=> Coordinatori Territoriali

E’ stata confermata l’ esperienza dei Coordinatori Territoriali, positivamente sperimentata in questi anni in UniCredit Banca e UniCredit Corporate Banking, ed è stata estesa a tutte le banche retail con le medesime agibilità.
Su questo punto si sono registrate le maggiori divergenze al tavolo, infatti l’azienda voleva diminuire sia il numero dei Coordinatori, sia l’ammontare dei permessi retribuiti.
L’intesa prevede:

-> il riconoscimento di 25 ore di permessi retribuiti in franchigia per ciascun Coordinatore Territoriale delle tre banche retail e, sino al 31/12/2010, di 25 ore per i Coordinatori Territoriali presso UCCB, (in luogo delle 19 previste nell’accordo 1 dicembre 2003);
-> la mancata fruizione, anche parziale nell’ambito del mese, non va persa, ma accresce la disponibilità di ore dei 3 mesi successivi;
-> le ore in dotazione dei Coordinatori Territoriali assorbono quelle che spetterebbero come RSA;
-> un numero di Coordinatori Territoriali (che abbiano anche l’incarico di Dirigente RSA), per ciascuna Direzione Commerciale e per ciascuna sigla, in funzione del numero di RSA costituite come di seguito indicato:

– 1 coordinatore territoriale nel cui ambito siano costituite da 2 a 5 RSA ;
– 2 coordinatori territoriali nel cui ambito siano costituite da 6 a 8 RSA;
– 3 coordinatori territoriali nel cui ambito in cui siano costituite almeno 9 RSA.
In caso di costituzione di un’unica RSA nel territorio di ciascuna Direzione Commerciale la stessa ha diritto a partecipare agli incontri dei coordinatori con l’azienda, senza beneficiare dei relativi permessi retribuiti. Tale fattispecie non riguarda mai la nostra Organizzazione.

Per la loro specificità sono previste due eccezioni, più garantiste, a tali regole generali:

-> la Sardegna per la quale si applicano i criteri sopra specificati nell’ambito della Regione geografica
-> la piazza di Roma.

I Coordinatori Territoriali hanno piena rappresentatività, senza che ciò limiti in alcun modo o riduca o escluda i poteri di legge e di contratto in capo alle RSA, che restano immutati, nelle seguenti materie:

> andamento organici
> revisione processi organizzativi
> gestione delle domande di part-time
> monitoraggio del lavoro straordinario
> andamento dei piano formativi
> altre tematiche che , a parere delle parti, rivestano particolare interesse in relazione al territorio di riferimento

La convocazione dei Coordinatori Territoriali da parte dell’azienda avverrà almeno ogni sei mesi.
Come chiarito verbalmente tra le parti in sede di firma dell’accordo, ciò significa che, ad ogni richiesta di confronto, farà seguito una convocazione da parte aziendale.
La nomina dei Coordinatori Territoriali dovrà avvenire ad opera delle Segreterie di Coordinamento entro il mese di giugno ed avrà decorrenza 1 luglio 2009.
Per quanto ovvio i Coordinatori Territoriali di UniCredit Banca resteranno in carica sino a quella data e beneficeranno dei relativi permessi retribuiti.

=> Tavolo congiunto delle banche retail

E’ prevista la costituzione sperimentale sino al 31 dicembre 2009 di un tavolo specifico ed esclusivo delle tre banche retail, nel rispetto delle norme e delle prerogative di legge e di contratto, che ha le seguenti e caratteristiche:
* si tratta di un tavolo congiunto delle tre banche;
* le firme di eventuali intese restano in capo alle tre segreterie di Coordinamento;
* le materie di discussione non sono predefinite, ma saranno concordate di volta in volta, se d’interesse comune;
* sarà composto da sei componenti le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle tre banche e la partecipazione potrà variare di volta in volta in relazione alle materie.

=> Assemblee cross

Viene ripristinata la facoltà di indire assemblee cosiddette “cross” per tutte le banche commerciali del Gruppo, su richiesta del Referente della Delegazione di Gruppo e su tematiche trasversali esplicitamente richiamate quali:

* rinnovo del CCNL,
* previdenza complementare,
* assistenza sanitaria.

Resta fermo il fatto che la convocazione deve essere fatta dalle strutture sindacali competenti per unità produttiva (RSA, se costituita, e/o Segreterie Territoriali), secondo la normativa in vigore. Questa previsione consente di assicurare, su queste tematiche, il diritto di assemblea ai Lavoratori/trici di talune piccole unità produttive escluse dalla normativa nazionale vigente da tale diritto.

=> Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

In materia di RLS si applica, per tutte le banche retail, l’accordo firmato in UniCredit Banca in data 26 aprile 2007 sulla base dei numeri del Personale indicato nella tabella riportata nell’accordo e ciò porterà a 64 il numero complessivo degli RLS.
L’impegno è quello di procedere alla nuova elezione in tutte le tre banche entro la fine del 2009.
Nel frattempo resteranno in carica gli attuali RLS di UniCredit Banca vecchio perimetro e Bi-pop Carire mantenendo le loro funzioni sul perimetro di originaria pertinenza.
Per UniCredit Corporate Banking gli attuali RLS resteranno in carica sino alla fine del loro mandato ed estenderanno le loro prerogative all’insieme delle strutture della banca. Nel frattempo in sede aziendale si valuterà l’impatto dei nuovi ingressi di personale proveniente da Capitalia sull’attuale struttura degli RLS.

Infine il rinnovato impegno al rispetto delle regole contenute nell’accordo nazionale 13.12.2003 si esplicita, da parte delle OOSS, nell’accoglimento di una nuova modalità di richiesta di permessi sindacali tramite portale, accessibile anche fuori dal luogo di lavoro, che sarà quanto prima attivato per tutti i rappresentanti sindacali.

Milano 29 maggio 2009

La Segreteria Fisac/Cgil
Gruppo UniCredit

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