Permessi per festività soppresse 2008

Secondo quanto previsto dal CCNL Credito, su questo aspetto non mutato nel recente rinnovo, il numero delle giornate di permesso derivanti dalla soppressione di alcune festività è determinato tenendo conto dei seguenti giorni ex-festivi che, anno per anno, cadono in giornate lavorative. Le cosiddette festività soppresse sono:

– 19/3 S. Giuseppe
– L’Ascensione (trentanovesimo giorno dopo Pasqua)
– Il Corpus Domini (sessantesimo giorno dopo Pasqua)
– 29/6 SS. Pietro e Paolo (per la piazza di Roma giornata festiva a tutti gli effetti)
– 4/11 Festa delle Forze Armate

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Nel 2008 le giornate di permesso fruibili sono 3:

=> 19 marzo S. Giuseppe
=> 22 maggio Corpus Domini
=> 4 novembre Festa delle Forze Armate

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I permessi sono fruibili nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre 2008 (in alcune aziende le intese sindacali prevedono la possibilità per l’intero anno) e possono collegati anche a periodi di ferie o ad altri permessi (permessi frazionati, banca delle ore), modalità che vanno
esplicitamente segnalate.
II diritto a fruire dei giorni di permesso sostitutivi si esercita solamente se nei giorni delle ex-festività spetta l’intero trattamento economico. Quindi eventuali scioperi anche parziali, permessi, aspettative per motivi personali o di salute, periodo di maternità o permessi parentali non retribuiti, fanno perdere il diritto alla fruizione del permesso per il giorno o i giorni in cui si sono verificati questi eventi.
Se non si utilizzano i permessi o si interrompe il rapporto di lavoro i permessi sono monetizzabili con un pagamento aggiuntivo alla retribuzione annua di 1/360 per giornata nel mese di febbraio dell’anno successivo.
Nell’anno di assunzione spettano tanti giorni di permesso quante sono le ex-festività comprese nel periodo lavorato (a un neoassunto il 1° ottobre spetta un solo giorno, corrispondente al 4 novembre, sempreché tale data corrisponda a una giornata lavorativa).
Per le festività civili per le quali spetta la scelta tra il recupero o il pagamento ovvero il 1° maggio, il 25 aprile e il 2 giugno nel caso di coincidenza con la domenica, quest’anno per nessuna di esse si verifica l’eventualità in questione: tutte e tre cadono in giorni feriali quindi hanno il normale trattamento delle festività infrasettimanali. Per la piazza di Roma il 29 giugno coincide con la domenica.

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