Contratto Integrativo Aziendale 2007

Il giorno 21 dicembre 2007 in Milano

tra la Locat,

con la presenza di UniCredito Italiano
e
la Delegazione Sindacale della DIRCREDITO/FD,
la Delegazione Sindacale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI),
la Delegazione Sindacale della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL),
la Delegazione Sindacale della Uil Credito e Assicurazioni (UILC.A.),

in relazione a quanto previsto dall’art 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 febbraio 2005, si è stipulato il seguente contratto integrativo aziendale:

Articolo 1
Criteri generali per gli inquadramenti e lo sviluppo professionale del Personale appartenente alle Aree Professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei Quadri Direttivi che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche.

A) Presso la Direzione Generale

al lavoratore/lavoratrice preposto ad un reparto in cui siano addette, in via continuativa e prevalente, almeno 9, almeno 6 ovvero almeno 4 risorse (escluso in ogni caso il preposto) è riconosciuto, rispettivamente, il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, il I livello retributivo della medesima categoria ovvero il IV livello retributivo della III area professionale;
al lavoratore/lavoratrice, in possesso di elevata preparazione professionale e/o di particolare specializzazione che – nell’ambito di una unità organizzativa o di un comparto – coordina e/o controlla il lavoro di almeno 5 ovvero almeno 3 risorse appartenenti alla III area professionale, addetti all’unità organizzativa o comparto medesimi in via continuativa e prevalente, è riconosciuto, rispettivamente il IV ovvero il III livello retributivo della III area professionale.

B) Presso le Aree e le Filiali

al lavoratore/lavoratrice preposto ad un ufficio in cui siano addette, in via continuativa e prevalente, almeno 9, almeno 6, almeno 4 risorse (escluso in ogni caso il preposto) è riconosciuto, rispettivamente, il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, il I livello retributivo della medesima categoria ovvero il IV livello retributivo della III area professionale.

Articolo 2

Criteri generali per gli inquadramenti e lo sviluppo professionale del Personale appartenente alle Aree Professionali ed al 1° e 2° livello retributivo dei Quadri Direttivi.

A) Direzione Generale

-> ai lavoratori/lavoratici che nell’ambito della U.O. Pianificazione e Risk Management curano autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto alla pianificazione e controllo di gestione” e che svolgono le mansioni applicando metodologie professionali complesse, è riconosciuto, dopo 2 anni e dopo 4 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il I livello ovvero il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Legale svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto legale”, è riconosciuto, dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Legale svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di addetto alla “gestione del contenzioso passivo giudiziario e stragiudiziario, civile e penale”, è riconosciuto, dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Bilancio svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto Bilancio e Consolidato”, e che svolgono le mansioni applicando metodologie professionali complesse, è riconosciuto, dopo 2 anni e dopo 4 anni di adibizione a tali mansioni il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Finanza svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto Finanza”, e che svolgono le mansioni applicando metodologie professionali complesse, è riconosciuto, dopo 2 anni e dopo 4 anni di adibizione a tali mansioni il I livello ovvero il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Finanza svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto Finanza junior” è riconosciuto, dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, il III livello retributivo ovvero il IV livello retributivo della III area professionale;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Analisi Creditizia svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente l’attività di “analista crediti senior” è riconosciuto dopo 2 anni e dopo 4 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il I livello ovvero il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Recupero Beni e Crediti svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto all’analisi, al recupero e alla vendita dei beni”, è riconosciuto, dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Recupero Beni e Crediti svolgono in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto recupero crediti” e provvedono, in autonomia, alla predisposizione dei relativi atti ed alla definizione e gestione dei piani di recupero, è riconosciuto, dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Politiche Creditizie e Monitoraggio svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto monitoraggio rischi”, e che svolgono le mansioni applicando metodologie professionali complesse, è riconosciuto, dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Organizzazione svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “analista di organizzazione”, è riconosciuto dopo 2 anni e dopo 4 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della U.O. Organizzazione svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “analista di organizzazione Junior”, è riconosciuto dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il II livello retributivo ovvero il III livello retributivo della III area professionale;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito delle strutture di sede della Direzione Reti Commerciali svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “addetto alla consulenza e assistenza commerciale”, prestando assistenza e collaborazione alle reti commerciali nella stipula di convenzioni, accordi commerciali e programmi nonché nella definizione di contratti, è attribuito dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il IV livello retributivo della III area professionale, ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito delle strutture di sede della Direzione Reti Commerciali svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente la mansione di “supporto alla consulenza e assistenza commerciale”, è riconosciuto dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il II livello retributivo ovvero il III livello retributivo della III area professionale;
-> ai lavoratori/lavoratrici che nell’ambito della Direzione Reti Commerciali e della UO Marketing & Web svolgono autonomamente e disimpegnano in via continuativa e prevalente, l’attività di “specialista di prodotto”, è riconosciuto, dopo 2 anni e dopo 4 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il I livello ovvero il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.

Inoltre, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza professionale, sia acquisita sul campo sia supportata da specifici percorsi formativi, anche on the job, a fronte dell’adibizione in via continuativa e prevalente per almeno trentasei mesi nella mansione di “addetto Amministrativo” all’interno di tutte le strutture della U.O. Contabilità e Affari Fiscali e della U.O. Bilancio si riconoscerà convenzionalmente un anno di anzianità ai fini della maturazione dei riconoscimenti previsti per lo svolgimento delle mansioni di Direzione Generale di cui ai precedenti alinea.

Sempre con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza professionale, a fronte dell’adibizione in via continuativa e prevalente per almeno trentasei mesi nella mansione di “addetto Operativo” all’interno di tutte le strutture della U.O. Operativo si riconoscerà convenzionalmente un anno di anzianità ai fini della maturazione dei riconoscimenti previsti per lo svolgimento delle mansioni di “analista crediti” e “addetto commerciale” presso le aree e le filiali.

A tutti i lavoratori e lavoratrici, anche adibiti a mansioni non rientranti nei precedenti alinea, saranno rivolti specifici interventi formativi, anche on the job, mirati all’acquisizione di conoscenze sui processi e prodotti della Società e al consolidamento e accrescimento delle competenze tecniche e professionali.

I profili professionali presenti all’interno della Unità Organizzativa Information Technology sono considerati sulla base di omogenei livelli in termini di caratteristiche, complessità e responsabilità assegnate. Tali livelli sono indicati in tre quadranti definiti in una logica di evoluzione professionale coerente con la crescita di complessità e responsabilità dei Ruoli (Allegato 1):

– al Quadrante C appartengono i profili che gestiscono e mantengono la struttura tecnica di uno o più applicativi o di uno o più ambienti infrastrutturali (sistemi, telefonia, ecc.) e i profili di supporto alle attività applicative. Queste figure agiscono su specifiche ricevute da parte di analisti e/o di sistemisti e generalmente intervengono a fronte di ogni problema e malfunzionamento. Appartiene a questo quadrante anche il personale adibito in via continuativa e prevalente alle mansioni di “Programmatore”. Ai lavoratori/lavoratrici incaricati di svolgere attività riconducibili ai profili professionali riferiti al Quadrante C di cui all’allegato n. 1, è riconosciuto, rispettivamente dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente, il II livello retributivo ovvero il III livello retributivo della III area professionale;

– al Quadrante B appartengono i profili in grado di analizzare e confrontare le richieste dei Clienti interni con il panorama di soluzioni offerte dalla piattaforma applicativa e/o tecnologica aziendale, con lo scopo di identificare all’interno la risposta alle esigenze manifestate. Sono profili che devono rispondere ai bisogni della Clientela interna nelle diverse situazioni, al fine di offrire sistematicamente il servizio più adatto ed efficace. Ai lavoratori/lavoratrici incaricati di svolgere attività riconducibili ai profili professionali riferiti al Quadrante B di cui all’allegato n. 1, è riconosciuto, rispettivamente dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni rispettivamente, il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi;

– al Quadrante A appartengono profili in grado di analizzare/definire e progettare la gestione di integrazioni e/o aggregazioni in ambito applicativo e/o infrastrutturale. In particolare a queste figure si richiede un forte orientamento al problem solving e una notevole abilità nell’individuare i casi di business e i requisiti, modellando i processi ed identificando le soluzioni appropriate, contribuendo anche alla definizione degli standard informatici aziendali. Si tratta di figure che possono anche assumere un ruolo di coordinamento nell’ambito dei progetti aziendali, assicurandone l’agibilità per quel che concerne le attività realizzative, il coordinamento funzionale dei team di progetto e degli eventuali altri attori da cui dipende il successo del progetto stesso. La loro attività è tesa a bilanciare l’innovazione e lo sviluppo con la continua ricerca dell’efficienza. Ai lavoratori/lavoratrici incaricati di svolgere attività riconducibili ai profili professionali riferiti al Quadrante A di cui all’allegato n. 1, è riconosciuto, rispettivamente dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, rispettivamente il I livello ovvero il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.

B) Presso le Aree e le Filiali

-> Ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “analista crediti” è attribuita dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni il III livello retributivo ovvero il IV livello retributivo della III area professionale.

-> Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto del 50% del periodo di adibizione alle mansioni di “addetto commerciale”.

-> Ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “addetto commerciale” è attribuita, rispettivamente, dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni, il II livello retributivo ovvero il III livello retributivo della III area professionale.
Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto interamente dei periodi di adibizione alle mansioni di “analista crediti”.

-> Ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “addetto precontenzioso” è attribuita dopo 3 anni e dopo 5 anni di adibizione a tali mansioni il II livello retributivo ovvero il III livello retributivo della III area professionale.

A tali mansioni caratterizzate dal consolidamento, dall’accrescimento e dallo sviluppo delle competenze tecniche e professionali, si rivolgono iniziative formative mirate all’acquisizione di competenze specifiche e approfondite dei processi e dei prodotti della Società.

Inoltre con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza professionale, sia acquisita sul campo sia supportata da specifici percorsi formativi, a fronte dell’adibizione in via continuativa e prevalente per almeno ventiquattro mesi nella mansione di “gestione contratti” si riconoscerà convenzionalmente un anno di anzianità ai fini della maturazione dei riconoscimenti previsti per lo svolgimento delle mansioni di “analista crediti” e “addetto commerciale” presso le aree e le filiali.

Il Personale che ha acquisito la piena conoscenza dei processi e degli strumenti in ambito commerciale o creditizio, la capacità di valutare autonomamente il rischio nella fase di erogazione del credito o di concessione delle condizioni è inserito, a seguito di un momento di valutazione strutturato, in mansioni che presuppongono la significativa preparazione professionale e/o particolari specializzazioni tecniche e commerciali pertanto:

-> ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “gestore canali commerciali” è attribuita, rispettivamente, dopo 2 anni e dopo 4 anni di adibizione a tali mansioni il IV livello retributivo della III area professionale ovvero il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.
Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto dei periodi di adibizione alle mansioni di “analista crediti senior”;

-> ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “analista crediti senior” è attribuita, rispettivamente, dopo 2 anni e dopo 4 anni di adibizione a tali mansioni, il I livello retributivo ovvero il II livello retributivo della categoria dei quadri direttivi.
Ai fini della maturazione dei riconoscimenti di cui al presente alinea si terrà conto del 50% del periodo di adibizione alle mansioni di “gestore canali commerciali”.

Articolo 3

Commissione Tecnica Paritetica per la Formazione

Le Parti, anche in relazione al ruolo che Locat riveste all’interno del Gruppo e più in generale sul mercato del Leasing, riconoscono la crescita professionale e la valorizzazione delle risorse quali fattori fondamentali per la crescita della Società.

Pertanto le parti, riconoscendo il ruolo della formazione del Personale, quale strumento prioritario per lo sviluppo professionale, hanno inteso con il Verbale di Accordo del 21 dicembre 2007 istituire sperimentalmente la Commissione Tecnica Paritetica per la Formazione che ha l’obiettivo di realizzare un confronto improntato a logiche di collaborazione, informativa e trasparenza sulle materie inerenti la Formazione del Personale.

Articolo 4

Commissione Tecnica Paritetica per le Pari Opportunità

In relazione al nuovo assetto degli inquadramenti e di sviluppo professionale, le Parti confermano la scelta di assicurare pari opportunità formative e di crescita professionale a tutto il Personale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

A tale fine la Commissione Paritetica per le Pari Opportunità, istituita con Verbale di Accordo del 21 dicembre 2007, opererà con l’obiettivo di verificare l’esistenza di eventuali situazioni di svantaggio diretto o indiretto nell’ambito lavorativo, di sottoporle alle Parti, formulando anche eventuali proposte di risoluzione.

Articolo 5

Premio Aziendale

In relazione a quanto stabilito a livello di Gruppo con il “Verbale di Accordo sul Premio di Produttività per le Aziende del Gruppo UniCredit” del 27 settembre 2007, concernente l’individuazione di indicatori e criteri per la definizione del Premio Aziendale degli esercizi 2007 e 2008, le Parti hanno convenuto quanto segue.
Tenuto conto di quanto previsto a tale titolo nel CCNL ABI 12.2.2005, nonché delle valutazioni congiunte effettuate – anche in riferimento alla situazione eccezionale connessa alle imminenti modifiche di perimetro di Gruppo ed al conseguente successivo mutamento del quadro societario – le Parti, con l’intento di procedere all’individuazione di indicatori e criteri di applicazione in grado di mantenere un principio di continuità e coerenza, anche di natura economica, con gli indicatori/criteri precedentemente utilizzati, convengono che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41, comma 5, nelle aziende del Gruppo che presentino un risultato delle attività ordinarie positivo, il Premio di Produttività medio di riferimento è determinato identificando due quote, a) e b), rispettivamente associate ai seguenti indicatori:

a) Indicatore di redditività di Gruppo perimetro Italia: utile netto (avendo a riferimento il bilancio appositamente predisposto per l’aggregato delle Aziende del Gruppo perimetro Italia, redatto secondo i criteri contabili IAS/IFRS). La quota a) del premio di produttività potrà variare secondo gli scostamenti del valore pro-capite dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente, individuati nella tabella di seguito riportata … cfr TABELLA 1

b) Indicatore di produttività della singola azienda: risultato di gestione (avendo a riferimento il risultato di gestione della singola azienda come esposto nel bilancio appositamente predisposto per l’aggregato delle Aziende del Gruppo perimetro Italia). La quota b) del Premio di Produttività potrà variare secondo gli scostamenti del valore pro-capite dell’anno di riferimento rispetto a quello dell’anno precedente, individuati nella tabella di seguito riportata … cfr TABELLA 2

L’importo medio unitario lordo del Premio di Produttività per l’anno di riferimento è dato dalla somma delle corrispondenti quota a) e quota b).

Qualora il risultato delle attività ordinarie sia negativo – al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni, queste ultime laddove imputate al risultato ordinario – non si procederà all’erogazione del Premio di Produttività.

Per la determinazione delle cifre da erogare al Personale inquadrato nelle varie Aree/Categorie/Livelli viene preso a riferimento un parametro medio risultante dalle retribuzioni tabellari a scatto zero del Personale in servizio al 31 dicembre dell’anno di competenza (base 100 = 1^ Area Professionale): per convenzione in riferimento agli esercizi che vengono definiti nel presente accordo tale parametro è stabilito nella misura di 156,54.

Ai Quadri Direttivi di IV livello titolari di “Ruolo Chiave” viene riconosciuto un trattamento aggiuntivo, connesso al suddetto “ruolo”, nelle seguenti misure lorde:

Ruolo Chiave 3 Euro 516,00
Ruolo Chiave 2 Euro 361,52
Ruolo Chiave 1 Euro 206,58

Il Premio di Produttività viene corrisposto, sotto forma di “una tantum”, con le competenze del mese di giugno dell’anno successivo a quello dell’esercizio cui si riferisce, a tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un giudizio di sintesi negativo (inadeguato).

Il Premio di Produttività non viene computato nel Trattamento di Fine Rapporto.

Nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno (con esclusione dei dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia e dei Lavoratori/Lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), il Premio di Produttività compete in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione.

Il Premio di Produttività per il Personale a tempo parziale è proporzionato alla durata dell’orario di lavoro osservato.

Nei casi di assenza dal servizio il Premio Aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, secondo quanto previsto dall’art. 41, 8° e 9° comma, del CCNL ABI 12.2.2005; a tali fini le Parti convengono di non considerare le eventuali assenze connesse alla fruizione di permessi orari in base alle norme di legge vigenti in materia, da dipendenti in allattamento o da Lavoratori/Lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano figli o genitori disabili in situazioni di gravità.

Il Premio di Produttività si applica anche ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le tipologie contrattuali tempo per tempo previste dal CCNL ABI (attualmente apprendistato e inserimento).

Le Parti convengono che in presenza di straordinari eventi aziendali di portata significativa si darà corso ad una verifica congiunta degli eventuali effetti di tali eventi sugli elementi assunti a riferimento per la determinazione del Premio di Produttività. Ove ritenuto necessario si valuteranno in tale sede eventuali modificazioni e/o revisioni idonee a garantire comunque, a fronte delle mutate condizioni, la coerenza dei parametri individuati per la determinazione del Premio.

ESERCIZIO 2007 (erogazione 2008)

Le Parti convengono che – ricorrendo i presupposti dianzi indicati – per l’esercizio 2007 (erogazione 2008) a favore dei Lavoratori/Lavoratrici verranno corrisposte le medesime quote a) e b) precedentemente identificate (con riferimento alla figura media), corrispondenti in caso di sostanziale invarianza di risultati a complessivi 2.900 Euro medi lordi – 1.450 Euro quota a) e 1.450 Euro quota b) – riparametrati sulla base della tabella di seguito riportata … cfr TABELLA 3

Parimenti le Parti convengono di proseguire la sperimentazione, già avviata con risultati positivi, della ristrutturazione del Premio medesimo secondo quanto indicato nella medesima tabella, consentendo ai singoli Lavoratori, su base opzionale, di destinare il versamento alla propria posizione pensionistica individuale di un importo di 600 Euro riparametrato a fronte di una corrispondente ristrutturazione del Premio di 500 Euro (sempre con riferimento alla figura media) … cfr TABELLA 4

ESERCIZIO 2008 (erogazione 2009)

Le Parti convengono che – ricorrendo i presupposti dianzi indicati – per l’esercizio 2008 (erogazione 2009) a favore dei Lavoratori/Lavoratrici verranno corrisposte le medesime quote a) e b) precedentemente identificate (con riferimento alla figura media), corrispondenti in caso di invarianza di risultati rispettivamente a 1.575 euro e 1.575 euro, pari a complessivi 3.150 Euro medi lordi riparametrati sulla base della tabella di seguito riportata … cfr TABELLA 5

A1 100,00%

Parimenti le Parti convengono di proseguire la sperimentazione, già avviata con risultati positivi, della ristrutturazione del Premio medesimo secondo quanto indicato nella medesima tabella, consentendo ai singoli Lavoratori, su base opzionale, di destinare il versamento alla propria posizione pensionistica individuale di un importo di 600 Euro riparametrato a fronte di una corrispondente ristrutturazione del Premio di 500 Euro (sempre con riferimento alla figura media) … cfr TABELLA 6

Articolo 6

Garanzie volte alla Sicurezza del lavoro
Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro

Fatte salve le previsioni degli artt. 10, 11 e 16 del CCNL ABI 12.2.2005, l’Azienda si impegna ad effettuare annualmente uno specifico incontro nel corso del quale illustrerà alle OO.SS. aziendali la situazione logistica, ambientale e della sicurezza, con particolare riferimento alla comunicazione di aperture o trasferimenti di filiali, ai progetti riguardanti nuove strutture o strutture già esistenti, a questioni ambientali e lavori in corso.

Nel corso dello stesso incontro l’Azienda si impegna inoltre a fornire una informativa sugli argomenti di seguito indicati:
a) numero di lavoratori/lavoratrici sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria a cura del medico competente aziendale;
b) numero di lavoratori/lavoratrici sottoposti, a loro richiesta, a visita a cura del medico competente aziendale, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D. Lgs n. 626/94.

Articolo 7

Decorrenza e Durata

Il presente contratto integrativo aziendale si applica al personale appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi (salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6) in servizio alla data del 1 novembre 2007 o assunto successivamente ed i relativi effetti decorrono dalla stessa data; ai soli fini della maturazione dei nuovi inquadramenti (come previsto all’Articolo 2) saranno comunque considerati validi anche i periodi pregressi antecedenti alla data di stipula, svolti nel medesimo ruolo.

Tutte le disposizioni contenute nel Contratto Integrativo Aziendale Locat del 23 novembre 2001 si intendono abrogate.

Il presente contratto scadrà il 31/12/2007.

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Allegato 1

Quadrante C
Programmatore
Addetto IT
Operatore Data Base e Qualità
Operatore Reti
Operatore AS400

Quadrante B
Specialista Help Desk
Specialista Web
Specialista Tecnico

Quadrante A
Analista Funzionale
Analista Tecnico Funzionale
Senior Specialist
Gestore Data Base e Qualità
Gestore Reti
Gestore Sistema Centrale

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS. :
Le OO.SS. Aziendali, nel richiamare le previsioni dell’art. 41 del CCNL ABI 12.2.2005, ritengono del tutto eccezionale e non ripetibile la procedura seguita per la definizione del Premio Aziendale e ribadiscono che tale materia è demandata alle singole strutture aziendali quali agenti contrattuali in grado di cogliere le specificità aziendali attraverso l’individuazione degli indicatori più opportuni.

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