L’Accordo di Gruppo sul Premio Aziendale 2006, siglato tra le OO.SS. ed UniCredit il 5 Marzo u.s., prevede la possibilità per i Lavoratori e le Lavoratrici di destinare a Previdenza l’incremento ottenuto, pari a 5oo € medie.
Il 31 maggio scade, salvo proroghe, il termine per esercitare tale opzione, attraverso le pagine che, dal 16 maggio, sono appositamente dedicate sul Portale Intranet del gruppo.
Alla luce delle numerose richieste di chiarimento che ci sono pervenute, è opportuno tornare sull’argomento, per provare a sciogliere alcuni dubbi emersi tra Lavoratori e Lavoratrici e facilitare la loro scelta.
=> Chi può esercitare la scelta
a) Possono scegliere il conferimento al Fondo di Previdenza:
– tutti i Lavoratori e le Lavoratrici assunti dopo il 28.4.1993, in quanto se iscritti ad un Fondo Pensione sono titolari di una posizione individualea contribuzione definita e capitalizzazione individuale
– tutti i Lavoratori e le Lavoratrici iscritti “ante” 28.4.1993 ad uno dei Fondi presenti nel Gruppo che abbia al suo interno una sezione “a contribuzione definita e capitalizzazione individuale”:
Fondo di Gruppo – Fondo ex Cariverona Banca – Fondo CRTrieste – Fondo PREVIBANK – Fondo PREVIP – Fondo Caccianiga – FAPA – Fondo Cassa Personale Locat – Fondo ex CrCarpi – Fondo ex BdU – Fondo ex Caritro, – Fondo ex UBMC.
b) Possono scegliere il conferimento al Fondo di Previdenza, alla condizione di aver conferito il TFR al Fondo di Gruppo,
– gli iscritti ai Fondi a prestazione definita presso i quali non esista una sezione per il personale “post”:
Fondo Pensioni per il Personale della ex CRTorino / Banca CRT – il Fondo di Integrazione della ex CRAncona – il Fondo di Quiescenza della ex Banca Cuneese Lamberti Mainardi & C;
Stiamo cercando insieme al Gruppo una soluzione a tale problema, soluzione ovviamente esterna sia ai Fondi sopra elencati che al Fondo di Gruppo. Contiamo nei prossimi giorni di potervi illustrare una conclusione positiva per questo problema.
– chi al 31 dicembre 2006 risultava non iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare (e si è iscritto/si iscriverà entro il 31 maggio al Fondo di Gruppo conferendo l’intero TFR) .
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Il mancato utilizzo dell’opzione comporta la corresponsione dell’intero Premio in busta paga.
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=> Aspetti Economici e Fiscali
Per decidere se esercitare o meno l’opzione è opportuno tenere presente che:
– nel caso di versamento in un Fondo l’importo medio di 500 € sale a 600 € (l’Azienda versa anche quanto risparmia di oneri sociali);
– l’importo versato è al netto delle imposte e dei contributi previdenziali (44% circa per chi guadagna più di 28.000 € annui, 35% per chi ha un reddito tra i 15.000 € ed i 28.000 €);
– per gli Iscritti “ante” al Fondo di Gruppo o ad un Fondo esistente al 14 Novembre 1992, l’importo versato più le rivalutazioni potranno essere ritirate al momento del pensionamento al 100%, e verrà tassato con un’aliquota del 23%;
– gli Iscritti “post” e chi, pur iscritto “ante” volesse usufruire del trattamento fiscale previsto dal Dlgs. 252/05, potrà ritirare fino ad un massimo del 50% di quanto maturato, con l’applicazione di un’aliquota massima del 15% e minima del 9%, a seconda dell’anzianità di iscrizione al Fondo;
– è importante che ciascuno faccia un controllo, ancorché empirico, di capienza del limite di esenzione fiscale (che ricordiamo essere di 5.164 €), verificando che l’importo della casella 28 del CUD 2007 non avvicini a tal punto il limite di esenzione da superarlo nel caso di versamento dell’incremento della quota in oggetto del Premio Aziendale a previdenza complementare;
– il versamento dell’incremento del Premio Aziendale ad un Fondo, lo esclude
– dal montante contributivo per chi era in possesso di meno di 936 settimane contributive complete (18 anni) al 31/12/1995 [“pro quota”] o per chi è stato assunto per la prima volta a far data dal 1/1/1996 [metodo contributivo];
– dalla retribuzione pensionabile, che si calcola sugli stipendi degli ultimi 1o anni, per chi andrà in pensione con il metodo retributivo, avendo avuto al 31/12/1995 perlomeno 936 settimane piene di contribuzione.
Ricordiamo inoltre che l’Accordo di cui sopra non si applica
– ai Lavoratori e alle Lavoratrici della Sede di Milano di HVB ante integrazione con UBM,
– alle Aziende con contratto diverso da quello del Credito,
– alle Aziende uscite dal Gruppo nel corso del 2006 e a Locar Rent, in quanto in queste Società sono stati definiti, prima del 5 Marzo u.s., accordi specifici sul Premio Aziendale.
Infine, ci sentiamo di indirizzare ai colleghi e alle colleghe più giovani, con inquadramenti e retribuzioni “di ingresso” (normalmente 3° Area 1° Livello, od al di sotto nel caso del Contratto di Apprendistato Professionalizzante), una notazione particolare:
l’eventuale destinazione a Previdenza Complementare dell’incremento del Premio Aziendale significherà per loro quasi il raddoppio del totale dei contributi previdenziali versati per l’anno in corso.
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