Schede di valutazione anno 2006

In questi giorni sta avvenendo la consegna delle schede di valutazione relative
all’anno 2006.

Con questo atto, l’Azienda ritiene formalmente rispettata la previsione contrattuale di consegna per iscritto del giudizio di sintesi entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello di valutazione.

Vi invitiamo ad esaminare attentamente il giudizio che vi è stato assegnato poiché in caso riteniate che il complessivo giudizio professionale non risponda alla prestazione da voi svolta e/o si sia verificato un abbassamento non giustificato, causato da una non corretta applicazione dei criteri valutativi, è consigliabile fare ricorso.

Se, infatti, non si dovesse ottenere un cambiamento del giudizio, viene comunque ufficializzata la propria non condivisione nel caso questa rimanga tale anche al termine del confronto derivante dal ricorso.

Questo significa che l’anno successivo il valutatore dovrà tenere conto di questo mancato accordo e non potrà partire dalla valutazione del 2007 come se nulla fosse accaduto. Inoltre, se quest’anno si rinuncia a fare ricorso, ad esempio dietro promessa di una più benevola valutazione futura e in seguito questa non si verificasse per i più svariati motivi, l’efficacia di un successivo ricorso sarà notevolmente inferiore.

Ricordiamo che la firma alla consegna della scheda è solo “per presa visione” e non implica in alcun modo l’automatica condivisione del giudizio ricevuto e lascia impregiudicata la possibilità per il/la Collega di ricorrere contro la valutazione, secondo quanto previsto dal sesto e settimo comma dell’ex art. 66 del CCNL:

“Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
L’impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni”.


Milano, 24/04/2007

La SAS UBCcasa
Dircredito – Fisac/CGIL

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