Uni.C.A, verbali di accordo del 23 ottobre 2006

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Verbale di Accordo
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Il giorno 23 ottobre 2006, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.
e
e le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UIL.C.A

premesso che

-> Il Protocollo S3 stipulato in data 18 giugno 2002 (art. 9 – Coperture assistenziali) ha previsto l’istituzione di una Commissione Tecnica di studio con il compito di addivenire ad una proposta volta a realizzare – senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda e con l’obiettivo di individuare, ove possibile, previsioni migliorative rispetto alle preesistenti in considerazione del rilevante numero dei possibili aderenti – un sistema di assistenza sanitaria integrativa a valenza generale. Il citato Protocollo ha previsto inoltre, per l’anno 2003, la conferma dell’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa precedentemente in essere presso le singole aziende di provenienza, con le preesistenti modalità, misure e criteri di contribuzione;

-> con successive intese – accordo del 23 dicembre 2003 (così come integrato con l’accordo del 22 gennaio 2004) e seguenti – si è definita una proroga a valere sugli anni 2004-2006 delle coperture assistenziali secondo le forme, previsioni e misure di contribuzione aziendale fruite presso le banche di originaria provenienza (operando al contempo l’unificazione delle piattaforme assicurative per il personale del perimetro ex Credit, ex Rolo, ex CRT e per il personale assunto dopo il 1° luglio 2002, nonché di quei dipendenti che hanno lasciato il servizio per pensionamento nel corso del 2003 e degli ex dipendenti in pensione che già abbiano fruito nel 2003 delle predette forme di assistenza sanitaria integrativa). Nel contempo si è altresì contestualmente prorogata per gli anni 2004-2006 l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa mediante i Fondi di assistenza Focas, Fapser e Fondo di Solidarietà Caritro per il personale in servizio o cessato per pensionamento in corso d’anno fruente di tale forma al 31.12.2003, nonché dei dipendenti in pensione già fruenti alla medesima data dell’assistenza sanitaria integrativa prestata dai predetti Fondi;

-> In relazione all’anno 2005 le Aziende del Gruppo, al fine di salvaguardare, per quanto possibile, i contenuti delle coperture sanitarie assicurative fruite dal personale nell’anno precedente, hanno corrisposto – a titolo di ulteriore contributo netto complessivo per l’assistenza sanitaria, straordinario e non ripetibile – la somma di € 900.000,00 (novecentomila), valorizzata in capo ai dipendenti aderenti al programma di assistenza;

-> nel Verbale del 2 febbraio 2005 le Parti, in considerazione della riconosciuta opportunità di istituire una forma comune di assistenza sanitaria a valenza generale, hanno convenuto che ad avvenuta costituzione di UniCredit Cassa Assistenza (di seguito per brevità Uni.C.A.), da parte aziendale si procederà, all’accredito alla Cassa medesima di un ammontare una tantum pari a Euro 4.000.000,00 (comprensivo del contributo di solidarietà);

-> nell’Accordo 11 febbraio 2005 (Appendice n. 2: Assistenza sanitaria) si è previsto, a favore del personale già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo che dovesse fruire degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà” di settore, di garantire – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento; a tal fine da parte aziendale c’è l’impegno a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO, sussistendo le condizioni previste e fermo restando gli eventuali contributi della specie a carico dell’interessato – il relativo contributo, in misura identica a quello da essa sostenuto per il personale in servizio;

-> in esito ai lavori della Commissione Tecnica, le Parti, con Accordo stipulato in data 15 dicembre 2005, nel ribadire gli obiettivi più sopra citati, hanno convenuto la costituzione di un’associazione ai sensi degli artt. 36 e segg. Cod. Civ. denominata “Unicredit Cassa Assistenza per il personale del Gruppo UniCredito italiano” (“Uni.C.A.”) disponendo (art. 2) che Uni.C.A. svolgerà la propria attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento allegati all’Accordo e parte integrante dell’Accordo stesso;

-> con delibera aziendale del 31 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione di UniCredito Italiano, in relazione alla stipula del dianzi citato accordo che pone le basi per la nascita della Cassa Assistenza di Gruppo, ha deciso di procedere all’erogazione una tantum di un importo pari a Euro 2.876.658,40 (comprensivo del contributo di solidarietà), correlato al numero dei dipendenti in servizio al 15 dicembre 2005;

-> nel corso del 2006 si sono realizzate rilevanti evoluzioni societarie, organizzative e strategiche nel Gruppo UniCredito Italiano – per le quali, tra l’altro, si è pervenuti agli Accordi del 3 aprile 2006 per Uniriscossioni e del 30 giugno 2006 per 2SBanca – che hanno condotto le Parti a rivedere ed ulteriormente precisare alcuni criteri di iscrizione ad Uni.C.A.;

in esito agli ulteriori approfondimenti effettuati
le Parti convengono quanto segue


Art. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2
In relazione a quanto riportato in premessa, le Parti hanno condiviso le modifiche allo Statuto e Regolamento di Uni.C.A. nei testi di cui in allegato (allegato 1 e 2), ai quali l’Accordo del 15 dicembre 2005 ed il presente sono inscindibilmente connessi.

Art. 3
In relazione a quanto previsto all’art. 12 dell’Accordo 15.12.2005, le Parti indicano nel verbale di riunione – allegato 3, che fa parte integrante del presente Accordo – i nominativi designati in rappresentanza degli Iscritti/Iscritte (secondo quanto disposto dallo Statuto di Uni.C.A.).

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Verbale di riunione
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Il giorno ……. ……………, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.
e le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UIL.C.A.

convengono quanto segue

Art. 1
Sino alla data del 31 dicembre 2006 il personale continuerà a beneficiare delle coperture assistenziali secondo le previsioni e le misure di contribuzione aziendale fruite dai singoli lavoratori/lavoratrici alla data del 31 dicembre 2005.

Art. 2
Fermo quanto sopra, il personale in servizio che alla data del 31 dicembre 2005 risulti fruire delle prestazioni erogate dai Fondi di assistenza sanitaria integrativa Focas, Fapser e Fondo di Solidarietà Caritro, continuerà a fruire delle prestazioni in parola anche sino a tutto il 31 dicembre 2006, anche in caso di cessazione del servizio per pensionamento (od in previsione di esso) intervenuta in corso d’anno.

Art. 3
Per l’attuazione della copertura di cui all’art. 1 ci si avvarrà, come già fatto per l’anno 2005, della Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore Credito (CASDIC), con sede in Roma, Piazza Grazioli 16, alla quale verranno versati i contributi – sia dell’azienda che dei dipendenti e dei pensionati – necessari alla realizzazione del programma assistenziale delineato.

Art. 4
Le misure della contribuzione aziendale in essere sono indicate nella seguente tabella (al netto del contributo di solidarietà):

DESTINATARI -> CONTRIBUTO AZIENDALE (€)
Personale ex CRT (fino a QD 4) -> 232
Personale ex Rolo (fino a QD 2) -> 258
Personale ex Rolo (QD 3 e 4) -> 424
Personale ex CrCarpi (fino a QD 4) -> 258
Personale ex BdUmbria (fino a QD 4) -> 315
Personale ex Caritro -> 234,74
Personale ex Cassamarca -> 492,42
Personale ex Esamarca (in Uniriscossioni) -> 330,76
Personale ex Cariverona e UGC -> 258,23
Personale ex CrTrieste -> 232,41
Altri (fino a QD 2) -> 232
Altri (QD 3 e 4) -> 620

Art. 5
Relativamente alla copertura di cui all’art. 1 è ammessa la possibilità, per il dipendente, di rinunciare ad avvalersi per l’anno 2006 del programma di assistenza (senza per questo pregiudicare la possibilità di tornare a fruirne nelle annualità successive); in tal caso il contributo aziendale non può essere liquidato né riconosciuto sotto altra forma. La mancata adesione da parte del pensionato/a preclude invece in via definitiva la possibilità di fruire del programma di assistenza.

Art. 6
Per l’attuazione della copertura di cui all’art. 1 il dipendente potrà liberamente scegliere tra i differenti Piani di assistenza previsti per il 2006 a prescindere dall’entità del proprio contributo aziendale. Nel caso che per effetto della scelta parte del contributo aziendale risulti inutilizzata, la parte in eccedenza verrà comunque versata alla Cassa a sostegno del generale Piano di assistenza per il 2006.
Qualora, entro il termine stabilito, non sia formalizzata la scelta dell’opzione fra i vari piani di assistenza né venga espressa la rinuncia al programma, s’intenderà prescelta l’opzione che ha un costo equivalente al contributo aziendale spettante; se il contributo aziendale non corrisponderà al costo di alcun piano, verrà attribuito il piano a costo immediatamente superiore all’entità del contributo, con addebito del maggior onere.

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