Chiarimenti sulla polizza kasko

=> Viaggi per ragioni di servizio

Dal gennaio 2003 i danni derivanti ad autovettura privata condotta da un dipendente durante viaggi per ragioni di servizio sono automaticamente coperti da polizza assicurativa Kasko, alla sola condizione (indispensabile ) che l’Azienda abbia previamente autorizzato l’uso dell’auto.

1.Massimale:
Eur 10329,00 per ogni sinistro (ulteriore limite è il valore commerciale dell’automobile, se inferiore).

2.Franchigia a carico del dipendente:
Eur 516,00 per ciascun danno, che e’ ridotta a Eur 413,00 se il danno si è verificato a seguito di collisione con veicoli a motore identificati.

3.Danni coperti:
quelli derivanti all’autovettura a seguito di urto, collisione, ribaltamento verificatisi durante la circolazione o le soste,tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, sempre che il dipendente non vi abbia attivamente partecipato.

4.Spese coperte:
quelle per il rimorchio del veicolo sino alla prima officina o al luogo di residenza del dipendente entro un limite massimo di 50 km dal luogo dell’incidente

5.Termini:
il sinistro deve essere denunciato entro i successivi 5 giorni di calendario esclusivamente contattando il Call Center GGL (Gruppo Generali Liquidazione Danni) e facendo seguire via fax il modulo di denuncia scaricato dal portale,
percorso GESTIONE RISORSE > CONVENZIONIE >POLIZZA KASKO.

6.Ambito territoriale:
la copertura vale oltre che per il territorio italiano anche per la Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e gli stati por cui vale la convenzione Carta Verde

=> Rischio in itinere:
i trasferimenti dalla abitazione al luogo di lavoro
La garanzia è estesa al “rischio in itinere”, per il percorso fra abitazione e luogo di lavoro e viceversa, indipendentemente da ragioni di servizio: per essere più chiari , recarsi al mattino sul luogo di lavoro e tornare alla propria dimora la sera non è considerato uno spostamento per ragioni di servizio ( infatti non richiede alcuna autorizzazione aziendale) ma la copertura assicurativa permane. Lo stesso regime si applica al percorso fra luogo di lavoro e mensa aziendale (o luogo nel quale viene consumato il pasto durante l’apposita pausa del lavoro, un ristorante, una pizzeria, un self-service, casa) e viceversa. La copertura opera automaticamente se l’autovettura guidata dal dipendente è intestata a lui o a un familiare risultante nello stato di famiglia; se è intestata a persone non iscritto sullo stato di famiglia la copertura opera unicamente il dipendente ha preventivamente comunicato la targa del veicolo alla Compagnia assicuratrice, attraverso l’apposita maschera presente sul Portale.
Per i dipendenti non vedenti o portatori di handicap l’assicurazione s’intende operante anche quando alla guida dell’autovettura assicurata vi sia un familiare o un terzo che trasporta il dipendente.
Anche per questa fattispecie valgono i punti da 1 a 6 elencati sopra con l’eccezione della franchigia che è in ogni caso di Eur 516,00.

=> L’estensione della copertura 24h su 24 extraprofessionale

Tutti i dipendenti (anche se non usano l’auto privata per motivi di servizio) possono estendere le coperture previste dalla polizza Kasko – Professionale ai sinistri verificatisi in ambito extraprofessionale (24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana) seguendo le seguenti modalità:

-> con pagamento di un premio :
Euro 120,00 per anno solare ovvero Euro 10,00 per ogni mese di validità nel caso di adesione in corso d’anno ( per esempio Eur 90,00 per la decorrenza da Aprile)

-> alle seguenti condizioni:
l’assicurazione è operante esclusivamente se l’autovettura è guidata dal/la dipendente; le relative coperture permangono solo se ed in quanto rimanga in vigore per la generalità dei dipendenti la polizza Kasko – Professionale

-> modalità di attivazione:
i/le dipendenti devono esprimere l’adesione attraverso l’apposita maschera presente sul Portale : l’adesione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è stata segnalata dal dipendente e fino al 31 Dicembre dell’anno in cui è stata espressa.; per mantenere l’assicurazione nell’anno successivo è necessario il rinnovo espresso dell’adesione entro il 30 Dicembre di ogni anno.

-> validità:
la copertura decade immediatamente al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, senza alcun diritto al rimborso del premio versato e non goduto.

Anche per questa fattispecie valgono i punti da 1 a 6 elencati sopra con l’eccezione della franchigia che è in ogni caso di Eur 516,00.

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