Da più parti ci e’ giunta la richiesta di una informativa precisa e alcuni chiarimenti sulla materia in oggetto: troppe volte lavoratori e lavoratrici , pur in permanenza sul portale di un informativa che dovrebbe essere esaustiva al riguardo, si sono trovati se non totalmente all’oscuro circa i propri diritti quantomeno male informati; né le singole Aziende , in alcuni casi, hanno saputo supportarli tempestivamente.
Con la sottoscrizione dell’Art 12 dell’ ” Intesa per la realizzazione del progetto S3” il Gruppo si assunse l’impegno di garantire una prestazione a favore dei dipendenti nel caso di infortuni professionali ed extra professionali: tale impegno ha successivamente preso la forma di una copertura assicurativa dettagliata nel documento “ TUTELA AZIENDALE PER GLI INFORTUNI DEL PERSONALE-REGOLAMENTO” reperibile sul portale seguendo il percorso gestione risorse > agevolazioni > trattamento aziendale > previsioni normative > tutela infortuni.
Eccone le caratteristiche salienti:
Soggetti: tutti i dipendenti del gruppo, indifferentemente dalla anzianità di servizio e dalla tipologia di contratto di lavoro dipendente. Ciò esclude i lavoratori e le lavoratrici interinali.
Validità territoriale: l’ evento può verificarsi in una qualsiasi parte del mondo.
Eventi coperti: contrariamente alla convinzione comune la prestazione assicurativa copre sia gli infortuni professionali , verificatisi cioè nell’esercizio dell’attività professionale, sia quelli che avvengano nella sfera privata del dipendente ( oltre l’orario di lavoro e svolgendo attività che non abbiano carattere professionale); sono inoltre coperti lavoratori e lavoratrici durante il periodo di leva militare o di servizio sostitutivo dello stesso, in tempo di pace. Le fattispecie escluse dalla copertura sono tassativamente elencate in un apposito capitolo denominato ESCLUSIONI .
E’ importante in ogni caso sapere che l’assicurazione copre gli infortuni e non le malattie, con l’unica eccezione delle malattie tropicali (in questo caso però il lavoratore o la lavoratrice deve avere contratto il morbo durante la permanenza all’estero per motivi professionali).
Prestazioni:
1. in caso di morte l’indennità corrisposta è pari a 7 volte la retribuzione annua del dipendente con un massimo di euro 350.000.
2. in caso di invalidità permanente totale l’indennità e’ pari a 8 volte la retribuzione annua del dipendente con un massimo di euro 400.000.
3. in caso di invalidità permanente parziale l’indennità è pari a quanto previsto per l’invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità stabilito in base a criteri e valori che sono esposti in una apposita tabella all’interno del documento “TUTELA AZIENDALE PER GLI INFORTUNI DEL PERSONALE”:
I. l’indennità viene erogata se il grado di invalidità, secondo quanto esposto nella citata tabella, risulti superiore al 5%. In caso di punteggio di invalidità inferiore o uguale al 5% nessuna indennità viene liquidata.
II. Qualora il grado di invalidità sia superiore al 5% ma inferiore al 25% della totale, l’indennità è corrisposta per la percentuale eccedente il 5% ma ridotta della metà.
III. Qualora il grado di invalidità sia superiore al 25% della totale, l’indennità è corrisposta per la percentuale eccedente il 5%.
Obblighi in caso d’infortunio:
I lavoratori e le lavoratrici devono inviare la denuncia dell’infortunio per raccomandata AR a Broker Credit tassativamente entro 20 giorni da quello in cui si è verificato l’infortunio. Una copia della denuncia va pure inviata al proprio Ufficio del Personale.
Bisogna sapere inoltre che sempre dal giorno dell’evento decorre il termine di 2 anni entro il quale deve manifestarsi l’invalidità, sia esse totale che parziale; entro tale termine di due anni il lavoratore o la lavoratrice deve anche inoltrare domanda per ottenere l’indennità.
L’eventuale risarcimento copre la sola invalidità o il decesso , per quanto ovvio), sono escluse quindi le spese di cura ( coperte eventualmente dalla polizza sanitaria o dalle altre forme di cassa mutua in essere con riguardo alla azienda di provenienza del/la collega) e le spese per certificati medici.
Per qualsiasi delucidazione contattate i vostri Referenti in Fisac/CGIL.
la segreteria di gruppo
Alcuni argomenti correlati :
- Blok Notes: Nuova kasko extra professionale 19/06/2020 La copertura “Kasko” per tutto il personale delle aziende del Gruppo UniCredit trae origine dall’Accordo sindacale 18 giugno 2002 per la realizzazione del “Progetto S3” che ha di fatto esteso…
- Approfondimento n. 3: Il ‘sistema integrato di sostegno economico ai superstiti dei dipendenti… 04/05/2020 Nell’ambito di quanto ribadito dalle Parti in merito a: ‘l’assoluta priorità di completare la rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo, secondo principi e soluzioni che consentano di: continuare…
- La Polizza aziendale RC Auto con copertura ‘Kasko’ 02/09/2019 La copertura ‘Kasko’ per tutto il personale delle aziende del Gruppo UniCredit trae origine dall’Ac- cordo sindacale 18 giugno 2002 per la realizzazione del “Progetto S3” che ha di fatto…
- Polizza Kasko 22/06/2020 La copertura “Kasko” per tutto il personale delle aziende del Gruppo UniCredit trae origine dall’Ac-cordo sindacale 18 giugno 2002 per la realizzazione del “Progetto S3” che ha di fatto esteso…
- Approfondimento n. 11: I rimanenti articoli dell’Accordo 02.04.2020: 11, 14, 17 e 18 19/06/2020 Approfondimento sui rimanenti articoli dell’Accordo 02.04.2020 sulle ricadute nel perimetro Italia del Piano denominato Team 23, relativi a: ‘Valorizzazione professionale’ (art. 11); ‘Riforma del welfare aziendale’ (art. 14); ‘Ultrattività’ (art.…
- Nota esplicativa sulla polizza aziendale R.C. Auto con copertura ‘Kasko’ 13/09/2019 A compendio della nota sulla polizza aziendale con copertura Kasko, inviata nelle scorse settimane, precisiamo che, per quanto riguarda la copertura ExtraProfessionale, le auto coperte sono quelle intestate al dipendente…