27.09.2005 la copertura assicurativa infortuni professionali ed extraprofessionali

Da più parti ci e’ giunta la richiesta di una informativa precisa e alcuni chiarimenti sulla materia in oggetto: troppe volte lavoratori e lavoratrici , pur in permanenza sul portale di un informativa che dovrebbe essere esaustiva al riguardo, si sono trovati se non totalmente all’oscuro circa i propri diritti quantomeno male informati; né le singole Aziende , in alcuni casi, hanno saputo supportarli tempestivamente.
Con la sottoscrizione dell’Art 12 dell’ ” Intesa per la realizzazione del progetto S3” il Gruppo si assunse l’impegno di garantire una prestazione a favore dei dipendenti nel caso di infortuni professionali ed extra professionali: tale impegno ha successivamente preso la forma di una copertura assicurativa dettagliata nel documento “ TUTELA AZIENDALE PER GLI INFORTUNI DEL PERSONALE-REGOLAMENTO” reperibile sul portale seguendo il percorso gestione risorse > agevolazioni > trattamento aziendale > previsioni normative > tutela infortuni.

Eccone le caratteristiche salienti:

 Soggetti: tutti i dipendenti del gruppo, indifferentemente dalla anzianità di servizio e dalla tipologia di contratto di lavoro dipendente. Ciò esclude i lavoratori e le lavoratrici interinali.

 Validità territoriale: l’ evento può verificarsi in una qualsiasi parte del mondo.

 Eventi coperti: contrariamente alla convinzione comune la prestazione assicurativa copre sia gli infortuni professionali , verificatisi cioè nell’esercizio dell’attività professionale, sia quelli che avvengano nella sfera privata del dipendente ( oltre l’orario di lavoro e svolgendo attività che non abbiano carattere professionale); sono inoltre coperti lavoratori e lavoratrici durante il periodo di leva militare o di servizio sostitutivo dello stesso, in tempo di pace. Le fattispecie escluse dalla copertura sono tassativamente elencate in un apposito capitolo denominato ESCLUSIONI .
E’ importante in ogni caso sapere che l’assicurazione copre gli infortuni e non le malattie, con l’unica eccezione delle malattie tropicali (in questo caso però il lavoratore o la lavoratrice deve avere contratto il morbo durante la permanenza all’estero per motivi professionali).
 Prestazioni:
1. in caso di morte l’indennità corrisposta è pari a 7 volte la retribuzione annua del dipendente con un massimo di euro 350.000.
2. in caso di invalidità permanente totale l’indennità e’ pari a 8 volte la retribuzione annua del dipendente con un massimo di euro 400.000.
3. in caso di invalidità permanente parziale l’indennità è pari a quanto previsto per l’invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità stabilito in base a criteri e valori che sono esposti in una apposita tabella all’interno del documento “TUTELA AZIENDALE PER GLI INFORTUNI DEL PERSONALE”:
I. l’indennità viene erogata se il grado di invalidità, secondo quanto esposto nella citata tabella, risulti superiore al 5%. In caso di punteggio di invalidità inferiore o uguale al 5% nessuna indennità viene liquidata.
II. Qualora il grado di invalidità sia superiore al 5% ma inferiore al 25% della totale, l’indennità è corrisposta per la percentuale eccedente il 5% ma ridotta della metà.
III. Qualora il grado di invalidità sia superiore al 25% della totale, l’indennità è corrisposta per la percentuale eccedente il 5%.

 Obblighi in caso d’infortunio:
I lavoratori e le lavoratrici devono inviare la denuncia dell’infortunio per raccomandata AR a Broker Credit tassativamente entro 20 giorni da quello in cui si è verificato l’infortunio. Una copia della denuncia va pure inviata al proprio Ufficio del Personale.
Bisogna sapere inoltre che sempre dal giorno dell’evento decorre il termine di 2 anni entro il quale deve manifestarsi l’invalidità, sia esse totale che parziale; entro tale termine di due anni il lavoratore o la lavoratrice deve anche inoltrare domanda per ottenere l’indennità.
L’eventuale risarcimento copre la sola invalidità o il decesso , per quanto ovvio), sono escluse quindi le spese di cura ( coperte eventualmente dalla polizza sanitaria o dalle altre forme di cassa mutua in essere con riguardo alla azienda di provenienza del/la collega) e le spese per certificati medici.

Per qualsiasi delucidazione contattate i vostri Referenti in Fisac/CGIL.


la segreteria di gruppo

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