Trasferimento del ramo d’azienda da Banca dell’Umbria a Pioneer

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 Marzo 2005, in Milano

UniCredito Italiano SpA, nelle persone dei Sigg. Marco Vernieri, Gianluigi Robaldo, Franco Scaccabarozzi, Silvia Cassano;
Banca dell’Umbria SpA, nelle persone dei Sigg. Fabrizio Barbetti, Cesare Cenci, Elisabetta Carloni;
Pioneer Investment Management SGRpA, nella persona del Sig. Raffaele Spina;

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A. nelle persone dei Sigg.:
FALCRI: Aleardo Pelacchi, Giuseppe Dalle Pezze, Vincenzo Fontanini, Gabriele Galli;
FIBA/Cisl, Ezio Massoglio, Michele Esposito, Ildebrando Roscini, Giorgio Corradini;
FISAC/Cgil, Andrea Bonansea, Dario Giatti, Adele Guercini;
UIL C.A., Eliseo Tassan, Maurizio Calvitto, Mario Dadda, Fausto Carpignano;

premesso che

si è deciso il trasferimento del ramo d’azienda relativo alle attività Gestioni Patrimoniali di Banca dell’Umbria SpA (di seguito denominata, per brevità, “BdU”) a Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito, per brevità, denominata “PIM”);
il progetto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BdU in data 15 marzo 2005 e di PIM nella seduta del 22 marzo 2005;
l’operazione, che rientra tra gli interventi societari avviati a seguito del noto processo di riorganizzazione del Gruppo, denominato S3, è finalizzata alla razionalizzazione di alcune attività e delle business units operanti nel settore del risparmio gestito riconducibili alla Divisione “Private & Asset Management”;
il trasferimento di questo ramo d’azienda ha l’obiettivo di accentrare in PIM le attività afferenti la gestione del risparmio su base individuale portando in capo ad essa l’attività di compliance e risk management connessa alla gestione finanziaria ed amministrativa delle gestioni patrimoniali in argomento, al fine di realizzare sinergie operative e contenimento dei costi, vantaggi competitivi e maggior efficacia commerciale;
alla luce di quanto sopra, il rapporto di lavoro dell’unica risorsa addetta al ramo d’azienda in questione verrà trasferito senza soluzione di continuità in capo a “PIM”;

considerato che
l’operazione produrrà i propri effetti sul rapporto di lavoro con il 1° aprile 2005;
dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;
l’esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l’esigenza di pervenire ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale del ramo d’azienda trasferito con quelli in essere per il personale PIM;

le Parti
– esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Nei confronti del personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio in PIM cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali – la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di PIM.

Art. 3
Nel caso il dipendente di provenienza BdU sia destinatario all’atto del trasferimento a PIM di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente della società acquisente di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di “assegno ad personam ex intesa”, suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4
Al lavoratore interessato dalla presente intesa spetterà per l’anno 2005 un premio aziendale di importo pari ai 9 dodicesimi di quello percepito dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso PIM

Art. 5
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alla previsione esistente presso l’azienda trasferitaria, le Parti convengono che a favore del dipendente di BDU si terrà conto, ai soli fini della maturazione dei requisiti previsti per l’erogazione dei cd “premi di fedeltà” (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nell’azienda di provenienza, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:
misure previste dall’azienda di origine per le anzianità maturate presso la medesima sino al 31 marzo 2005;
misure previste da PIM per i periodi successivi.
Nella determinazione degli importi si farà riferimento alla retribuzione percepita al raggiungimento del requisito (tenendo conto di eventuali erogazioni già riconosciute a titolo di “fedeltà” presso l’azienda di origine).

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