Accordo forma pensionistica Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito

Accordo Istitutivo di trasformazione e modifica della Forma Pensionistica Complementare integrativa dell’INPS del Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito

Il giorno 13 dicembre 2004, in Milano,
UniCredito Italiano S.p.A. (a nome delle aziende del Gruppo),

e la Delegazione Sindacale di Gruppo: FALCRI, FEDERDIRIGENTI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UILCA

premesso che,
dal 12 maggio 1952 è in essere il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A., Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato, costituito con l’Ordine n. 79 del 12 maggio 1952 del Governo Militare Alleato (G.M.A.) e modificato con D.P.R. n. 1668 del 12.3.1964, nonché con D.P.R. nr 1000 del 20.11.1986 (GU nr.33 del 10/2/1987);
detto Fondo è comunque una forma pensionistica complementare rientrante nelle fattispecie disciplinate dall’art. 18 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
con autorizzazione della Banca d’Italia in data 23/12/2000, la Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. è entrata a far parte del Gruppo UniCredito Italiano;
in data 1/7/2002, nell’ambito del processo di riorganizzazione societaria del Gruppo UniCredito Italiano denominato “Progetto S3”, sempre con l’autorizzazione della Banca d’Italia (atto di fusione in data 19 giugno 2002 – rogito Notaio Rosa Voiello di Genova n. 70601/17110 di repertorio), la Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A., unitamente alla Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A,
alla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca S.p.A., alla Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana S.p.A., alla Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. ed alla Rolo Banca 1473 S.p.A., è stata fusa per incorporazione nell’UniCredito Italiano S.p.A.;
con pari decorrenza, UniCredito Italiano S.p.A. ha conferito il ramo di azienda bancario domestico al Credito Italiano S.p.A., che ha assunto la denominazione UniCredit Banca S.p.A.;
sempre con l’autorizzazione della Banca d’Italia, con decorrenza 1º gennaio 2003, è stata portata ad effetto la scissione parziale dei rami d’azienda “
corporate” e “private” di UniCredit Banca S.p.A., a favore rispettivamente di UniCredit Servizi Corporate S.p.A., che ha poi assunto la denominazione UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. e di UniCredit Servizi Private S.p.A., che ha assunto poi la denominazione UniCredit Private Banking S.p.A.;
in relazione a quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge e contrattuali, per disciplinare le ricadute dei processi di riorganizzazione aziendale predetti sul Personale dipendente, fra l’UniCredito Italiano S.p.A., le Aziende interessate e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sono stati sottoscritti in data 18 giugno 2002 il
Protocollo per la realizzazione del “Progetto S3” ed in data 13 dicembre 2002 altro Verbale di Accordo;
entrambi i citati documenti, in materia di previdenza aziendale dispongono, fra l’altro, la conferma delle previsioni delle fonti istitutive in essere alla data del 30/6/2002;
in data 1º luglio 2003, tra le Aziende del Gruppo UniCredito italiano e le Delegazioni Sindacali di Gruppo è stato sottoscritto un
Verbale in materia previdenziale con il quale, ravvisata «la necessità della revisione delle fonti istitutive, statutarie e regolamentari dei diversi Fondi aziendali esistenti nel Gruppo UniCredito Italiano per il loro adeguamento al nuovo assetto societario venutosi a creare a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale», ne sono stati definiti i criteri e le procedure;
in data 13 novembre 2003 sono stati sottoscritti il
Verbale della commissione locale per la revisione dello statuto del “Fondo Pensioni per il personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA – Ramo Credito che recepisce i criteri e le procedure di cui al punto precedente, nonché l’Accordo per le modifiche da apportare allo Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA – Ramo Credito per la trasformazione della forma pensionistica integrativa dell’INPS attualmente in essere, in una forma pensionistica a contribuzione definita basata su conti individuali a capitalizzazione;
in data 20.4.2004 la Delegazione Sindacale di Gruppo ha preso atto, tra l’altro, di tutti gli accordi stipulati in sede locale, dando mandato alle Commissioni Locali di continuare i lavori nell’ambito degli accordi sottoscritti;
in data 6 ottobre 2004 è entrata in vigore la legge 23/8/2004 n. 243 contenente norme in materia pensionistica e deleghe al Governo anche nel settore della previdenza pubblica e complementare;
il giorno 1° dicembre 2004 la Commissione Tecnica Sindacale locale ha definito il seguente articolato circa la trasformazione e modifica della Forma Pensionistica Complementare integrativa dell’INPS del Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito, che prevede fra l’altro, l’istituzione di un’apposita Sezione a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale identificando quali destinatari di tale forma tutti gli Iscritti con anzianità di partecipazione inferiore a 15 anni interi alla data del 13.11.2003, nonché gli altri Iscritti in servizio alla data del 31.12.2002 che opteranno per la forma medesima rinunciando al trattamento integrativo maturato o in corso di maturazione. Il tutto fermo restando comunque l’esclusione di qualsiasi volontà novativa del Fondo stesso. Tale Accordo istitutivo disciplina anche i criteri di calcolo della dotazione (zainetto previdenziale) da riconoscere ai singoli Iscritti all’anzidetta Sezione per la registrazione sui rispettivi conti individuali;

le parti convengono quanto segue:

art.1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
art.2 Il presente accordo ulteriormente precisa e definisce quanto stabilito nei precedenti Accordi 13 novembre 2003 e per assumere piena efficacia dovrà essere ratificato dalla Delegazione Sindacale di Gruppo.

art.3 Composizione Organi di Amministrazione e di Controllo
Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, dei quali:
a) due nominati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
b) due nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda del Gruppo con il maggior numero di Iscritti,
c) uno nominato dagli Organi competenti dell’Azienda del Gruppo diversa da quelle elencate ai punti precedenti che segue per maggior numero di Iscritti;
d) cinque, anche non iscritti al Fondo, di cui quattro eletti dagli Iscritti, in servizio indipendentemente dall’Azienda di appartenenza ed uno eletto dai Pensionati diretti.

Il controllo della gestione viene esercitato da un Collegio Sindacale composto da quattro Membri, dei quali
a) due nominati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
b) due eletti dagli Iscritti in servizio.

I Cinque Consiglieri di cui alla lettera d) ed i Sindaci di cui alla lettera b) vengono eletti mediante referendum, secondo un regolamento definito dal Consiglio del Fondo.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori già in carica a sensi delle disposizioni del precedente Statuto esplicano il loro mandato sino alla naturale scadenza.


art.4 Trasformazione del Fondo

Alla trasformazione della forma pensionistica integrativa dell’INPS a prestazione definita, attualmente in essere, si provvederà attraverso l’istituzione di una apposita Sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale, ferma restando comunque l’esclusione di qualsiasi volontà novativa dell’ordinamento del Fondo stesso.
Quali destinatari della forma pensionistica a contribuzione definita vengono identificati tutti gli iscritti con anzianità di partecipazione al Fondo inferiore a quindici anni interi alla data del 13.11.2003, nonché gli altri iscritti in servizio alla data del 31/12/2002, che opteranno, secondo modalità e tempi indicati al comma seguente, per la forma medesima, rinunciando al trattamento integrativo maturato o in corso di maturazione.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo statuto dovrà essere esercitato il diritto di opzione, secondo modalità stabilite dal Consiglio del Fondo.
Per facilitare l’esercizio del diritto d’opzione, verrà inviata ad ogni iscritto, a cura del Consiglio del Fondo, una comunicazione che dovrà contenere l’indicazione:
degli estremi dell’avvenuta approvazione del nuovo Statuto, che verrà integralmente allegato alla comunicazione stessa;
della definizione puntuale del periodo e delle modalità con cui si dovrà esercitare tale opzione;
degli importi presuntivi che saranno riconosciuti ai conti individuali dei singoli iscritti quale dotazione (“zainetto previdenziale”) alla data del 1.1.2005, nel caso di adesione alla sezione a contribuzione definita ed in rapporto alle diverse percentuali di adesione complessiva alla sezione stessa che si prevede abbiano a verificarsi.
nonché tutti gli altri adempimenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).


art.5 Sezione a Prestazione Definita – Garanzie per i beneficiari e diritto d’opzione.
Alla specifica Sezione del Fondo a prestazione definita, che con il presente accordo viene istituita, confluiranno tutti i beneficiari di pensione integrativa – diretta ed indiretta – a carico del Fondo alla data del 31.12.2002.

A tale Sezione viene destinato un importo definito sulla base delle risultanze di un apposito bilancio tecnico, al 31 dicembre 2003, predisposto dall’Attuario prescelto dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Con l’obiettivo di garantire i diritti acquisiti dei Pensionati beneficiari di trattamenti pensionistici integrativi, anche per un eventuale incremento delle attuali prestazioni, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo, viene destinata alla predetta Sezione un’ulteriore somma pari ad una percentuale del 21% dell’importo risultante dal bilancio tecnico di cui al comma precedente, già destinato alla Sezione.

In seguito all’approvazione dello statuto da parte della COVIP e sulla base delle risultanze dell’esercizio del diritto d’opzione, di cui al precedente art 4, verranno destinati alla sezione a prestazione definita, anche i fondi necessari a garantire le aspettative di diritto degli iscritti che manterranno il trattamento pensionistico integrativo e di coloro che hanno maturato il diritto alla pensione differita al 31 dicembre 2002. Tali fondi saranno determinati dall’Attuario sulla base delle risultanze del Bilancio Tecnico al 31.12.2003 ed applicando la medesima maggiorazione del 21% alle riserve individuali al lordo dei contributi futuri.

A tale Sezione sarà attribuito un importo pari alla somma algebrica della quota di rendimento del Fondo attribuibile alla Sezione stessa per il 2004 incrementato della quota di contributi afferenti al 2004 dei nominativi che mantengono la posizione nella sezione predetta, dedotte le spese sostenute per le prestazioni nel corso dello stesso anno.

A tali soggetti, come ai beneficiari di pensione al 31.12.2002 continueranno ad essere applicate le attuali norme statutarie in tema di accesso e definizione delle prestazioni.




art.6 Sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale
La parte di patrimonio residuo al 31 dicembre 2004, quale risulterà in seguito alla destinazione di patrimonio di cui all’art. 5 verrà assegnata ad altra Sezione del Fondo, che con il presente accordo si istituisce, denominata “a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale” per la costituzione a favore dei destinatari della medesima di specifici conti individuali.
Con i fondi di cui al precedente capoverso, dovrà prioritariamente provvedersi all’accantonamento di una somma per eventuali oneri che il Fondo dovrà sostenere per la restituzione di quote contributive versate dagli ex iscritti a suo tempo cessati dal servizio senza diritto a pensione.
Il Patrimonio di pertinenza della Sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale verrà ripartito attraverso l’attribuzione di una dotazione iniziale (zainetto) a ciascun iscritto, così come definito nel precedente art. 4, di una somma commisurata all’importo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato al 31.12.2003, al lordo di qualsiasi precedente utilizzo debitamente indicizzato, moltiplicato per un coefficiente.

Tale coefficiente resterà determinato rapportando il patrimonio destinato alla Sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale al montante tfr così come determinato al precedente capoverso.

L’importo della dotazione verrà fatto affluire, con decorrenza 1°gennaio 2005, ai singoli conti individuali, sui quali verranno poi accreditati con le decorrenze stabilite anche i futuri contributi aziendali e personali nelle misure attualmente previste dallo Statuto.

art.7 Sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale Contribuzione volontaria aggiuntiva
Le aliquote contributive a carico degli iscritti alla presente Sezione potranno essere modificate, a richiesta dell’iscritto stesso, con applicazione di trattenute percentuali comunque superiori alle aliquote attualmente previste con un minimo dello 0,50%.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e troveranno applicazione a partire dal gennaio dell’anno successivo.


art.8 Sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale Prestazione di reversibilità
La pensione di reversibilità, se richiesta, spetta, in caso di morte del pensionato:
a) al coniuge superstite;
al figlio minore o invalido.

La pensione spetta solo ai familiari indicati al capoverso precedente facenti già parte del nucleo familiare al momento della cessazione del titolare e già considerati per la determinazione del coefficiente attuariale di conversione ai fini del calcolo dell’ammontare della pensione stessa.


Le pensioni di reversibilità sono commisurate alle seguenti quote percentuali della pensione:
per il coniuge: 60%;
per ciascun figlio: 30%.


L’importo complessivo di tutte le quote di reversibilità non può comunque essere inferiore al 60% o superiore al 100% della pensione diretta da cui deriva.

Sarà cura del Pensionato richiedere l’eventuale modifica dei beneficiari della prestazione di reversibilità, il che comporterà una conseguente revisione attuariale della pensione erogata.

La modifica di cui al precedente capoverso è possibile solo ed esclusivamente nell’ipotesi che la richiesta di reversibilità sia stata formulata all’atto del pensionamento.



art.9 Sezione a contribuzione definita e capitalizzazione individuale Anticipazione su posizioni individuali

L’iscritto alla Sezione a contribuzione definita, può conseguire, su richiesta, un’anticipazione sulla posizione maturata alle condizioni e con le modalità previste dalla vigente normativa sulla previdenza complementare.
Tali anticipazioni non potranno essere superiori al 65% della posizione previdenziale individuale complessivamente maturata. In tale percentuale dovranno essere conteggiate tutte le eventuali precedenti richieste; nei limiti dei quantitativi citati potranno venir accolte anche più richieste per uguali motivazioni
Potranno essere evase un numero annuo di richieste non superiore al 10% degli iscritti in servizio a contribuzione definita e per un ammontare non superiore al 5% del patrimonio della Sezione a contribuzione definita in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’erogazione dovrà essere attivata dal Fondo con la tempestività necessaria tale da consentire all’iscritto il proficuo utilizzo della somma per le finalità di cui alla richiesta e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta stessa.

art 10 Investimenti del Fondo
Il Fondo provvederà ad investire le risorse disponibili nelle tipologie di investimento previste tempo per tempo dalla normativa vigente.

Tale investimento dovrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri di sana e prudente gestione avendo riguardo agli specifici obiettivi delle singole sezioni.

Gli investimenti in azioni della Sezione a “contribuzione definita e capitalizzazione individuale” non potranno superare il 10% del patrimonio complessivo della sezione stessa
. Tale limite potrà essere superato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con delibera adottata a maggioranza qualificata.

art.11 Oneri Amministrativi.
La Capogruppo si assume gli oneri amministrativi del Fondo. Rimane peraltro a carico del Fondo ogni onere di gestione mobiliare, consulenza o prestazione professionale commissionate dal Consiglio di Amministrazione o dai suoi organi operativi.

art.12 Tempistica del Nuovo Statuto

La Commissione locale resta impegnata affinché la bozza del nuovo Statuto del fondo elaborata dalla Commissione Tecnica, il cui testo sarà definito sulla base ed in attuazione di quanto concordato nel presente Accordo Istitutivo, venga prontamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione del Fondo.
La parte aziendale si impegna a concludere l’iter di approvazione da parte delle Aziende del Gruppo entro 60 giorni dalla data di presa d’atto dei risultati del referendum da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Durante il periodo di verifica del testo da parte dell’organo di vigilanza, le parti sindacali si impegnano di concerto con le Aziende del Gruppo a dare ampia diffusione agli iscritti in servizio – con particolare riguardo a coloro che sono interessati dall’esercizio del diritto di opzione – dei contenuti dell’accordo, anche attraverso apposite assemblee del personale iscritto al Fondo Pensioni.

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