Previdenza, validazione accordi

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 aprile 2004, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.
e la Delegazione Sindacale di Gruppo: FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UILCA


premesso che

in relazione al piano industriale per la realizzazione del progetto denominato S3, per disciplinare le ricadute dei relativi processi di riorganizzazione aziendale sul personale sono state sottoscritte intese sindacali in data 18 giugno 2002 ed in data 13 dicembre 2002 che in materia di previdenza aziendale dispongono, fra l’altro, la conferma delle previsioni delle fonti istitutive in essere alla data del 30/6/2002;

attese le valutazioni emerse in sede di Commissione Tecnica di studio, istituita ai sensi dell’art. 10 del Protocollo 18.6.2002 allo scopo di valutare le problematiche previdenziali in coerenza con gli obiettivi di omogeneizzazione realizzati dalle intese sopracitate, considerata la necessità e la improrogabilità di una revisione delle fonti istitutive, statutarie e regolamentari dei diversi Fondi aziendali esistenti nel Gruppo UniCredito Italiano per il loro adeguamento al nuovo assetto societario venutosi a creare a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale denominati S3, con accordo del 1° luglio 2003 sono state istituite specifiche sottocommissioni tecniche con il compito di predisporre nel rispetto di principi guida ivi definiti, le proposte di modifica ai diversi Statuti e/o Regolamenti ritenute necessarie per l’allineamento delle fonti istitutive alla nuova struttura societaria;

in considerazione di quanto sopra

in data 9 ottobre 2003 in Treviso è stato sottoscritto il Verbale della Commissione Locale per la revisione dello Statuto del Fondo di Previdenza “Gino Caccianiga” a favore del Personale della ex Cassamarca S.p.A. (allegato n. 1);

in data 27 ottobre 2003 in Torino è stato sottoscritto il Verbale della Sottocommissione per la revisione dello Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino – Banca CRT S.p.A. (allegato n. 2);

in data 13 novembre 2003 in Trieste sono stati sottoscritti il Verbale della Commissione Locale per la revisione dello Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito e l’Accordo per le modifiche da apportare allo Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.p.A. – Ramo Credito (allegati n. 3);

in data 23 dicembre 2003 in Verona è stato sottoscritto il Verbale della Commissione Locale per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Fondo Pensioni complementare a capitalizzazione a contribuzione definita per il Personale della ex Cariverona Banca S.p.A. (allegato n. 4);

in data 30 dicembre 2003 in Trento è stato sottoscritto il Verbale della Commissione Locale per la revisione dei Regolamenti del Fondo Aziendale Pensioni complementare dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. ovvero del Fondo di Previdenza per i Dipendenti dei Concessionari del Servizio di Riscossioni dei Tributi, per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A.; in correlazione a quanto definito nel suddetto Verbale del 20 dicembre 2003, in data 4 marzo 2004 è stato sottoscritto un Verbale di riunione cui è allegato l’articolato del Regolamento del Fondo predetto (allegati n. 5);

tenuto conto delle indicazioni tecniche
condivise nell’ambito della Commissione Tecnica centrale,

le Parti, preso atto del contenuto dei verbali ed accordi sottoscritti in sede locale indicati in premessa, dispongono che i medesimi vengano proposti agli organi deliberanti dei diversi Fondi Pensione presenti nel Gruppo per i conseguenti interventi modificativi degli statuti sulla base delle norme e procedure ivi vigenti.

Le Parti danno inoltre mandato alle sottocommissioni tecniche locali costituite ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo 1° luglio 2003 di continuare i loro lavori nell’ambito delle deleghe richieste nei verbali sottoscritti in sede locale indicati in premessa.

Le eventuali proposte che scaturiranno dal proseguimento dei lavori suddetti verranno trasfuse in appositi documenti, anch’essi da sottoporre alla Commissione Tecnica ed alla Delegazione Sindacale di Gruppo per gli adempimenti di competenza, secondo quanto previsto all’art. 5 dell’Accordo 1° luglio 2003.

Chiarimento a verbale

A maggior chiarimento e per quanto necessario, relativamente al capitolo “Vicende dell’iscrizione al Fondo” incluso in tutti i verbali richiamati in Premessa, ogni e qualsiasi accenno effettuato nel testo a criteri di opzionalità per i casi di mobilità infragruppo deve intendersi riferito – in coerenza con quanto stabilito dal Verbale in materia previdenziale del 1° luglio 2003 – esclusivamente alle previsioni del comma 3 bis dell’art. 10 del D.Lgs. 124/93, nonché alle eventuali disposizioni già previste in materia negli Statuti dei singoli Fondi Pensione, senza intenti novativi.

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Il giorno 20 aprile 2004, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A.,
e la Delegazione Sindacale di Gruppo: FALCRI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UILCA


tenuto conto che con intese del 23 novembre 1998 e 2 marzo 1999 stipulate presso l’allora Banca CRT S.p.A. a fronte della messa in liquidazione del FIP (Fondo Integrativo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino) il montante individuale, a seguito di opzione, poteva essere interamente trasferito a “Previp Fondo Pensioni” e che in tal caso da parte aziendale era stato assunto l’impegno di continuare a versare una contribuzione pari allo 0,10% sulla retribuzione utile ai fini TFR,

al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, anche in coerenza con quanto previsto nel Protocollo 18.6.2002,

le parti convengono che gli interessati da quelle intese possono mantenere, ove ne facciano richiesta, l’iscrizione senza soluzione di continuità al suddetto “Previp Fondo pensioni” anche quando per esigenze di mobilità interaziendale passino alle dipendenze di altre aziende del Gruppo UniCredito Italiano.

Correlativamente le Aziende presso le quali detti dipendenti sono trasferiti mantengono, dalla data del trasferimento medesimo, l’obbligo contributivo e provvedono a versare le somme a carico proprio e quelle a carico degli interessati al suddetto Fondo alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto al 30 giugno 2002 e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari dello stesso “Previp Fondo pensioni”.

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