Gestioni patrimonali a PIM

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 marzo 2004, in Milano

UniCredito Italiano S.p.A.,i
UniCredit Banca S.p.A.,
Pioneer Investment Management S.G.RpA.,

e

le OO.SS. FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.

premesso che

– da parte aziendale si è deciso di procedere al trasferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ. , del ramo d’azienda di UniCredit Banca S.p.A. (di seguito per brevità anche UCB) relativo alle attività inerenti alle “Gestioni di portafogli d’investimento UniCredit Banca” (di seguito indicate anche con l’espressione “gestioni patrimoniali”) a Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito per brevità anche PIM);

– questa operazione, che rientra tra gli interventi societari volti al completamento del noto processo di riorganizzazione del Gruppo, denominato S3, è finalizzata a razionalizzare alcune attività e partecipazioni con l’obiettivo di accentrare in PIM le attività relative alle gestioni patrimoniali in fondi mobiliari oggi all’interno di UCB;

– il sopraccitato trasferimento di ramo d’azienda, portando all’interno di PIM tutta l’attività di gestione, finanziaria ed amministrativa, relativa al comparto delle gestioni patrimoniali della Clientela retail, consentirà ad UCB di concentrare le proprie risorse in attività commerciali, sollevandole dal presidio delle attività di compliance e risk management, e di migliorare così il proprio livello di efficienza;

– il relativo progetto è stato deliberato dai Consigli di Amministrazione di UniCredito Italiano S.p.A. in data 13 novembre 2003, di UniCredit Banca e di Pioneer Investment Management SGRpA.in data 30 marzo 2004;

considerato che

– in virtù di quanto sopra il personale operante nel settore “gestioni patrimoniali” di UniCredit Banca oggetto di conferimento – nel numero di 6 unità della sede di Milano – sarà trasferito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 Cod. Civ. a Pioneer Investment Management SGRpA.;

– dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;

le Parti
– esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Per i dipendenti di UniCredit Banca conferiti a PIM il rapporto di lavoro continuerà senza soluzione di continuità in capo alla medesima.

I trasferimenti dei rapporti di lavoro verranno portati ad effetto a decorrere dal 1° aprile 2004.

Art. 3
Il rapporto di lavoro del personale che passerà alle dipendenze di PIM sarà disciplinato, senza soluzione di continuità, dalla normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, attualmente in essere per i dipendenti dell’azienda trasferitaria.

Art. 4
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2004, con riferimento all’esercizio 2003, le parti convengono che ai lavoratori oggetto di trasferimento venga corrisposto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale di importo pari a quello erogato presso Credito Italiano nell’anno 2002, con riferimento all’esercizio 2001 (nei termini di cui all’art. 8 dell’Intesa del 18.6.2002).

Art. 5
A favore del personale interessato dal trasferimento a PIM ai sensi della presente intesa verrà confermata, per tutto l’anno 2004, l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso le rispettive ex banche di originaria provenienza; parimenti continueranno ad essere garantite le prestazioni infortuni professionali/extraprofessionali e kasko realizzate all’interno del perimetro S3.

Art. 6
Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, a favore del personale interessato dal trasferimento a PIM ai sensi della presente intesa verrà mantenuta, fermo quanto definito nel Protocollo del 18 giugno 2002, l’iscrizione al Fondo Pensioni di origine.

Art. 7
Le parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nelle intese del 18 giugno 2002, che si intendono estese – negli stessi termini e limiti – anche ai lavoratori trasferiti a PIM per effetto dell’accordo odierno.

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