Nel corso di un recente incontro Unicredit Banca ha riproposto la scelta, fatta propria dalla Capogruppo, di mantenere inalterato, rispetto allo scorso anno, il proprio orientamento in merito a: criteri, metodi e tempi d’erogazione delle prestazioni eccedenti in misura significativa il limite di disponibilità, previsto dal CCNL, per i Quadri Direttivi di primo e secondo livello (QD1 e QD2) che non avessero potuto, nel corso del 2003, recuperare le ore aggiuntive attraverso l’autogestione dell’orario.
Richiamiamo di seguito i punti principali della scelta aziendale e alcune considerazioni che ci hanno spinto ad esprimere una valutazione negativa.
-> L’Azienda pone l’asticella delle “Prestazioni Significative” attorno alle 200 ore circa (comprensive delle 110 ore di disponibilità individuate dal CCNL) per procedere ad un’erogazione economica.
-> A fronte del raggiungimento di tale limite, nel mese di luglio, saranno corrisposte per le prestazioni effettuate nel 2003 Euro 1.110,38 per i Quadri Direttivi di primo livello ed Euro 1.162,03 per i Quadri direttivi di secondo livello; ovviamente queste cifre sono aggiuntive rispetto la forfetizzazione stabilita dal CCNL.
-> Per procedere all’erogazione sarà valutata anche la qualità della prestazione, perciò il superiore diretto sarà tenuto a confermare o meno i criteri di qualità del lavoro eseguito dal quadro.
-> Il controllo della “congruità” è previsto una sola volta l’anno.
Il giudizio delle OO.SS.è totalmente negativo per i seguenti motivi:
-> La rarefazione del controllo di congruità e la mancanza di criteri oggettivi e trasparenti sul concetto di qualità rendono tale erogazione – di fatto – pienamente discrezionale.
-> Allo stato non esiste una certificazione della quantità del lavoro prestato; l’erogazione dell’eventuale remunerazione spetta soltanto al giudizio qualitativo espresso dal diretto superiore, violando il criterio di trasparenza ed oggettività.
-> La congruità viene stabilita annualmente, rendendo impossibile l’eventuale contraddittorio, oltre a provocare problemi per gli eventuali spostamenti del personale.
-> E’ impropria e va respinta l’analogia, di fatto operante, con la prestazione lavorativa dell’ex funzionario, perché il CCNL del 1999 ha modificato integralmente l’assetto della nuova categoria dei quadri direttivi; prevedendo una normativa diversa tra Quadri Direttivi di I e II Livello da un lato e Quadri Direttivi di III e IV Livello dall’altro.
-> L’azienda ha evidenziato solo il livello riferito alle 200 ore, per prestazioni ancora maggiori potrebbe esserci un’ulteriore erogazione sotto forma di ad personam o bonus di quantità imprecisata; strumenti discrezionali per eccellenza di cui non vi è alcun controllo da parte sindacale e del singolo.
-> La stessa erogazione minima prevede un rapporto retribuzione / ora di circa 10 euro lordi, inferiore quindi alla paga oraria della seconda area professionale, senza alcuna proporzionalità del rapporto fra impegno prestato e retribuzione, previsto anche dalla Costituzione.
-> Nessun compenso verrebbe erogato ai lavoratori a fronte di prestazioni aggiuntive inferiori alle 90 ore annuali.
-> L’Azienda non prevede alcuna procedura di autocertificazione delle prestazioni eccedenti le 110 ore di disponibilità disposte dal CCNL.
Consideriamo tale impostazione, pienamente avallata da ABI, in contrasto con lo spirito e la lettera della normativa contenuta nel CCNL e dovrà formare oggetto di chiarimenti e modifiche in occasione del rinnovo del prossimo Contratto, così come contenuto nella piattaforma rivendicativa.
Nel contempo vi invitiamo a predisporre un prospetto riepilogativo che richieda all’Azienda la corresponsione dell’apposita erogazione, nel caso abbiate effettuato prestazioni eccedenti il limite di disponibilità (110 ore annue) e non vi fosse stato possibile autogestire il vostro orario di lavoro, a causa delle carenze organizzative e di organico, del quale vi accludiamo copia.
Seguirà apposito comunicato sulla prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi di Terzo e Quarto livello retributivo.