Cassieri: Inquadramento e indennita’ di rischio

Riteniamo di fare cosa utile richiamando le norme che regolano l’inquadramento dei cassieri e l’erogazione dell’indennità di rischio in Unicredit Banca.
Il vigente Contratto Integrativo Aziendale prevede il seguente inquadramento per il

-> Coordinatore movimento fondi:
– operatore unico (addetto alla clientela): 3 Area, II livello;
– due operatori esecutivi (addetti alla clientela): 3 Area, III livello;
– tre o più operatori esecutivi di cassa Addetti alla clientela): 3 Area, IV Livello.

-> Sostituzione
Al lavoratore/trice, incaricato/a della sostituzione del Coordinatore, spetta l’indennità, pari alla differenza fra il proprio livello retributivo e quello previsto per il ruolo che ricoprirà, per tutte le assenze del Titolare.
Ricordiamo che la segnalazione del periodo di sostituzione va fatta, di volta in volta, a cura del Direttore d’Agenzia.

Le modalità di utilizzo alla cassa sono le seguenti:

– addetti alla Clientela (cassieri) che hanno con continuità il maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello, per i quali è prevista l’erogazione dell’indennità di rischio intera come previsto dal Contratto Nazionale in relazione alle ore di utilizzo (i rari casi di 5 – normalmente 6 o oltre 6)

– lavoratori e lavoratrici incaricati di sostituire le temporanee assenze del cassiere titolare, (c.d. aiuto-cassiere) ai quali spetta l’attribuzione del 70% dell’indennità di rischio e non possono superare il 50% del complessivo orario di lavoro nell’arco di ciascun anno. A tal fine si considerano le giornate lavorative nell’anno in oggetto. Ogni apertura di cassa, indipendentemente della durata, vale un giorno. Se si supera il 50% delle giornate lavorative si ha diritto al riconoscimento del 100% per tutto l’anno, compresi gli arretrati. L’individuazione di tali figure deve essere espressamente comunicato all’interessato/a. Le RSA locali sono impegnate a difendere ed allargare tale fattispecie.

– lavoratori e lavoratrici adibiti all’apertura occasionale e saltuaria alla cassa, per sostituzione dei titolari, ai quali spetta il pagamento del 50% dell’indennità di rischio mensile per utilizzo fino a 15 giorni nell’arco del mese, dal sedicesimo giorno in poi spetta l’intero importo. A tale fine ogni giorno di utilizzo è considerato un trentesimo e i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali sono calcolate solo nel caso siano comprese tra due giorni lavorativi di adibizione effettiva. Nei mesi di mancato utilizzo in mansioni che comportino il maneggio di valori, non si ha alcuna erogazione.
Ricordiamo che la segnalazione del periodo di adibizione saltuaria va fatta, con cadenza mensile, dall’interessato/a, indirizzandola all’Ufficio del Personale debitamente sottoscritta dal Direttore d’Agenzia che ha disposto il servizio, compilando il modulo “richiesta/variazione indennità di rischio” a Portale Uci for Peolple (percorso area gestione risorse, modulistica on line).

TABELLA INDENNITA’ DI RISCHIO

– Tempo pieno: Oltre 6 ore al 100% = 173,22, al 70% = 121,25
– Tempo pieno: Tra 5 e 6 ore al 100% = 151,94, al 70% = 106,36
– Tempo pieno: 5 ore al 100% = 126,62, al 70% = 88,63
– Part time 5 ore: 4 ore e 25 minuti al 100% = 111,84, al 70% =78,29
– Part time 4 ore: 3 ore e 25 minuti al 100% = 85,52, al 70% = 60,57

Le OO.SS. hanno recentemente ottenuto – dopo l’iniziativa dell’Azienda tesa ad allineare le previsioni su tutto il territorio – che l’adibizione alla cassa superiore alle 6 ore vada segnalata dall’interessato, con cadenza mensile, indirizzandola all’Ufficio del Personale debitamente sottoscritta anche dal proprio Responsabile, attraverso la compilazione, sul portale Uci for People (percorso area gestione risorse, modulistica on line), del modulo “richiesta/variazione indennità di rischio”. Tale circostanza comporterà l’attribuzione dell’indennità di rischio nella misura più alta con gli stessi criteri dei cassieri saltuari e cioè: pagamento del 50% della maggiorazione per adibizione fino a 15 giorni nell’arco del mese, dal sedicesimo giorno in poi l’intero importo. Ogni giorno di utilizzo è considerato un trentesimo e i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali sono calcolate solo nel caso siano comprese tra due giorni lavorativi di impiego effettivo.
L’attribuzione dell’indennità di rischio rapportata ad un’adibizione superiore alle sei ore è automatica nelle agenzie con l’unico addetto alla cassa. Va invece fatta la segnalazione, di volta in volta, nel caso si sostituisca l’unico addetto e nel caso di Agenzie nelle quali normalmente vi siano più cassieri ma, temporaneamente, ne sia utilizzato uno anche per un solo giorno.
Nelle Agenzie con più casse aperte è importante compilare la segnalazione in parola qualora le circostanze oggettive (scadenze, afflusso della clientela, carenze di organico) non consentano l’effettuazione della pausa di 30 minuti nell’arco della giornata, diverse dalla cassa.
L’Azienda si è impegnata ad applicare correttamente e con equità tale impostazione ed ha escluso di voler ottenere risparmi da questa voce dichiarandosi disponibile ad esaminare singoli casi particolari.
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Qualora si realizzino situazioni difformi rispetto a quanto contenuto nel presente comunicato, vi invitiamo a segnalarlo immediatamente al vostro rappresentante sindacale della Fisac/Cgil per gli interventi del caso.
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