Fisac Cgil in Unicredito
accordo
Verbale di accordo fusione Kyneste Spa in Ugis


Il giorno 30 aprile 2009 in Milano,

la Delegazione Aziendale di
UniCredit Global Information Services S.p.A.

Kyneste S.p.A.,

e la Delegazione Sindacale costituita dalla:

FILCAMS CGIL

R.S.A. FILCAMS CGIL Kyneste

FISAC/CGIL Segreteria Regionale Lazio

R.S.A./O.d.C. UniCredit Global Information Services S.p.A. FISAC-Cgil, FABI, FIBA-Cisl, UILCA-Uil, UGL, SINFUB e DIRCREDITO-FD

FISAC-Cgil,

FABI,

FIBA-Cisl,

UILCA-Uil,

UGL,

SINFUB,

DIRCREDITO-FD,

 

premesso che

  • si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ., in UniCredit Global Information Services S.p.A. (in prosieguo UGIS) di Kyneste S.p.A (in prosieguo Kyneste) con effetto dal 1° maggio 2009;
  • in data 10 marzo 2009 sono state avviate le procedure di legge e di contratto relative alla citata operazione societaria di fusione per incorporazione di Kyneste in UGIS;
  • l’operazione in oggetto rientra nel più ampio processo di riorganizzazione conseguente all’incorporazione di UniCredit/Capitalia teso ad integrare le attività svolte nelle aziende ex Capitalia nel nuovo Gruppo UniCredit, in coerenza con il modello di Gruppo acquirente (che prevede linee di business focalizzate sui segmenti di clientela e fabbriche prodotti globali);
    la fusione di Kyneste in parola ad UGIS – finalizzata ad assicurare una gestione unitaria ed integrata di tutti i processi informatici e delle correlate esperienze specialistiche – rientra nel più ampio obiettivo di far divenire UGIS polo informatico di riferimento per tutte le Società del nuovo Gruppo, evitando ogni forma possibile di duplicazione e/o sovrapposizione di attività e di linee di produzione secondo il modello di servizi UniCredit;
  • il relativo progetto è stato deliberato dai Consigli di Amministrazione di Kyneste e UGIS nel mese di Febbraio 2009

considerato inoltre che

  • l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire - tenuto conto di quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per disciplinare i passaggi da normative collettive diverse a quella nazionale e complementare del credito” (Appendice n. 1, posta in calce al CCNL ABI 8 dicembre 2007) - ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale incorporando con quelli in essere presso UGIS;
  • dalla realizzazione dell’operazione non discendono ricadute in termini di mobilità territoriale per il personale interessato;

 

le Parti
- esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -
hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto diversamente stabilito nella presente intesa, nei confronti del personale interessato dal presente accordo dal momento del trasferimento ad UGIS cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi e complessivamente equivalenti, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di UGIS.
Ai soli fini dell’inquadramento, allo scopo per quanto possibile di coniugare le esperienze professionali maturate dagli interessati con il livello economico complessivo in essere al momento del trasferimento (in relazione al Protocollo d’intesa citato in premessa), si convengono le seguenti conversioni avendo tenuto a riferimento i rispettivi valori tabellari su base annuale:

Categoria Impiegati:

- 5° livello CCNL Commercio: 2^ Area Professionale 3° Livello retributivo CCNL CREDITO
- 4° livello CCNL Commercio: 3^ Area Professionale 1° Livello retributivo CCNL CREDITO
- 3° livello CCNL Commercio: 3^ Area Professionale 2° Livello retributivo CCNL CREDITO
- 2° livello CCNL Commercio: 3^ Area Professionale 3° Livello retributivo CCNL CREDITO
- 1° livello CCNL Commercio: 3^ Area Professionale 4° Livello retributivo CCNL CREDITO

Categoria Quadri:

Quadro CCNL Commercio: QD 1° livello CCNL CREDITO

Quadro CCNL Commercio che alla data del presente accordo ricopra nell’ organigramma di Kyneste il ruolo di Responsabile di U.O.: QD 2° livello CCNL CREDITO

Categoria Dirigenti:

Dirigente CCNL Commercio: Dirigente CCNL CREDITO (Cond.Dirigente.)

Raccomandazione delle OO.SS.
Le OO.SS. raccomandano che l’Azienda acquisente tenga in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso l’azienda di provenienza.

Dichiarazione Aziendale.
Prendendo atto della raccomandazione delle OO.SS. l’azienda dichiara la propria disponibilità ad operare in coerenza con la medesima.

Art. 3
Nei confronti di ciascun dipendente che all'atto del trasferimento a UGIS risulti destinatario di un trattamento economico omnicomprensivo (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali, con la sola eccezione di quelle legate ad aspetti di disagio) superiore al trattamento economico come definito dal vigente CCNL ABI ed applicato ad un dipendente di UGIS di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa 30 aprile 2009" suddiviso in tredici mensilità, assorbibile per effetto degli scatti di anzianità nonché da qualsiasi avanzamento di carriera non di “merito”.

Norma transitoria n° 1.
Ai fini del calcolo degli scatti di anzianità si stabilisce di riconoscere al personale incorporato, il numero di scatti conseguente all’applicazione del vigente CCNL ABI considerando l’intero periodo che decorre dalla data di assunzione in Kyneste.

Norma transitoria n° 2.
Qualora per effetto della definizione dei nuovi trattamenti economici, rivenienti dall’applicazione del presente accordo, dovessero derivare trattamenti economici omnicomprensivi superiori a quelli in essere presso Kyneste, tale importo sarà riconosciuto come segue:

  • fino a Euro 2.000 dalla data di applicazione del presente accordo;
  • il 50% del valore complessivo eccedente Euro 2.000 al 01/01/2010;
  • il restante 50% al 01/01/2011.

Art. 4
A far tempo dalla data di trasferimento, a favore del personale di Kyneste trasferito a UGIS verrà riconosciuto il buono pasto nelle seguenti misure:

  • al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale di tipo verticale o misto, appartenente alle aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi: Euro 5,29;
  • al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (prestazione lavorativa per almeno 2/3 dell’orario giornaliero) Euro 5,29.
  • al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale Euro 4,00.

La differenza tra il valore del buono pasto riconosciuto presso Kyneste (7,23 Euro) e quello definito nel presente articolo, confluirà nella voce ”assegno ad-personam ex-intesa 30 aprile 2009” di cui all’art. 3.

Art. 5
Relativamente al premio aziendale da corrispondere nell’anno 2010, con riferimento all’esercizio 2009, le Parti convengono che ai lavoratori di Kyneste, il cui rapporto di lavoro viene trasferito in UGIS, si procederà a corrispondere (ove ne ricorrano i presupposti) un premio aziendale così calcolato:

  • il 70% degli otto dodicesimi del premio che verrà erogato al personale di UGIS;

Art. 6
Nel quadro delle compensazioni economiche generali intervenute, in deroga alla previsione esistente presso UGIS, le Parti convengono che a favore dei dipendenti dell’azienda incorporata si terrà conto, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per l'erogazione dei cd "premi di fedeltà" (25° e 35° anno di servizio), anche delle anzianità di effettivo servizio maturate nell’azienda di provenienza del Gruppo, fermo restando che i relativi importi verranno riconosciuti pro-quota secondo il seguente criterio:

  • misure previste dalle rispettive aziende di origine per le anzianità maturate presso le medesime sino alla data del trasferimento in UGIS;
  • misure previste da UniCredit per il periodo successivo.

Art. 7
Dal 1° luglio 2009 ai dipendenti appartenenti al personale impiegatizio di Kyneste trasferito a UGIS verranno applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso UGIS.
Dal 1° gennaio 2010 al personale avente la qualifica di Quadro in Kyneste trasferito a UGIS verranno applicate le forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso UGIS.
Il maggior onere a carico dell’azienda sarà posto in diminuzione degli eventuali ad personam individuali e/o dell’eventuale "assegno ad personam ex intesa 30 aprile 2009" che dovesse derivare a favore di ciascun interessato dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito all’art. 3 della presente intesa.

Art. 8
Per quanto concerne le tematiche di previdenza complementare, la forma pensionistica complementare di riferimento per il Personale del Gruppo inquadrato nel settore credito è il Fondo Pensione di Gruppo, nei confronti del personale interessato dal presente Accordo e a far tempo dal 1° maggio 2009, si applicheranno le correlate vigenti disposizioni di legge nonché gli accordi aziendali in essere.
In particolare, ogni interessato dal presente Accordo che alla data del 30 aprile 2009 risulti iscritto presso Kyneste a forme pensionistiche complementari con anche conferimento di quote di TFR, entro il semestre dalla data sopra citata dovrà dichiarare a quale forma pensionistica complementare intende conferire detto TFR (nella stessa misura o superiore), stando che:
in caso di iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo, fermo quanto previsto dai vigenti accordi aziendali in materia di contribuzione (a carico dell’azienda e dell’iscritto) a detto Fondo, il conferimento del TFR dovrà avvenire in forma integrale salvo che, in contestualità, non venga avanzata altresì richiesta di trasferimento della posizione pregressa. In tale evenienza, ferma l’effettività del trasferimento, il conferimento del TFR potrà avvenire, a scelta dell’interessato, nella stessa misura già in essere nel Fondo trasferente ovvero integrale;
in caso di richiesta di iscrizione ad una forma pensionistica diversa dal Fondo Pensione di Gruppo, non si farà luogo al versamento del contributo aziendale.
Nel caso in cui taluno degli interessati provveda a riscattare la posizione previdenziale già in essere presso Kyneste, entro il semestre dalla data di cui al secondo comma del presente articolo citato provvederà a dichiarare la propria scelta circa il conferimento del TFR in applicazione delle previsioni del Dlgs 252/05 e successive integrazioni. In assenza di tale dichiarazione, il TFR maturando a far tempo dal mese successivo al semestre in parola verrà conferito al Fondo Pensione di Gruppo.
Nel caso in cui taluno degli interessati alla data di cui al primo comma risulti privo di iscrizione a forme di previdenza complementare avendo optato, ai sensi del Dlgs 252/05 e successive integrazioni, di non conferire il TFR a previdenza complementare manterrà tale scelta a propria discrezione. In caso di richiesta di iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo, si applicherà per quanto compatibile la previsione di cui al comma 2, primo alinea, del presente articolo.
Il maggior onere contributivo a carico dell’azienda sarà posto in diminuzione degli eventuali ad personam individuali e/o dell’eventuale "assegno ad personam ex intesa 30 aprile 2009" che dovesse derivare a favore di ciascun interessato dalla differenza del trattamento economico complessivamente inteso così come definito all’art. 3 della presente intesa.
Per quanto non previsto nel già presente articolo, si darà comunque luogo in materia all’applicazione delle vigenti norme di legge e degli accordi aziendali in vigore nel gruppo a favore del Personale inquadrato nel settore credito.

Art. 9
In relazione alla tematica della formazione, da parte UGIS, viene assunto l’impegno a prevedere corsi rivolti ai lavoratori/lavoratrici che, a seguito della presente operazione, dovessero essere interessati da processi di riconversione e riqualificazione.

Art. 10
Con decorrenza 1° maggio 2009 e compatibilmente con i tempi tecnici necessari, i dipendenti di Kyneste oggetto della presente operazione di fusione saranno destinatari delle agevolazioni creditizie applicate al personale di UGIS.

 

Art. 11
Relativamente al sistema incentivante le Parti convengono che, per l’anno 2009, ai lavoratori di Kyneste il cui rapporto di lavoro viene trasferito in UGIS, sarà applicato il sistema secondo le modalità e criteri definiti da UGIS (erogazione nel 2010).

Art.12
Per effetto dell’accordo odierno, nei confronti del personale di Kyneste, le Parti convengono di applicare le previsioni di cui all’art. 9 dell’accordo 29/2/2008 per gli eventi ivi indicati che dovessero verificarsi entro il 31/12/2010.

Art. 13
Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.

Art. 14
La definizione del trattamento economico e normativo riguardante ciascun dipendente secondo quanto definito nel presente accordo formerà oggetto di transazione individuale tra il singolo lavoratore e l’Azienda incorporante ai sensi e per gli effetti dell’art. 410 C.P.C. nonché dell’articolo 9 e dell’appendice 1 del CCNL ABI 8 dicembre 2007.

 

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