Fisac Cgil in Unicredito

Ipotesi di accordo
Contratto Integrativo Aziendale Holding Unicredito


Il giorno 6 luglio 2007 in Milano

tra

UniCredito Italiano S.p.A.

e

le OO.SS. DIRCREDITO – FD, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL.C.A., SILCEA, SINFUB e UGL CREDITO

premesso che

  • Il “Contratto integrativo aziendale per il personale delle aree professionali e per i quadri direttivi di UniCredito Italiano S.p.A.”, stipulato in data 3 maggio 2002 è scaduto il 31 dicembre 2003;
  • In data 5 marzo 2007 è stato firmato il “verbale di accordo sul premio aziendale 2006” in cui le Delegazioni di Gruppo hanno convenuto di procedere all’individuazione di indicatori di gruppo, che potranno essere utilizzati, unitamente a parametri aziendali, per definire il Premio Aziendale 2007 (erogazione 2008);
  • In data 25 maggio 2007 le OO.SS. hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del predetto CIA;

considerato che

  • In data 13 giugno 2007, ai sensi dell’art. 23 del vigente CCNL, è stata positivamente esperita la verifica sulla conformità ai demandi stabiliti dal Contratto Nazionale delle richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali;


le Parti


in relazione alle materie demandate dal CCNL alla contrattazione integrativa aziendale hanno convenuto quanto segue:


Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

L’art. 1 del CIA 3 maggio 2002 è modificato secondo le seguenti previsioni:

  • alla lettera a) è aggiunto il seguente capo verso:
    al lavoratore/lavoratrice, in possesso di elevata preparazione professionale e/o di particolare specializzazione che all’interno di una “Unità organizzativa” o di un “Comparto” è incaricato di coordinare una “funzione” è riconosciuto, dopo dodici mesi di adibizione il I livello retributivo della categoria dei quadri direttivi e dopo ulteriori dodici mesi di adibizione il II livello della categoria quadri direttivi. Saranno considerati utili anche eventuali periodi di adibizione alla mansione svolti in data anteriore a quella di decorrenza del presente contratto integrativo”.
  • la lettera b) è abrogata.

Art. 3

L’art. 2 del CIA 3 maggio 2002 è modificato come segue:

ai lavoratori addetti in via continuativa e prevalente alle mansioni di operatori addetti ai mercati presso Group Treasury e Strategic Funding è riconosciuto, dopo trenta mesi di adibizione a tali mansioni, il IV livello retributivo della III area professionale;

ai lavoratori/lavoratrici addetti in via continuativa e prevalente all’attività di “supporto gestore” presso l’unità organizzativa “Istituzioni Finanziarie e Banche” è riconosciuto, dopo trenta mesi di adibizione a tali mansioni, il IV livello retributivo della III area professionale;

ai lavoratori che, nell'ambito delle unità organizzative “Gestione Acquisti”, svolgono autonomamente le mansioni di redazione e/o analisi di preventivi di spesa ovvero trattative con le imprese e le ditte fornitrici e le disimpegnano, anche alternativamente, in via non saltuaria, è riconosciuto, dopo un periodo di complessiva adibizione alle mansioni, rispettivamente, di 2 e 4 anni, il III ovvero il IV livello retributivo della III area professionale.

La lettera b) è abrogata.


Art. 4

L’art. 3 del CIA 3 maggio 2002 resta confermato.

Art. 5

L’art. 4 del CIA 3 maggio 2002 sarà modificato in coerenza con quanto verrà convenuto in materia, ai sensi dell’accordo 5 marzo 2007 richiamato in premessa, in sede di Gruppo.

Art. 6

L’art. 5 del CIA 3 maggio 2002 resta confermato.

Art. 7

L’art. 6 del CIA 3 maggio 2002 è abrogato e sostituito come segue:

“Ferma restando la competenza in materia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e in considerazione dell’importanza che riveste la puntuale applicazione delle disposizioni recate dal d. lgs. 626 e successive modificazioni, l’Azienda manifesta la propria disponibilità a informare le OO.SS. firmatarie del presente accordo, su specifiche iniziative aventi carattere generale inerenti il sistema di garanzie volte alla sicurezza del lavoro”.

Art. 8

L’art. 7 del CIA 3 maggio 2002 resta confermato.

Art. 9

Il contratto integrativo aziendale si applica al personale appartenente alle aree professionali e alla categoria dei quadri direttivi in servizio alla data del presente verbale di accordo, o assunto successivamente ed i relativi effetti decorrono, salvo quanto diversamente previsto, dalla stessa data.

Il presente contratto scadrà il 31/12/2007.

Art. 10

Restano confermate le dichiarazioni aziendali contenute nel CIA 3 maggio 2002.

Le raccomandazioni delle OO.SS., relative a strutture non più presenti nella organizzazione aziendale, sono abrogate.

Art. 11

Norma transitoria

Le parti si danno atto che nel caso in cui, nel corso della valenza del contratto integrativo aziendale, si dovessero verificare dei cambiamenti in ordine all’organizzazione del lavoro e/o al contenuto delle attività svolte, anche derivanti da operazioni societarie, le parti potranno attivare incontri per ridefinire gli eventuali nuovi profili professionali, in coerenza con le previsioni degli artt. 73 e 81 del C.C.N.L. 12 febbraio 2005.


Le parti convengono inoltre quanto segue:

Formazione

In considerazione del ruolo strategico che la formazione rappresenta per lo sviluppo professionale dei dipendenti e in relazione agli obiettivi di crescita dell’Azienda, viene istituita una “Commissione formazione” con i seguenti compiti:

. proporre nuove iniziative di carattere generale;

. monitorare e valutare l’andamento dei programmi pianificati.

La Commissione sarà composta da un rappresentante sindacale aziendale di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e da tre componenti di parte aziendale.

Pari opportunità

Con le finalità previste dall’art. 12 del CCNL 12 febbraio 2005, viene istituita la Commissione aziendale per le pari opportunità.

In particolare, compito della Commissione sarà l’analisi e la valutazione delle problematiche inerenti le pari opportunità con l’obiettivo di indicare la pianificazione di azioni positive volte a favorire la valorizzazione professionale del personale femminile in azienda.

La Commissione sarà composta da un rappresentante sindacale aziendale di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e da tre componenti di parte aziendale.

A tal fine, le OO.SS. provvederanno a segnalare i nominativi dei componenti della Commissione.



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Le parti, successivamente e in relazione alla definizione degli aspetti in corso di approfondimento in sede di Gruppo, si incontreranno per la stesura del testo coordinato del Contratto integrativo aziendale secondo quanto convenuto nella presente ipotesi di accordo.



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