Fisac Cgil in Unicredito

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO di Uni.C.A.
UniCredit Cassa Assistenza per il Personale del Gruppo UniCredito Italiano


Art. 1 - Oggetto e validità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’associazione “Uni.C.A. - UniCredit Cassa Assistenza per il Personale del Gruppo UniCredito Italiano” (di seguito per brevità “Uni.C.A.”) costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. Codice Civile, in data ……………………………. con atto del Notaio ………………………..……, rep. ………, raccolta ……….. .

Esso costituisce parte integrante dello Statuto di Uni.C.A. e può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A. stessa, come previsto dallo Statuto.

Art. 2 - Iscrizione a Uni.C.A.

1) Aziende

La domanda di adesione a Uni.C.A. da parte delle Aziende di cui all’art. 4, punto 1), dello Statuto deve essere deliberata dagli organi competenti delle stesse insieme all’adesione agli accordi istitutivi dell’assistenza sanitaria integrativa del Gruppo UniCredito Italiano, e notificata per iscritto a Uni.C.A. medesima, con espresso impegno all’assunzione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Competente a deliberare sulla domanda è il Consiglio di Amministrazione (o il Comitato Esecutivo, se istituito); l’adesione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presa la delibera.

2) Dipendenti

Per i Dipendenti in servizio l’iscrizione a Uni.C.A. ha effetto dalla data di decorrenza dell’iscrizione dell’Azienda di appartenenza ovvero dall’assunzione o dal trasferimento del rapporto di lavoro in una delle Aziende aderenti. In relazione alle fattispecie di cui all’art. 4, punto 2, comma 3, ed all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria) dello Statuto si applicano le disposizioni ivi previste.

L’iscrizione dà diritto alla fruizione di un programma di assistenza, il cui costo deve almeno assorbire il contributo aziendale previsto.

In relazione a quanto previsto dallo Statuto, è consentita la sospensione temporanea della fruizione dei programmi di assistenza entro i termini e con le modalità stabilite del Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A., senza che ciò comporti la perdita della qualifica di Iscritto/Iscritta. Tale condizione non comporta alcun diritto da parte del Dipendente alla monetizzazione o alla fruizione con altre modalità del contributo a carico dell’Azienda aderente, che verrà interamente versato a Uni.C.A.


3) Pensionati e Superstiti di Dipendenti/Pensionati

L’iscrizione avviene in via automatica in prosecuzione di quella che dà causa, ovvero – quale alternativa decisa dal Consiglio di Amministrazione - presentando a Uni.C.A, entro 60 giorni dalla data della cessazione per pensionamento o decesso del dante causa, una richiesta redatta su modulistica appositamente predisposta, consegnata o inviata per raccomandata a/r alla sede sociale di Uni.C.A.

In caso di divorzio, i Pensionati che abbiano precedentemente optato per l’iscrizione come familiare (coniuge di altro iscritto/a), possono iscriversi in qualità di pensionati.

Art. 3 Perdita della condizione di Iscritto/Iscritta

L’iscrizione a Uni.C.A. e il correlato accesso alle prestazioni vengono meno per le cause previste dallo Statuto, con i seguenti termini e modalità:

1)Recesso dell’Azienda dovuto a ragioni di carattere legale o pattizio di ordine generale ovvero alla cessazione delle condizioni di controllo sull’Azienda previste dall’art. 4 punto 1 dello Statuto, ovvero alla cessione di ramo d’azienda a terzi esterni al Gruppo UniCredito Italiano: la fruizione delle prestazioni di Uni.C.A. da parte dei Dipendenti ed eventuali familiari si protrae fino al termine dell’esercizio in cui l’evento si verifica e per cui sono stati pagati i contributi.

2)Recesso dell’Iscritto/Iscritta: va comunicato a Uni.C.A. tramite raccomandata a/r da inviarsi nel termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione e ha effetto a decorrere dal 1° giorno successivo a detto termine, anche per gli eventuali familiari.

3)Esclusione dell’Iscritto/Iscritta: deliberata dal Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto: va comunicata con lettera raccomandata a/r e produce l’immediata preclusione della fruizione delle prestazioni previste da Uni.C.A., sia per l’Iscritto/Iscritta che per gli eventuali familiari.

4)Risoluzione del rapporto di lavoro per decesso dell’Iscritto/Iscritta: i familiari continuano a fruire delle prestazioni sino al termine dell’esercizio nel quale il decesso è avvenuto.

5)Risoluzione del rapporto di lavoro dell’Iscritto/Iscritta (salvi i casi di contestuale assunzione presso altra Azienda aderente, di cessazione per decesso e per pensionamento, ovvero di quanto previsto dall’art. 4, punto 2, comma 3 dello Statuto): il diritto a fruire delle prestazioni di Uni.C.A. viene meno al termine dell’esercizio in cui si verifica la cessazione dal servizio; viene meno invece dal primo giorno successivo alla data di cessazione nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo (escluso il caso di superamento del periodo di comporto) e di instaurazione di rapporto di lavoro con azienda esterna al Gruppo UniCredito Italiano, salvo quanto previsto all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria) dello Statuto. L’Azienda aderente nonché i datori di lavoro esterni al Gruppo UniCredito Italiano correlati alle fattispecie di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria) dello Statuto devono comunicare al più presto ad Uni.C.A. la cessazione del rapporto di lavoro di propri dipendenti iscritti alla medesima.

La perdita della qualifica di Iscritto/Iscritta non comporta in alcun caso rimborsi di somme versate dallo stesso per sé o per i familiari, nonché del contributo a carico della correlata azienda, fermo restando inoltre l’obbligo di versare quanto eventualmente ancora dovuto a Uni.C.A. La perdita della qualifica di Iscritto/Iscritta non comporta altresì alcun diritto alla monetizzazione o alla fruizione con altre modalità del contributo a carico dell’Azienda. La perdita della condizione di Iscritto/Iscritta comporta la decadenza dalle cariche sociali ricoperte.

Art. 4 - Entrate

1)Contributi

I contributi sono dovuti dai Dipendenti, ivi compresi gli eventuali Iscritti/Iscritte di cui all’art. 4, punto 2, comma 3, nonché quelli di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria), nonché dai Pensionati e dai Superstiti, secondo quanto previsto dall’art. 18, primo comma, dello Statuto.

Le Aziende aderenti, nonché i datori di lavoro esterni al Gruppo UniCredito Italiano correlati alle fattispecie di cui all’art. 5, (comma quarto e Disposizione Transitoria) dello Statuto sono tenute a trattenere ai propri dipendenti i contributi da essi dovuti a Uni.C.A., anche per i Familiari beneficiari delle prestazioni erogate da Uni.C.A. stessa, e a versarli unitamente a quelli di propria competenza.

Le modalità e i termini per il versamento dei contributi sono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza degli Iscritti/Iscritte, nonché delle Aziende aderenti, nonchè i datori di lavoro esterni al Gruppo UniCredito Italiano correlati alle fattispecie di cui all’art. 5, (comma quarto e Disposizione Transitoria) dello Statuto, insieme alla comunicazione dei programmi di assistenza previsti per l’esercizio sociale.

Possono essere richiesti anche versamenti a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio, ove tale prassi sia prevista dai contratti sottoscritti con i fornitori delle prestazioni previste da Uni.C.A.

In caso di ritardo nel versamento, l’Iscritto/Iscritta inadempiente, le Aziende aderenti interessate ovvero i datori di lavoro interessati esterni al Gruppo UniCredito Italiano correlati alle fattispecie di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria) dello Statuto, sono tenuti a corrispondere a Uni.C.A. anche gli interessi di mora, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2)Quote di iscrizione

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire il pagamento di una quota di iscrizione da parte dei Dipendenti, degli Iscritti/Iscritte di cui all’art. 4, punto 2, comma 3, degli Iscritti/Iscritte di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria) dello Statuto, dei Pensionati e dei Superstiti.

Art. 5 - Programmi di assistenza

I programmi di assistenza sanitaria predisposti da Uni.C.A. hanno di norma durata corrispondente a quella dell’esercizio (1 anno solare) e vanno portati a conoscenza degli Iscritti/Iscritte per il tramite delle Aziende di appartenenza.

I programmi possono prevedere, in relazione all’età o altre condizioni degli Iscritti/Iscritte e relativi Familiari, diverse misure di contribuzione e/o diversi contenuti delle prestazioni, ispirandosi a principi solidaristici e tenuto conto dell’esigenza di mantenere l’equilibrio tecnico/finanziario della gestione.

Per la realizzazione dei programmi di assistenza sanitaria di Uni.C.A., il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi/convenzioni con Enti, compagnie assicurative, reti di convenzionamento e services, che garantiscano un’idonea copertura per l’intero territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre stipulare apposite convenzioni con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti sanitari documentati, idonee ad erogare le prestazioni richieste. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve richiedere progetti/preventivi a diversi potenziali fornitori.

In caso di utilizzo di fornitori esterni, Uni.C.A. può disporre che questi provvedano a erogare direttamente agli Iscritti/Iscritte e relativi Familiari le prestazioni previste.

I contratti con i fornitori devono prevedere le modalità di comunicazione a Uni.C.A. dei dati relativi alle prestazioni erogate dai fornitori stessi e clausole a disciplina delle modalità di trattamento delle pratiche, dei termini per il rimborso delle prestazioni e della gestione delle controversie.

I contratti relativi alla fornitura di prestazioni di durata annuale o superiore nonché i contratti di rilevante impegno economico devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere, non vincolante, del Collegio dei Revisori. Contratti di limitato impegno economico e di durata inferiore all’anno possono essere sottoscritti dal Presidente e dal Vice Presidente a firma congiunta: tali contratti sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva alla firma.

Art. 6 - Fruizione delle prestazioni previste da Uni.C.A.

L’iscrizione comporta, per i Dipendenti, per gli Iscritti/Iscritte di cui all’art.4, punto 2, comma 3, e per quelli di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria) dello Statuto, nonché per i Pensionati e Superstiti, il diritto alla fruizione delle prestazioni previste dai programmi di assistenza sanitaria predisposti da Uni.C.A.

L’opzione per l’estensione delle prestazioni ai Familiari ammessi dallo Statuto deve essere richiesta a Uni.C.A. dagli Iscritti/Iscritte a ciò interessati all’inizio di ogni esercizio o dal momento dell’ingresso nel nucleo familiare, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

Per i primi tre esercizi sociali Uni.C.A. non fornirà prestazioni che comportino a suo diretto carico oneri la cui copertura economica non sia congruamente valutabile. Decorso tale periodo, il Consiglio di Amministrazione può predisporre proposte di erogazione diretta di specifiche prestazioni, accompagnate da una relazione attuariale di sostenibilità, redatta da professionista iscritto all’Albo degli Attuari ovvero da società specializzate, con la valutazione degli effetti delle proposte almeno per un triennio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento il Consiglio di Amministrazione provvede con proprie delibere, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.


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