Fisac Cgil in Unicredito
Ricadute sui lavoratori di UNICREDIT BANCA MEDIOCREDITO coinvolti nelle
cessioni e scissione parziale verso Aziende del Gruppo Unicredito

Verbale di Accordo

Il giorno 20 ottobre 2005, in Milano, la Delegazione Aziendale costituita da
UniCredito Italiano SpA, UniCredit Banca Mediocredito Spa, UniCredit Banca d’Impresa SpA, UniCredit Servizi Informativi SpA, UniCredit Produzioni Accentrate SpA, UniCredit Infrastrutture SpA, UniCredit Real Estate Spa;

e la Delegazione Sindacale del Gruppo UniCredit, costituita dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle R.S.A delle Aziende interessate dal Progetto di integrazione delle attività di UniCredit Banca Mediocredito Spa nelle società del Gruppo UniCredit:

DIRCREDITO-FD, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIL CA,


premesso che

ad integrazione del processo societario ed organizzativo denominato “Progetto S3” che ha portato negli anni scorsi alla riarticolazione delle banche italiane del Gruppo UniCredit secondo un nuovo modello di “banche di segmento a copertura nazionale”, da parte aziendale si è deciso di riorganizzare le attività di UniCredit Banca MedioCredito S.p.A. (di seguito per brevità “UBMC”) attraverso le seguenti operazioni: integrazione delle attività a “medio lungo termine” e “crediti speciali” in UniCredit Banca d’Impresa (di seguito per brevità UBI), accentramento in una Newco delle attività di project financing svolte da UBMC con l’obiettivo di creare un centro di competenza in questo settore, cessioni dei rami d’azienda “immobiliare”, “informatico” e di “back office” rispettivamente a UniCredit Real Estate (di seguito per brevità URE), UniCredit Servizi Informativi (di seguito per brevità USI) e UniCredit Produzioni Accentrate (di seguito per brevità UPA) in coerenza con i differenti profili di business delle stesse;

L’intero progetto è stato deliberato dal CdA di UBMC in data 19 luglio 2005 e di UCI in data 21 luglio 2005;

L’integrazione di UBMC, secondo le logiche del “Progetto S3”, nelle sopraccitate società del Gruppo avverrà in due fasi:

cessione con efficacia dal 1° novembre 2005 dei seguenti rami d’azienda di UBMC: ramo d’azienda “Immobiliare” a favore di URE, ramo d’azienda “Informatico” a favore di USI e ramo d’azienda “Back-Office” a favore di UPA;

scissione parziale con efficacia dal 1° gennaio 2006 dei seguenti rami d’azienda di UBMC: ramo d’azienda “banking” costituito da “Crediti a Medio Lungo Termine” e da “crediti speciali” a favore di UBI, ramo “project financing” a favore di una Newco attualmente denominata UniCredit Infrastrutture S.p.A. (di seguito Newco) ;

Il processo operativo scelto per la riorganizzazione delle attività di UBMC secondo la logica del modello S3, ha l’obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività già svolte da altre società del Gruppo e valorizzare al meglio le attività e le linee di business per le quali UBMC si è già dotata di strutture ad hoc, presentando vantaggi competitivi rispetto ad altri centri di competenza del Gruppo.

considerato che


a titolarità dei rapporti di lavoro degli attuali dipendenti di UBMC verrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 cod. civ., trasferita senza soluzione di continuità a URE, USI, UPA, UBI e alla Newco a seconda dell’appartenenza dei dipendenti di UBMC rispettivamente ai rami d’azienda immobiliare, informatico, back office, banking e “project financing” secondo il seguente dettaglio:

ramo d’azienda immobiliare: per i 2 dipendenti UBMC appartenenti al ramo, la titolarità dei rapporti di lavoro verrà trasferita senza soluzione di continuità a URE con efficacia dal 1° novembre 2005;

ramo d’azienda informatico: per i 14 dipendenti UBMC appartenenti al ramo, la titolarità dei rapporti di lavoro verrà trasferita senza soluzione di continuità a USI con efficacia dal 1° novembre 2005;

ramo d’azienda “back office”: per i 37 dipendenti UBMC appartenenti al ramo, la titolarità dei rapporti di lavoro verrà trasferita senza soluzione di continuità a UPA con efficacia dal 1° novembre 2005;

ramo d’azienda “banking”: per i 143 dipendenti UBMC appartenenti al ramo, la titolarità dei rapporti di lavoro verrà trasferita senza soluzione di continuità a UBI con efficacia dal 1° gennaio 2006;

ramo d’azienda “project financing”: per i 32 dipendenti UBMC appartenenti al ramo, la titolarità dei rapporti di lavoro verrà trasferita senza soluzione di continuità alla Newco con efficacia dal 1° gennaio 2006;

l'esistenza di differenti trattamenti normativi e retributivi comporta l'esigenza, allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane oltre che delle funzioni e dei processi, di pervenire al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro ad una armonizzazione dei trattamenti applicati al personale ex UBMC con quello in essere presso le aziende acquisenti;



le Parti

- esperite e concluse le procedure

previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

Fermo quanto stabilito nel presente Accordo in materia di previdenza aziendale, nei confronti del personale di UBMC trasferito ad UPA, USI, URE, UBI e alla Newco dal momento del conferimento cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda originaria e verrà applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale delle aziende trasferitarie.

Nei confronti del personale di cui sopra dal momento del passaggio per quanto non espressamente previsto nell'ambito del presente accordo varranno le prassi in vigore presso le aziende del Gruppo UniCredito Italiano.

Nota a verbale

In relazione a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo le Parti si danno atto che la NewCo continuerà a far parte dell’area contrattuale del credito, secondo quanto previsto dalla contrattualistica nazionale ed aderirà all’ABI. Per quanto riguarda la normativa di secondo livello continueranno a trovare applicazione le disposizioni in essere presso UBMC.

Raccomandazione delle OO.SS.

Le OO.SS. raccomandano che le Aziende acquisenti tengano in opportuna considerazione, ai fini dello sviluppo professionale, le professionalità acquisite presso l’azienda di provenienza.

Art. 3

Nei confronti di ciascun dipendente che, all'atto del trasferimento ad UBI, USI, UPA, URE ed alla Newco, risulti destinatario di un trattamento economico complessivamente inteso (vale a dire comprensivo di tutte le voci mensili/annuali non legate ad aspetti indennitari e/o di disagio) superiore al trattamento economico come sopra definito applicato ad un dipendente delle società acquisenti di pari inquadramento ed anzianità di servizio, si conviene di mantenere la differenza di importo, nella misura in essere alla data del trasferimento, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa", suddiviso in tredici mensilità, assorbibile a seguito di promozioni non di merito.

Art. 4

Viene confermata l’applicazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa in essere presso l’azienda di provenienza, con le attuali modalità, misure e criteri di contribuzione fino alla definizione della materia da parte della Commissione di cui all’art. 9 dell’accordo “S3” del 18.6.2002.

Art. 5

Per quanto concerne il Fondo pensione interno in essere nell’ambito di UBMC, a seguito della prevista integrazione delle attività della predetta Banca in società del Gruppo UniCredit e analogamente con quanto fatto per gli altri Fondi Pensione interni in precedenti operazioni societarie, al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari dallo stesso previsti, con effetto dal 1° gennaio 2006, UCI subentrerà a UBMC in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative al complesso dei rapporti sintetizzati nel termine “Fondo pensione per i dipendenti della Banca MedioCredito” ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia di previdenza complementare ed in conformità all’autorizzazione a tal fine data dalla Banca d’Italia.

Il Regolamento del Fondo Pensioni predetto verrà a tal fine opportunamente adeguato per tener conto della nuova situazione societaria del Gruppo nei termini del documento allegato, che pure costituisce parte integrante del presente accordo, nel quale, tra l’altro, si prevede che:

quale azienda di riferimento, la Banca MedioCredito Spa ora UniCredit Banca MedioCredito spa viene sostituita con UniCredito Italiano Spa, inteso che quest’ultimo, in tal modo, verrà ad assumere ad ogni effetto la titolarità nell’anzidetta forma pensionistica complementare;

il mantenimento fino alla naturale scadenza del Comitato di Sorveglianza attualmente in carica.

Il Regolamento adeguato nei termini di cui sopra sarà sottoposto al Comitato di Sorveglianza predetto, al Consiglio di Amministrazione di UBMC e di UCI per gli adempimenti previsti, come pure a tutti gli Iscritti, prima dell’invio all’Organo di Vigilanza in conformità alla vigente normativa sui Fondi Pensione interni bancari.

Resta inteso che, al di fuori di quanto sopra stabilito, vengono confermate le previsioni delle fonti istitutive e degli Accordi in essere alla data odierna.

Resta inoltre confermata la configurazione gestionale del Fondo stesso quale “fondo interno all’Azienda” ai sensi dell’art. 18, 3° comma, del decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Rimane altresì confermato che tutte le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano presso le quali detti dipendenti iscritti al Fondo Pensioni in parola verranno trasferiti, anche successivamente alle operazioni disciplinate dal presente accordo, a norma dell’art. 19 bis del relativo Regolamento, manterranno il correlativo obbligo contributivo e provvederanno a versare i contributi a carico proprio e quelli a carico dei dipendenti interessati a UniCredito Italiano S.p.A. per l’attribuzione al Fondo predetto, secondo le cadenze temporali e le modalità previste dal suddetto Regolamento.

Art. 6

Relativamente al Premio aziendale per l’esercizio 2005 da corrispondere nel 2006, ai dipendenti ex UBMC trasferiti per effetto del presente accordo verrà riconosciuto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale pari a quello che sarà percepito per l’esercizio 2005 dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso le aziende acquisenti.

Per i dipendenti ex UBMC trasferiti nella Newco – come pure per il personale cessato in corso d’anno, se e in quanto destinatari del Premi aziendale secondo quanto previsto dal CIA UBMC - il premio aziendale sarà pari a quello che sarà percepito per l’esercizio 2005 dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso UniCredito Italiano Spa.

Art. 7

Le Parti hanno individuato, in via transitoria e fino alla data del 31.03.2006 le specifiche regolamentazioni concernenti la rappresentatività sindacale di seguito riportate:

nei confronti dei Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica alla data del 31/10/2005 (per quanto riguarda il personale appartenete ai rami d’azienda URE, UPA e USI) e del 31/12/2005 (per quanto riguarda il personale appartenete ai rami d’azienda UBI e Newco) verranno mantenute, sino allo scadere rispettivamente del 31/12/2005 e del 31/03/2006 le agibilità sindacali spettanti;

le Organizzazioni Sindacali si impegnano a curare che, entro il 31/12/2005 o entro il 31.03.2006 a seconda della distinzione di cui al punto precedente, presso le unità produttive delle aziende acquisenti che, per effetto dell’operazione di integrazione di UBMC nelle società del Gruppo, vedano la eventuale coesistenza all’interno della stessa sigla di Dirigenti di RSA provenienti da UBMC, si provveda alla nomina del/i nuovo/i Dirigente/i, nel rispetto delle previsioni della normativa di settore.

Art. 8

Fermo restando che per i dipendenti UBMC trasferiti per effetto del presente accordo a UPA, USI e URE troverà applicazione quanto stabilito rispettivamente all’art. 9 dell’Accordo 13/1/2001 e all’art. 7 dell’Accordo 25/3/2003, a favore del personale trasferito alla NewCO, qualora dovessero generarsi tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali, ridimensionamento/ridistribuzione territoriale di poli e/o distaccamenti, perdita del controllo – diretto o indiretto – da parte del Gruppo, vendita o cessazione dell’azienda, la Capogruppo assicura al personale che dovesse risultare in eccesso la riallocazione, ove possibile nell’ambito della provincia, presso la Capogruppo stessa ovvero presso altra azienda del Gruppo. Nel caso di cessione della NewCo a soggetti non bancari esterni al Gruppo, ove le tensioni occupazionali dovessero emergere successivamente entro il limite massimo di 5 anni dalla data dell'evento, la Capogruppo si renderà disponibile a riallocare – ove possibile nell’ambito della provincia, presso di sé o presso altre Aziende del Gruppo – il Personale che dovesse risultare in eccesso a seguito di insourcing di attività, di esternalizzazione delle medesime ad altro soggetto ovvero di fallimento comunque connesso ai due eventi sopraccitati. L'impegno espresso riguarda il personale in servizio alla data odierna passato alle dipendenze della NewCo in virtù del presente accordo il quale al momento degli eventi sopraindicati risultasse privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici ovvero di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" od eventuali altre misure equivalenti di sostegno al reddito tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e dei contratto.

A favore del personale di cui al primo comma le Aziende acquisenti manifestano la disponibilità a venire incontro, anche dopo il conferimento e per un periodo non superiore a due anni da tale momento, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad eventuali istanze anche di natura professionale, mano a mano che si creeranno le condizioni organizzative idonee a riallocare i dipendenti conferiti che dovessero farne richiesta (dando in linea di massima precedenza a quelle già pendenti).

Art. 9

Le Parti provvederanno ad effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto di integrazione di UBMC nelle società del Gruppo entro il 10 dicembre 2005.

Dichiarazione aziendale

Da parte aziendale si dichiara la propria disponibilità ad incontrare le OO.SS. nel caso in cui prima del 31/12/2005 dovessero intervenire fatti rilevanti che modifichino le ricadute sul personale appartenenti ai rami d’azienda UBI e Newco.


Art. 10

Le Parti si danno reciprocamente atto che per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo si applicheranno le previsioni contenute nel Protocollo e nell’Intesa per la realizzazione del Progetto “S3” del 18 giugno 2002, che si intendono estesi – negli stessi termini e limiti - anche ai lavoratori trasferiti a URE, UPA, USI, UBI e alla Newco per effetto dell’accordo odierno. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.


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