Fisac Cgil in Unicredito
Accordo Incorporazione di Fiduciaria Risparmio Torino SIM


Verbale di Accordo

Il giorno 25 settembre 2006, in Milano,

la Delegazione aziendale

Fiduciaria Risparmio Torino SIM SpA

Pioneer Investment Management SGRpA,;

UniCredito Italiano SpA,,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA


premesso che

  • si è deciso di procedere alla fusione per incorporazione di Fiduciaria Risparmio Torino SIM SpA (di seguito denominata, per brevità, “FRT”) in Pioneer Investment Management SGRpA (di seguito, per brevità, denominata “PIM”);
  • il progetto è stato deliberato dai Consigli di Amministrazione delle aziende interessate;
  • l’operazione, che rientra tra gli interventi societari avviati a seguito del noto processo di riorganizzazione del Gruppo, denominato S3, è finalizzata alla razionalizzazione delle attività e delle business units operanti nel settore del risparmio gestito riconducibili alla Divisione “Private & Asset Management” con l’obiettivo di semplificare la struttura del Gruppo, di conseguire significativi benefici operativi e di garantire alla Clientela prodotti qualitativamente e commercialmente molto validi;
  • nell’ambito di tale piano di razionalizzazione, PIM è la società che, nel Gruppo UniCredito Italiano, è stata individuata quale polo di riferimento per le attività afferenti la gestione del risparmio, sia su base individuale che in forma collettiva, fra le quali rientrano appunto le attività dell’incorporata Fiduciaria Risparmio Torino SIM SpA.
  • alla luce di quanto sopra, i rapporti di lavoro del personale di FRT verranno trasferiti senza soluzione di continuità in capo a “PIM” con il 1° ottobre 2006;

le Parti
- esperite e concluse le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto -
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2

A decorrere dalla data di fusione i rapporti di lavoro dei dipendenti di FRT continueranno senza soluzione di continuità in capo a PIM.

Art. 3

Nei confronti di tutto il personale interessato dal presente accordo dal momento del passaggio alle dipendenze dell’azienda incorporante cesserà di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso l’azienda di origine, e verrà applicata – in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di delibere aziendali - la normativa nazionale ed aziendale applicata al personale dell’azienda incorporante.

Art. 4

Relativamente al Premio aziendale per l’esercizio 2006 da corrispondere nel 2007, ai dipendenti ex FRT trasferiti per effetto del presente accordo verrà riconosciuto, ove ne ricorrano i presupposti, un premio aziendale pari a quello che sarà percepito per l’esercizio 2006 dagli altri dipendenti di medesimo inquadramento in servizio presso l’azienda acquisente.

Art. 5

Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale, il personale della società incorporata continuerà ad essere iscritto al rispettivo Fondo Pensione di origine.


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