Fisac Cgil in Unicredito


Verbale di integrazione al Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit


Il giorno 18 dicembre 2007, in Milano,

UniCredit S.p.A. e le Aziende del nuovo Gruppo UniCredit,

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silicea, Sinfub, Ugl Credito e UilCA nelle persone dei Sigg.

Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl Credito UilCA


premesso che:

o le Parti hanno effettuato una serie di incontri volti a valutare le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici indotte dal progetto di aggregazione del nuovo Gruppo con l’intento di ridurre il più possibile gli effetti occupazionali e di mobilità conseguenti e correlati all’attuazione del progetto medesimo;

o le Parti hanno individuato quali strumenti di gestione delle eccedenze tra quelli indicati dalle normative di contratto e di legge:

  • la multipolarità (art. 4 del Protocollo 3 agosto 2007), quale strumento idoneo ad attenuare le problematiche delle eccedenze e della mobilità territoriale attraverso l’allocazione periferica di attività, la creazione di servizi di governo e supporto allo sviluppo delle banche, ricercando, ove possibile, soluzioni di decentramento di attività di società strumentali, in particolare nelle province a maggiore criticità;
  • il distacco (art. 7 del Protocollo 3 agosto 2007), quale strumento da utilizzare in presenza di necessità temporanee, laddove lo richiedano specifiche situazioni, con il consenso del lavoratore nei casi previsti dalle normative tempo per tempo vigenti;
  • o la mobilità individuale infragruppo (art. 8 del Protocollo 3 agosto 2007), intesa anche quale strumento utile ad evitare fenomeni di mobilità territoriale;

o nella fase attuale e nel corso del 2008 UniCredit procederà a riarticolare le realtà del gruppo secondo il proprio modello attraverso operazioni aventi natura societaria e/o organizzativa; in tale contesto da parte aziendale si è prospettato il ricorso ai citati istituti, in particolare il distacco quale strumento idoneo ad addivenire ad una operatività omogenea tra aziende o settori omologhi nonché a far fronte a situazioni temporanee di disequilibrio di organici;

o nell’ambito degli incontri tenutisi in questi mesi e, da ultimo, in quello svoltosi il 23 novembre scorso (concernente in particolare le operazioni di riorganizzazione delle banche), è emersa l’istanza di definire un approccio comune ed uniforme da applicare nelle fasi attuative dell’integrazione laddove si verifichino fenomeni di distacco e mobilità infragruppo;

tutto quanto sopra premesso,

le Parti hanno convenuto di integrare

quanto già definito nell’ambito del Protocollo del 3 agosto 2007

con le seguenti previsioni condivise:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente verbale.

Art. 2

Al fine di realizzare le esigenze correlate al progetto di integrazione si darà luogo:

- al trasferimento di Rami di Azienda/Aziende alle Aziende di destinazione secondo il modello UniCredit, con il relativo passaggio del Personale ai sensi e con le tutele dell’art. 2112 Cod. Civ., salvo ulteriori accordi che dovessero essere definiti tra le Parti;

- allo svolgimento di attività da parte di Aziende specializzate secondo il modello UniCredit, con eventuale distacco di Personale;

- all’utilizzo dell’istituto del distacco quale strumento idoneo a far fronte a situazioni temporanee di disequilibrio di organici, al fine di evitare per quanto possibile fenomeni di mobilità territoriale.

Fermo restando gli effetti e gli obblighi procedurali relativi ai trasferimenti di cui al primo alinea, per quanto concerne il secondo ed il terzo alinea, il distacco sarà effettuato per un periodo transitorio (di massima non superiore ai 12 mesi).

Il distacco non comporta di per sé stesso fenomeni di mobilità territoriale né mutamenti di mansione; parimenti il rientro non comporta di per sé stesso fenomeni di mobilità territoriale.

Nel corso del periodo di distacco, i Lavoratori/Lavoratrici potranno manifestare la loro volontà di passare alle dirette dipendenze dell’Azienda distaccataria.

Nell’individuazione delle unità di destinazione ovvero al rientro nell’azienda di origine si terrà conto, per quanto possibile, delle condizioni personali e di famiglia degli interessati e, ove necessario, dell’esigenza di prevedere idonei percorsi di formazione. L’eventuale cambiamento di mansione verrà effettuato previa adeguata e specifica riqualificazione professionale, nel rispetto delle norme vigenti in tema di equivalenza di mansioni e fungibilità.

Nel caso di rientro del personale presso l’azienda di provenienza, ai fini della ricollocazione operativa degli interessati si terrà conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle professionalità acquisite dagli stessi.

Il trasferimento del rapporto di lavoro di un Lavoratore/Lavoratrice tra Aziende del Gruppo avverrà senza soluzione di continuità attraverso lo strumento della cessione del contratto ex art. 1406 Cod. Civ. Nell’ambito delle relative formalizzazioni con l’interessato si farà espresso riferimento a quanto definito nel presente verbale.

Dichiarazione delle Parti

Al personale interessato da cessione individuale di contratto, secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno i trattamenti definiti nell’Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit).

Nell’ambito del processo di armonizzazione dei trattamenti normativo/retributivi che riguarderà il resto del personale dell’azienda di origine, le Parti definiranno i criteri connessi all’armonizzazione in parola da applicarsi nei confronti del personale interessato da cessioni individuali di contratto.

Art. 3

In coerenza con quanto già previsto nel Protocollo del 3 agosto 2007, al lavoratore in distacco:

- sarà corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall’azienda distaccante e pro-quota l’eventuale premio incentivante dell’azienda distaccataria, che ne comunicherà criteri e modalità;

- sarà garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale;

- la valutazione del personale distaccato sarà in capo all’azienda nella quale il lavoratore ha prestato prevalentemente servizio (con opportuno processo di condivisione tra le Aziende);

- sarà consentito di esercitare il diritto di assemblea anche presso l’azienda distaccataria, per problematiche di carattere nazionale o legate alla prestazione lavorativa, fermo il quantitativo orario annualmente previsto dall’accordo di settore.


Le Parti, a miglior chiarimento, convengono inoltre che al personale distaccato sarà:

- confermato il trattamento economico e normativo tempo per tempo applicato al personale dell’azienda distaccante;

- confermato il trattamento in tema di previdenza complementare ad assistenza applicato al personale dell’azienda distaccante;

- confermato il mantenimento degli accordi in materia di mobilità tempo per tempo applicati al personale dell’azienda distaccante;

- computata l’anzianità maturata durante il periodo di distacco, al fine del riconoscimento dei premi di fedeltà applicabili al lavoratore alla data del distacco;

- mantenuto fino alla scadenza l’eventuale rapporto a tempo parziale in essere.

Particolare attenzione sarà posta alle esigenze di formazione che si rendessero necessarie, sia durante il periodo di distacco, sia in caso di rientro nell’Azienda di provenienza sia in caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo per favorire la riqualificazione e la ricollocazione professionale.

Le competenze acquisite e l’esperienza professionale maturata nel periodo di distacco saranno valutate, sia in costanza del periodo di distacco, sia nel caso di rientro nell’Azienda distaccante, sia in caso di passaggio alla distaccataria, sia in caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo ai fini delle opportunità di valorizzazione e sviluppo professionale.

Dichiarazione delle Parti

In relazione agli assetti inquadramentali, le Parti convengono che i periodi di distacco vengano valutati nell’ambito dei lavori delle Commissioni Tecniche previste dagli accordi di integrazione (o, negli altri casi, in sede di confronto aziendale sul tema).

L’anzianità maturata nel periodo del distacco verrà considerata per intero ai fini dei percorsi inquadramentali in essere presso l’azienda distaccante. Fermo che uno stesso periodo non può essere tenuto in considerazione che per un unico riconoscimento inquadramentale, circa la valorizzazione dell’anzianità maturata presso l’azienda distaccataria si applicheranno le previsioni che verranno definite – nell’ambito dei lavori/confronto di cui al comma che precede – nei confronti del resto del personale dell’azienda di origine, valorizzando le competenze acquisite e l’esperienza professionale maturata nel periodo di distacco.

Art . 4

Fermo che il distacco di Lavoratori/Lavoratrici avverrà secondo le previsioni e con le procedure di cui al CCNL ABI tempo per tempo vigente (art. 15), nell’ambito delle verifiche previste dal Protocollo del 3 agosto 2007 verrà fornita informativa sull’evoluzione dei fenomeni di cui al presente verbale.


Il presente accordo, unitamente alle altre intese definite tra le Parti in relazione all’integrazione UniCredit/Capitalia, costituisce normativa unitaria e inscindibile redatta con criteri condivisi da applicare ai fini di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto in tema di trasferimenti d’azienda, fusioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, ecc., conseguenti alla progressiva attuazione del progetto di integrazione.


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