Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Commissione Inquadramenti di Gruppo sottocommissione Retail
Verbale fine lavori


11 giorno 27 aprile 2010, in Milano


Si è riunita la Commissione Inquadramenti istituita ai sensi dell'art. 9 dell'accordo 31 maggio 2008


premesso che


nell'Accordo del 28 settembre 2007 è stato previsto che, sino allo scadere del Piano Industriale (31 dicembre 2010), nei confronti del personale proveniente da Aziende dell'ex Gruppo Capitalia avrebbero continuato a produrre effetti le preesistenti normative aziendali in materia di inquadramenti ed automatismi;

in data 31 maggio 2008 è stato sottoscritto l'accordo di armonizzazione dei trattamenti normativi e retributivi applicati alle risorse oggetto dell'integrazione tra il Gruppo Unicredit e l'ex Gruppo Capitalia;

le parti hanno inoltre convenuto che la Commissione Tecnica possa valutare nell'ambito ei propri lavori di proporre alle Parti firmatarie l'adozione di diverse previsioni sui temi in argomento, tenuto anche conto delle tempistiche correlate al consolidamento/modifica delle strutture organizzative.

nell'art. 9 del citato accordo di armonizzazione è stato previsto che il sistema inquadramentale e la struttura organizzativa di riferimento saranno quelle in essere presso le relative aziende specializzate dell'originario Gruppo UniCredit ;

le determinazioni raggiunte dalla Commissione tecnica saranno sottoposte alla delegazione di Gruppo per le conseguenti valutazioni e decisioni.;


la Commissione tecnica


dopo un analitico lavoro di approfondimento e analisi dei vari sistemi inquadramentali esistenti nelle diverse realtà coinvolte e al termine di un complesso confronto, ha raggiunto le seguenti conclusioni:

  1. Dal 1° gennaio 2011 in favore del personale operante nella Divisione Retail proveniente dalle banche dell'ex Gruppo Capitalia avrà decorrenza l'applicazione della vigente normativa UniCredit Banca (comprese le intese a latere e le prassi in materia di automatismi vigenti in UniCredit) o in ogni caso della normativa tempo per tempo applicabile e dei relativi effetti;

  2. Dalla predetta data del 1° gennaio 2011 cesseranno di produrre effetti tutte le norme in materia di inquadramenti e automatismi già esistenti presso le banche dell'ex Gruppo Capitalia; e quindi fino a tale data continueranno a trovare applicazione le normative in materia dei CIA di provenienza

  3. Viene condivisa la tabella delle figure "omologhe" di cui all'allegato 1, in cui sono evidenziale le figure oggetto di armonizzazione ai fini dei lavori della Commissione con l'evidenziazione delle figure per le quali era stato previsto un percorso professionale negli integrativi delle banche dell'ex Gruppo Capitalia e di quelle per cui non era stato previsto alcun inquadramento.

  4. 1 dipendenti provenienti dall'ex Gruppo Capitalia che alla data del 1° gennaio 2011 eserciteranno le mansioni di direttore di agenzia verranno inquadrati, con la medesima decorrenza, nel grado previsto dalla normativa vigente come definite al punto 1. Sempre dalla data del 1° gennaio 2011 decorreranno i termini previsti per l'attribuzione del ruolo chiave rete.
    Ai soli fini dell'attribuzione iniziale del ruolo chiave rete saranno riconosciuti validi i periodi di adibizione alle mansioni di direttore di agenzia maturati a decorrere dalla data del 1° maggio 2008; gli effetti economici derivanti dall'attribuzione del ruolo chiave rete avranno effetto con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011.

    Norma transitoria
    Premesso che le Parti considerano un valore la slabilità della relazione con il cliente, in caso di modifica del ruolo ricoperto, ai direttori di agenzia provenienti dall'ex Gruppo' Capitalia e nel ruolo alla data del 31 ottobre 2010 verranno riconosciute le anzianità pregresse svolte nel ruolo di Direttore di Agenzia a partire dal 1° maggio 2008, ai fini della maturazione dell'inquadramento previsto per il nuovo ruolo di destinazione dalle norme vigenti come definite al punto 1.
  5. Alle figure omologhe "normate" verranno riconosciute ai fini dell'applicazione delle 'norme come definite al punto 1 e con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011, le anzianità maturate nel ruolo a decorrere dal 1° maggio 2008 nella misura del 100%.
  6. Alle figure omologhe "non normate" e a quelle non^presenti flelle organizzazioni dellebanche ex Capitalia, verranno riconosciute ai fini dell applicazione delle norme come definite al punto 1 e con decorrenza non anteriore alla data del 1° gennaio 2011, le anzianità maturate nel ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 nella misura del 100%.
  7. Le anzianità riconosciute ai sensi dei commi precedenti, riguardanti le diverse esperienze professionali svolte, saranno valorizzate secondo i principi stabiliti dalle norme come definite al punto 1.
  8. Nel corso del mese di novembre le parti effettueranno un incontro per verificare lo stato di applicazione di quanto previsto nel presente verbale^ con particolare attenzione all'evoluzione della struttura di rete.

 

 

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