Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo Pensioni ex CRR


Il giorno 26 gennaio 2010, in Milano,

UniCredil e le Aziende del Gruppo

e la Delegazione di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIBA/Cisl, SILCEA, UGL Credito. UILCA

premesso che:

  • in esito ai lavori della Commissione Tecnica di Gruppo sulla Previdenza Complementare sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo Pensioni ex CRR, in data 22 dicembre 2009 è stato sottoscritto un apposito verbale;
  • nell'art. 7 del verbale in parola i componenti della Commissione di cui al precedente alinea si sono dati reciprocamente atto che, ai fini del perfezionamento del percorso negoziale e l'acquisizione della sua definitiva efficacia nei confronti del personale iscritto al Fondo ex CRR, il verbale deve essere sottoscritto quale accordo di Gruppo entro e non oltre il 21 gennaio 2010, ferme in ogni caso le diverse decorrenze applicative di cui verbale stesso;
  • in data 19 gennaio 2010 la Commissione succitata ha provveduto ad integrare il verbale in parola con ulteriore verbale con cui, fermi i contenuti dell'intesa, il termine del 21 gennaio sopra citato è stato posposti) al 26 gennaio 2010;

le Parti
hanno concordato quanto segue:

Art. 1
Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
Le Parti, preso atto dei contenuti dei Verbali 22 dicembre 2009 e 19 gennaio 2010 - che costituiscono parie integrante e inscindibile del presente Accordo -, concordano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Verbale 22 dicembre 2009 di procederne alla sottoscrizione quale Accordo sindacale di Gruppo, ferme le decorrenze applicative richiamate nel già citato art. 7.

 

COMMISSIONE TECNICA DI GRUPPO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo Pensioni ex CRR

Il giorno 22 dicembre 2009, in Milano,

UniCredit e le Aziende del Gruppo

e le 00.SS. di Gruppo FABI, FIBA/Cisl, SILCEA, UGL Credito, UILCA

premesso che

  • presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (Fondo Pensione di Gruppo UniCredit) - iscritto al n° 1101 della Sezione Speciale I dell'Albo istituito presso l'Organo di Vigilanza (Covip) con la denominazione "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano" - quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;

  • in data 18 giugno 2002 le Parti hanno stipulato il Protocollo per la realizzazione del Progetto "S3" con il quale sono stati individuati obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari da realizzarsi tramite l'implementazione e l'allargamento del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, altresì stabilendo che ai dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2002 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del Protocollo stesso alla data del 30 giugno 2002 e privi di y^J trattamenti di previdenza complementare, con decorrenza 1° luglio 2002 si sarebbero applicate le ^4 previsioni dell'"Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.", sottoscritto in data 21 maggio 1997;

  • per effetto della integrazione nel Gruppo UniCredit dell'ex Gruppo Capitalia, intervenuta a far tempo dal 1° ottobre 2007 e disciplinata dal "Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit" del 3 agosto 2007, dall'"Accordo di fusione di Capitalia S.p.A. in UniCredit S.p.A." del 28 settembre 2007, e successive relative integrazioni, il Fondo Pensione della ex Cassa di Risparmio di Roma (Fondo ex CRR) - iscritto al n° 9096 della Sezione Speciale III dell'Albo istituito presso l'Organo di Vigilanza (Covip) con la denominazione "Forma Pensionistica Complementare Per I Dipendenti Ex Crr - Fondo Interno" - già in essere nell'ex Capitalia Holding è confluito nel bilancio della Capogruppo UniCredit quale fondo interno a prestazione definita;

  • in occasione della stipula del già citato Protocollo del 3 agosto 2007, le Parti hanno ribadito integralmente la valenza degli obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo UniCredit già contenute nel più sopra richiamato Protocollo 18 giugno 2002;

  • in conseguenza di quanto sopra, il tema della previdenza complementare del Gruppo UniCredit è stato contrassegnato da una profonda e costante evoluzione che, nel segno degli obiettivi in discorso, ha visto le Parti realizzare la progressiva confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit delle forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo ovvero agevolarvi il trasferimento individuale degli iscritti alle altre forme complementari, allo scopo condiviso e prioritario non solo di efficientare e salvaguardare i diversi progetti di previdenza complementare preesistenti relativi ai Lavoratori\Lavoratrici del Gruppo stesso, ma altresì di favorire, ottimizzandone il percorso, la costituzione di un sistema di Gruppo realmente rispondente ai criteri del cosiddetto "2° Pilastro";

  • in coerenza anche con tali presupposti, le Parti hanno stipulato, rispettivamente in data 16 ottobre 2006 e in data 18 dicembre 2006, il "Verbale di accordo sul contributo di solidarietà iscritti post assunti dal 19 dicembre 1994" e il "Protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando", prevedendosi in entrambe le intese la possibilità dei dipendenti delle Aziende del Gruppo, aderenti a forme pensionistiche diverse dal Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, di trasferirvi la propria posizione a capitalizzazione individuale mantenendo la misura del contributo aziendale già in essere nel fondo pensione di provenienza ovvero di consentire agli iscritti con la ed. qualifica "post" la fruizione della maggior aliquota di contributo aziendale definita col citato Verbale 16 ottobre 2006 (i cui effetti sono stato estesi con Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007);

tenuto conto che

  • le prestazioni erogate dal Fondo ex CRR, venuta meno la caratteristica sostitutiva del Fondo in parola rispetto al trattamento AGO a seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, consistono al presente nell'erogazione di prestazioni integrative della pensione INPS, correlativamente con la recente riforma della previdenza complementare operata con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 del D. Lgs 252/05 e successive modifiche e integrazioni, il Legislatore ha inteso introdurre importanti modiche nel citato quadro di riferimento al fine di favorire lo sviluppo della previdenza complementare imperniata sulla realizzazione del sistema dei cosiddetti "3 Pilastri";

  • le modifiche introdotte con la nuova legge, in particolare il conferimento del TFR maturando nonché i nuovi criteri di "portabilità", quale possibilità per ciascun Lavoratore/Lavoratrice iscritti alla previdenza complementare di migliorare il proprio progetto previdenziale, fanno esclusivo riferimento alle forme complementari a capitalizzazione individuale (è infatti fatto divieto di istituire nuove forme a prestazione definita) che si connotano, oltre che per la maggiore flessibilità di utilizzo^ (es. anticipazioni) anche durante la fase di accumulo, per la superiore sostenibilità ed efficienza;

  • le Parti ritengono che le prestazioni erogate dal Fondo ex CRR ai sensi del vigente Regolamento non cofjbentono ai Lavoratori/Lavoratrici iscritti di realizzare una copertura previdenziale adeguata ai principi che hanno ispirato la riforma legislativa sopra richiamata, vale a dire la realizzazione di una prestazione complementare che, pur nel rispetto delle specificità di ciascuno, assicuri comunque a tutti indistintamente un'opportunità di sviluppo e incremento del grado di copertura anche attraverso un più remunerativo sistema di investimento delle risorse economiche;

  • le Parti condividono che il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, anche in correlazione alla presenza di modalità di utilizzo delle risorse mediante la ed. "gestione multicomparto", presenta - d'altra parte in stretta correlazione col sistema disegnato dal Legislatore - migliori e più efficienti opportunità di gestione delle risorse, a tutto benefìcio della realizzazione del progetto previdenziale di interesse di ciascun dipendente del Gruppo;

Le Parti hanno convenuto quanto segue

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente verbale.

Art. 2
A seguito della stipula del presente verbale di Commissione Tecnica (e fermo quanto disposto in termini di efficacia dall'art. 7 dello stesso), ciascun Lavoratore/Lavoratrice in servizio in data odierna e iscritto al Fondo ex CRR potrà richiedere, esercitando l'opzione di cui al 2° comma del presente articolo e con gli effetti di cui al successivo art. 3, l'iscrizione alla sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, con la conseguente accensione ivi di una posizione individuale nella quale verrà conferita una dotazione iniziale cosiddetto "capitale di mobilità" - convenzionalmente definita secondo i criteri di cui al successivo art. 4, altresì mantenendo la qualifica di "vecchio iscritto" (con conseguente applicazione delle vigenti previsioni di legge anche in materia di liquidazione della posizione previdenziale individuale così costituita), nonché conservandosi efficacia, per quanto attiene il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), alle scelte effettuate ai sensi del D. Lgs. 252/05 e successive integrazioni, fermo quanto previsto nel Protocollo 18 dicembre 2006 e nelle vigenti disposizioni di legge per coloro i quali non abbiano conferito detto TFR, anche parzialmente, a previdenza complementare.
L'opzione di cui sopra, da esercitarsi a pena di decadenza entro il 31 marzo 2010 con richiesta scritta indirizzata alla azienda (che provvederà a confermarne la ricezione), verrà perfezionata entro il 30 giugno 2010 con la rinuncia al trattamento derivante dal Fondo ex CRR e, in conseguenza, ad ogni pretesa nei confronti del Fondo citato.
Al fine dell'esercizio dell'opzione in parola, entro il predetto termine del 30 giugno 2010 si procederà mediante l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro ABI istituita ai sensi dell'art. 9 del CCNL 8 dicembre 2007 (art. 32 del CCNL 10 gennaio 2008 nel caso di Lavoratore/Lavoratrice appartenente alla categoria dei Dirigenti) secondo i criteri di cui al facsimile di verbale che verrà allegato quale parte integrante all'accordo in sede politica.

Dichiarazione dell'azienda
Al fine di consentire il consapevole esercizio del diritto di opzione, l'Azienda procederà a comunicare di lassima entro il 31 gennaio 2010 a tutti gli interessati dal presente verbale gli importi che costituiranno il capitale} di mobilità" di ciascuno che, aisensi del presente verbale, potrà essere trasferito nel Fondo) Pensione di Gruppo UniCredit esclusivamente a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 della presente intesa.

Art. 3
Fermi gli adempimenti di cui all'art. 2 del presente verbale, l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo UniCredit avverrà con decorrenza dal mese successivo a quello di effettuazione della conciliazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2 (conciliazione che si effettuerà nel periodo 1° aprile 2010/30 giugno 2010); a far tempo dall'iscrizione, nei confronti di ciascun interessato si farà luogo esclusivamente all'applicazione dello Statuto, tempo per tempo vigente, del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.
Con la decorrenza dianzi indicata, la posizione individuale correlata a detta iscrizione verrà alimentata con un contributo aziendale, nella stessa misura di base in essere per gli iscritti con qualifica "ante" nella sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit e pari al 2% dell'imponibile TFR di ciascun aderente. Ciascun iscritto contribuirà mensilmente a proprio carico nella misura base del 2% del citato imponibile. Sono fatte salve le scelte effettuate in tema di conferimento del TFR maturando ai sensi del D.Lgs 252/05.

Norma transitoria n° 1
Per i Lavoratori/Lavoratrici che accedano al pensionamento nel corso del primo semestre del 2010 la conciliazione di cui al presente articolo dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello di pensionamento.

Norma transitoria n° 2
In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 del presente verbale, all'atto della accensione della posizione individuale nella sezione II del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, viene riconosciuto - in via di tutta eccezione - un importo di ammontare corrispondente alla somma del contributo aziendale di cui all'art. 3, 2° comma, a valere sul periodo 1° gennaio 2009 / 30 giugno 2010 (ovvero per il minor periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e la data di cessazione per pensionamento se antecedente al 30 giugno 2010).

Art. 4
In contestualità con l'iscrizione di cui al presente verbale, sulla posizione individuale accesa a ciascun interessato nella sezione II del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, confluirà il ed. "capitale di mobilità" di cui al primo comma dell'art. 2 della presente intesa, quale strumento individuato dalle Parti al fine di consentire il passaggio dell'iscrizione dal Fondo ex CRR al Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, e calcolato con i seguenti criteri/modalità.
Per il calcolo del sopra citato "capitale di mobilità" si procede in base ai criteri e modalità che, di seguito, vengono evidenziati per fasi successive:

1) individuazione dei dati iniziali di riferimento per ciascun dipendente iscritto al Fondo ex CRR alla data del presente verbale:

  • a) retribuzione alla data del 31 dicembre 2008 computata ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento del Fondo ex CRR (che qui si richiama quale parte integrante del presente verbale);
  • b) anzianità complessiva di iscrizione al Fondo ex CRR alla data del 31 dicembre 2008, comprensiva di eventuali periodi convenzionali riscattati e/o riconosciuti (ivi compresi i periodi correlati al riscatto della laurea);

2) applicazione delle seguente formula:

RP x II x AP(max 35 anni) / a. 35 anni= IM (importo Integrazione Minima nell'anno di pensionamento)
in cui:

RP = Proiezione della retribuzione di cui al punto 1) leti a) fino all'anno presunto del pensionamento di ciascun dipendente iscritto alla data del presente verbale. La proiezione viene effettuata ipotizzando un tasso annuo di crescita delle retribuzioni pari all'1% oltre il tasso di inflazione, quest'ultimo ipotizzato pari al 2%;
II = Indice di Intervento individuato convenzionalmente nella misura del 7% della retribuzione dell'anno presunto di pensionamento (RP);
AP = Proiezione dell'anzianità di cui al punto 1) lett. b) fino all'anno presunto del pensionamento di ciascun dipendente iscritto alla data del presente verbale, con un massimo di 35 anni, quale limite già previsto dal vigente Regolamento del Fondo ex CRR;

3) trasformazione dell'importo di Integrazione Minima (IM) in Valore Attuale di Integrazione Minima (VAIM) mediante l'attualizzazione al 31 dicembre 2008 del predetto importo minimo. L'attualizzazione avviene attraverso l'applicazione di un tasso annuo (utilizzato per la redazione del bilancio tecnico del Fondo ex CRR) pari al 5,50%;

4) conversione del Valore Attuale di Integrazione Minima (VAIM) in "capitale di mobilità". Detta conversione viene effettuata mediante l'utilizzo degli appositi coefficienti utilizzati per la redazione del bilancio tecnico del Fondo ex CRR al 31 dicembre 2008 costruiti in base alle ed. "tavole di mortalità" RG48;

5) nei casi in cui l'importo del predetto "capitale di mobilità" risulti inferiore a quello dell'onere integrativo (riserva matematica) determinato attraverso l'apposito studio tecnico attuariale al 31 dicembre 2008, l'ammontare di detto onere costituirà il "capitale di mobilità" trasferibile a favore di ciascuno interessato al Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.

1 ° esempio a verbale:
Lavoratore con inquadramento di terza area quarto livello, anzianità di iscrizione al Fondo ex CRR al 31 dicembre 2008 pari a 21 anni, retribuzione annuale di riferimento pari a €37.350 al 31 dicembre 2008 e nr.14 anni mancanti al pensionamento:
IM = €3.954 annui, da cui VAIM = €1.869 annui. Dalla conversione di VAIM risulta l'importo di €28.101 il quale, in quanto superiore ali 'ammontare dell 'onere integrativo (riserva matematica) risultante dallo studio attuariale al 31 dicembre 2008 e pari a € 14.942, costituisce il cosiddetto "capitale di mobilità" da riconoscersi quale dotazione iniziale della posizione a capitalizzazione individuale accesa nel Fondo Pensione di Gruppo in caso di esercizio dell 'opzione di cui al presente Verbale.

2° esempio a verbale
Lavoratrice con inquadramento di quadro direttivo di 2° livello, anzianità di iscrizione al Fondo ex CRR al 31 dicembre 2008 pari a 25 anni e anzianità pregressa da lavoro dipendente pari a 13 anni, retribuzione annuale
di riferimento pari a €42.560 al 31 dicembre 2008 e nr.2 anni mancanti al pensionamento:
IM = €2.438 annui, da cui VAIM = €2.191 annui. Dalla conversione dì VAIM risulta l'importo di: €39.956 il quale, in quanto superiore ali 'ammontare dell 'onere integrativo (risen'a matematica) risultante dallo studio attuariale al 31 dicembre 2008 e pari a € 19.197, costituisce il cosiddetto "capitale di mobilità" da riconoscersi quale dotazione iniziale della posizione a capitalizzazione individuale accesa nel Fondo Pensione di Gruppo in caso di esercizio dell 'opzione di cui al presente Verbale.

3° esempio a verbale
Lavoratrice con inquadramento di quadro direttivo di 4° livello, anzianità di iscrizione al Fondo ex CRR al 31 dicembre 2008 pari a 31 anni, retribuzione annuale di riferimento pari a €54.136 al 3^ dicembre 2008 e nr. 7 ni mancanti al pensionamento:
IM = €4.661 annui, da cui VAIM = €3.204 annui. Dalla conversione di VAIMrisulta l importo di é 56.347. Poiché l'onere integrativo (riserva matematica) risultante dallo studio attuariale al 31 dicembre 2008 è pari a € 78.995, quest 'ultimo costituisce il cosiddetto "capitale di mobilità " da riconoscersi quale dotazione iniziale della posizione a capitalizzazione individuale accesa nel Fondo Pensione di Gruppo in caso di esercizio dell 'opzione di cui al presente Verbale.

Art. 5
L'applicazione delle previsioni di cui al presente verbale oltre che riguardare il personale iscritto al Fondo ex CRR in servizio alla data del presente verbale presso le Aziende del Gruppo UniCredit, viene estesa, in coerenza con le previsioni contenute nelle intese aziendali di seguito specificate:

  • agli iscritti al Fondo ex CRR cessati dal servizio in correlazione alle operazioni societarie di cessione di rami d'azienda di cui ai Verbali di Accordo del 28 dicembre 2002 e ai Verbali di accordo del novembre 2008 (relativi, questi ultimi, ai trasferimenti degli sportelli conseguenti al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non ancora in regime di pensionamento alla data del presente Verbale);
  • agli iscritti al Fondo ex CRR cessati dal servizio in applicazione delle previsioni di cui al Protocollo 3 agosto 2007 col conseguente accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore del credito, non ancora in regime di pensionamento alla data del presente Verbale. Gli interessati che effettueranno l'opzione ai sensi del presente verbale, potranno avvalersi - in via eccezionale - della previsione contenuta nell'Appendice n. 3 (Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del personale che fruisce degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà) posta in calce al Protocollo 3 agosto 2007 e di cui all'ultimo capoverso dell'articolo sulla "Previdenza complementare".

Per quanto attiene ai dati iniziali di cui all'art. 4, comma 2, punto 1, necessari per il calcolo del capitale di mobilità in favore degli interessati di cui al presente articolo, resta inteso che in luogo della data del 31 dicembre 2008 viene assunta quale data di riferimento:

  • per gli interessati di cui al primo alinea del precedente comma, quella corrispondente alla data di trasferimento del rapporto di lavoro alla banca acquirente, di cui ai sopra detti accordi sindacali aziendali;
  • per gli interessati di cui al secondo alinea del precedente comma, quella corrispondente alla data di accesso al Fondo di Solidarietà di settore, al solo fine della individuazione della retribuzione utile (art. 4, comma 2, punto 1, lett. a).

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 del presente verbale da parte degli interessati di cui al presente articolo, il capitale di mobilità viene trasferito:

  • per gli interessati di cui al primo alinea del precedente comma, alla forma pensionistica dagli stessi indicata (escluso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit);
  • per gli interessati di cui al secondo alinea del precedente comma, al Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.

Art. 6

In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 del presente verbale, al Lavoratore/Lavoratrice interessati continuerà ad applicarsi esclusivamente il vigente Regolamento del Fondo ex CRR.

Art. 7
Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini del perfezionamento del percorso negoziale e l'acquisizione della sua definitiva efficacia nei confronti del personale iscritto al Fondo ex CRR, il presente verbale dovrà essere sottoscritto quale accordo di Gruppo entro e non oltre il 21 gennaio 2010, ferme in ogni caso le diverse decorrenze applicative di cui al presente verbale.

COMMISSIONE TECNICA DI GRUPPO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Verbale di proroga della realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo Pensioni ex CRR

UniCredit e le Aziende del Gruppo,

e le OO.SS. di Gruppo FABI, FIBA/Cisl, SILCEA, UGL Credito, U1LCA

premesso che

in data 22 dicembre 2009 è stato definito il Verbale di Commissione Tecnica sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo Pensioni ex CRR, altresì individuando nella data del 21 gennaio 2010 il termine ultimativo per procederne alla sottoscrizione quale accordo di Gruppo, ferme in ogni caso le diverse decorrenze applicative di cui a detto verbale;

le Parti

convengono di posticipare il termine per la sottoscrizione di cui in premessa entro e non oltre il 26 gennaio 2010.

Dichiarazione aziendale
Al fine di rendere possibile l'effettuazione delle conciliazioni entro il 31 gennaio 2010 in favore del personale iscritto al Fondo CRR e cessato per pensionamento il 31 dicembre 2009. da parte aziendale si procederà alla convocazione di dette conciliazioni in sede ABI anche in via anticipata

FACSIMILE

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
(Costituita ai sensi dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'8 dicembre 2007)
(art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 gennaio 2008 se Dirigente)

VERBALE DI CONCILIAZIONE
(art. 411, terzo comma c.p.c.)

Il giorno__________________ in Roma, dinanzi alla Commissione Paritetica di conciliazione
composta da:

il Sig____________________ dell'Associazione Bancaria Italiana;
il Sig____________________ del __________________
Sono comparsi:

UniCredit SpA in persona del Sig _______________

e

il/la Sig./Sig.a______________________

premesso che

A - il/la sig/sig.a______________________, dipendente - alla data del 22 dicembre 2009 - della società____________ azienda del Gruppo UniCredit, iscritto/a al Fondo Pensione per i dipendenti della ex Cassa di Risparmio di Roma (Fondo Pensioni ex CRR), iscritto col nr. 9096 all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), fondo privo di soggettività giuridica e di personalità giuridica la cui gestione è ora affidata ad UniCredit SpA per effetto della fusione per incorporazione del ex Gruppo Capitalia Spa con effetto dal 1° ottobre 2007, cessato/a dal servizio in data 31.12.2009

B - il Fondo Pensioni ex CRR, in base al vigente Regolamento, assicura agli iscritti e loro beneficiari esclusivamente un trattamento pensionarlo integrativo delle prestazioni tempo per tempo a qualsiasi titolo erogate dall'INPS, fino a raggiungere complessivamente il 75% dell'ultima retribuzione pensionabile percepita dall'iscritto ragguagliata ad anno;

C - in data 22 dicembre 2009 tra le Aziende del Gruppo UniCredit e le Organizzazioni Sindacali è stata stipulata apposita intesa - recepita nell'Accordo di Gruppo del 26 gennaio 2010 - volta a realizzare un progetto di "portabilità" in favore degli iscritti al Fondo Pensioni ex CRR - da intendersi ad ogni effetto parte integrante del presente Verbale - in forza del quale ciascun iscritto/a in servizio alla data del 22 dicembre 2009 può richiedere l'iscrizione alla sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (Fondo Pensione di Gruppo), iscritto col nr. 1101 all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) - da realizzarsi, salvo approvazione del Fondo stesso, con una dotazione iniziale - cosiddetto "capitale di mobilità" - definita convenzionalmente secondo i criteri di cui all'accordo citato, fermo restando che l'accettazione del medesimo capitale di mobilità, da esercitarsi a pena di decadenza da parte del singolo/a iscritto/a con richiesta scritta, comporta la rinuncia al trattamento del Fondo Pensioni ex CRR, nonché ad ogni ulteriore pretesa che l'iscritto/a ritenga di vantare nei confronti dello stesso Fondo;

D - l'intesa in parola inoltre prevede, in conseguenza dell'accettazione di quanto indicato alla precedente lettera C, il riconoscimento, in aggiunta al "capitale di mobilità" di cui alla precedente lettera C, di un ulteriore importo pari all'applicazione
del contributo a carico dell'azienda del 2%, computato sulla base retributiva utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) dell'ultimo anno di servizio, esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009;

E - il/la sig/sig.a__________________ in data______________ in conformità alle previsioni dell'intesa sopra citata, in applicazione della lettera C di cui al presente Verbale, ha manifestato la volontà di accettare il cosidetto "capitale di mobilità", dichiarando altresì di voler rinunciare al trattamento pensionistico integrativo previsto dal Regolamento del Fondo Pensioni ex CRR, nonché ad ogni altra pretesa nei confronti del Fondo stesso;

F - le Parti, anche in ragione dell'intesa di cui alla lettera C del presente Verbale, hanno inteso concordemente esperire il tentativo amichevole composizione previsto dall'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 8 dicembre 2007 (art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 gennaio 2008 se Dirigente) e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. e dell'art. 2113 cc;

G - le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo amichevole di composizione di cui al punto che precede;

H - la Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle parti stesse ha provveduto ad accertare l'identità delle parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno deliberato di transigere la controversia e definire i rapporti ai seguenti patti e condizioni.

-1 -

Le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente Verbale di conciliazione.

-2-

Vengono recepiti nella presente convenzione il contenuto e i patti dell'accordo sindacale stipulato il 22 dicembre 2009 allegato al presente Verbale sotto la lettera A.. Il/la
sig./sig.a_______________ dichiara di accettare detta intesa in ogni sua parte e di volersi iscrivere alla sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo, previa approvazione del Fondo stesso, con conseguente accensione di una posizione individuale nominativa, confermando altresì:

  • di accettare la somma corrispondente all'importo del cosiddetto "capitale di mobilità" determinato in base alle previsioni dell'accordo sindacale di cui all'allegato A nonché l'importo di cui alla lettera D del presente Verbale;
  • di accettare l'applicazione nei suoi confronti dello Statuto ed i Regolamenti tutti del Fondo Pensione di Gruppo tempo per tempo vigenti ed i relativi diritti e obblighi;
  • di rinunciare al trattamento derivante dal Fondo Pensioni ex CRR di cui al citato Regolamento del Fondo, nonché a qualsiasi eventuale pretesa che egli/ella ritenga di vantare nei confronti del Fondo stesso.

-3-

UniCredit SpA si impegna a trasmettere al Fondo Pensione di Gruppo la richiesta di iscrizione al medesimo avanzata dal/dalla sig./sig.a____________________ e a disporre il conferimento, nella posizione individuale corrispondentemente accesa in detto Fondo al nome del/della precitato/a sig./sig.a ___________________, della somma di €_____________ pari all'importo del cosiddetto "capitale di mobilità" determinato in base alle previsioni dell'accordo sindacale di cui all'allegato A nonché l'importo di cui alla lettera D del presente Verbale;

-4-

ll/a Sig./Sig.a________________ accetta, in via transattiva, la obbligazioni assunte da UniCredit SpA nei suoi confronti e dichiara di non aver altro a pretendere nei confronti del Fondo Pensione ex CRR e per esso nei confronti di UniCredit SpA, per i titoli esposti nel presente Verbale, rinunziando irrevocabilmente ed in via transattiva al correlato trattamento pensionarlo integrativo delle prestazioni tempo per tempo a qualsiasi titolo erogate dall'INPS come pure ad ogni altro diritto e/o pretesa che siano comunque connessi con i titoli stessi.
UniCredit SpA accetta in via transattiva le rinunce espresse dal/dalla sig./sig.a__________________

-5-

Per effetto della presente convenzione conciliativa, le cui statuizioni sono inscindibili, le Parti comparenti dichiarano di rinunciare agli atti di qualunque giudizio pendente in ordine ai rapporti e ai titoli esposti in premessa, ivi comprese le eventuali pronunce già emanate, e riconoscono di aver definito e prevenuto ogni controversia in ordine ai rapporti e ai titoli medesimi

-6-

In relazione alla presente convenzione e alla volontà espressa dalle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione prende atto dell'avvenuta composizione transattiva della controversia individuale insorta tra UniCredit SpA ed il/la sig./sig.a______________________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro 12 febbraio 2005 (art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2005 se Dirigente) e per gli effetti di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. e dell'art. 2113 cc.

I Componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente Verbale sono vere ed autentiche. Letto, confermato e sottoscritto.
Copia del presente Verbale di Conciliazione viene depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.


Roma,______________________

IL LAVORATORE___________________

L'AZIENDA ___________________UNICREDITSPA__________________

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE___________________

 

 

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