Fisac Cgil in Unicredito
accordo

Verbale di Accordo


Verbale di accordo
sul trasferimento del ramo d'azienda
"gestione operativa del patrimonio immobiliare Fondi Pensione del Gruppo"
da UniCredit ad UniCredit Real Estate

Il giorno 25 novembre 2009, in Milano,

UniCredit,

UniCredit Real Estate, nelle persone delle Sigg.re Roberta Domeniconi, Maria Teresa Cremonesi


le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, UGL CREDITO e UILCA

premesso che:

  • da parte aziendale si è deciso di procedere all'accentramento in UniCredit Real Estate (di seguito URE) del ramo d'azienda "gestione operativa del patrimonio immobiliare dei Fondi Pensione del Gruppo" di UniCredit (di seguito anche Capogruppo), mediante il trasferimento delle attività aventi carattere operativo connesse alla gestione del patrimonio immobiliare del Fondo Pensione di Gruppo, del Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma, del Fondo Pensione ex Cassa di Risparmio di Trieste, del Fondo Pensione ex Cassa di Risparmio di Torino;

  • il predetto ramo è sostanzialmenle costituito dalle risorse umane, organizzative e strumentali inerenti alle attività aventi carattere operativo legate alla gestione del patrimonio immobiliare dei Fondi predetti (Property e Facility Management e Transactions): in particolare si tratta di:

    • gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili medesimi;
    • assistenza tecnica e amministrativa nelle operazioni di compravendita di immobili (secondo le deliberazioni degli organismi dei Fondi);
    • gestione dei contratti di locazione degli immobili dei Fondi Pensione;
    • gestione degli adempimenti amministrativi connessi agli immobili;
  • l'operazione societaria in parola prosegue il processo già attuato nel Gruppo finalizzato ad assicurare, tra l'altro, il presidio dei processi trasversali alle diverse società del Gruppo medesimo, con conseguente miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa delle attività immobiliari;

  • detta operazione rientra infatti nel più ampio processo di riorganizzazione del Gruppo volto ad integrare le attività/società del Gruppo stesso in coerenza con il modello divisionale del medesimo che prevede lince di business focalizzale sui segmenli di clientela e fabbriche prodotti globali;
  • URE, costituita a suo tempo nella configurazione giuridica di Società per Azioni. nel corso del 2009 ha assunto la forma di Società Consortile per Azioni; il susseguirsi di tali modificazioni nel tempo - così per URE come per le altre aziende del Gruppo interessate da analoghe vicende - non produce alcun effetto sull'applicazione delle norme di legge e contrattuali, anche di secondo livello, afferenti i rapporti di lavoro, senza pertanto alcuna correlata soluzione di continuità nella vigenza degli accordi sindacali tempo per tempo stipulati;
  • nello specifico, l'operazione di cui al presente verbale è volta a consentire:

    • l'allineamento al modello organizzativo UniCredit tramite l'affidamento delle attività oggetto della cessione alla società specializzata nel business immobiliare, nell'ottica del rafforzamento della governance del Gruppo in detto ambito;

    • un miglioramento, a regime, nella qualità dei servizi erogati a favore dei Fondi Pensione, in considerazione della particolare natura del patrimonio immobiliare cui è riferita l'attività oggetto del presente trasferimento di ramo d'azienda;
    • in linea con le strategie del Gruppo, il perseguimento della razionalizzazione, a regime, dei costi di gestione;
    • gli atti traslativi relativi al trasferimento dianzi citato - subordinatamente all'ottenimento delle previste autorizzazioni ed espletati i necessari adempimenti
      - verranno effettuati il 1° gennaio 2010 ed avranno effetto con pari data;

considerato che

  • in virtù di quanto sopra, con le tempistiche di cui in premessa, le attività di Capogruppo ed il relativo personale - circa 25 risorse - verranno trasferite senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 Cod. Civ. in capo a
    URE;
  • pur in presenza di un rilevante processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività coinvolte, non è previsto il verificarsi di fenomeni di mobilità territoriale;

tutto quanto sopra premesso
- in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto,
allo scopo di realizzare la piena integrazione delle risorse umane
oltre che delle funzioni e dei processi -
le Parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2
Fermo quanto stabilito nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell"Accordo del 28 settembre 2007 (fusione di Capitalia Holding in UniCredit), nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e salvo quanto disposto nel presente verbale, nei confronti del personale della Capogruppo oggetto della presente intesa cessa di produrre effetto ogni accordo ed intesa, di qualunque natura, in essere presso la predetta società e viene applicata - in termini globalmente sostitutivi, anche di trattamenti e provvidenze frutto di dclibere aziendali - la normativa nazionale e aziendale applicata al personale di URE.

Art. 3
Nei confronti dei dipendenti interessati dall'integrazione di cui alla presente intesa si applicano le disposizioni definite nell'Accordo generale di armonizzazione del 31 maggio 2008 in materia di trattamento economico e normativo.

Art. 4
Da parte aziendale viene assunto l'impegno a prevedere corsi di formazione a favore dei Lavoratori/Lavoratrici interessati dal presente accordo.

Art. 5
Per quanto non disciplinato nel presente Verbale, si rimanda alle previsioni contenute nel Protocollo del 3 agosto 2007, nell'Accordo del 28 settembre 2007, nell'Accordo del 18 dicembre 2007 sulla mobilità infragruppo nonché nell'Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti del 31 maggio 2008 e relative Note esplicative condivise.
Le Parti si danno reciprocamente atto che a favore dei dipendenti Capogruppo trasferiti ad URF. per effetto della presente operazione, sotto il profilo occupazionale si applicano le previsioni degli Accordi del 25 marzo e 23 giugno 2003 nonché quelle dell'art. 8 dell'Intesa del 17 marzo 2008 che si intendono estese - negli slessi termini e limiti - anche ai citati Lavoratori/Lavoratrici.

 

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