Fisac Cgil in Unicredito
accordo
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 luglio 2009, in Milano,

UniCredit e le Aziende del Gruppo,

e la Delegazione Sindacale di Gruppo nelle persone dei Sigg.:
DIRCREDITO – FD:
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SILCEA
UGL CREDITO
UILCA

premesso che

  • con accordo aziendale stipulato il 26 aprile 2006 tra l’ex Banco di Sicilia (Banco), già società dell’ex Gruppo Capitalia, e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all’intesa stessa - il cui testo si intende qui integralmente richiamato - le parti allora stipulanti hanno provveduto a realizzare una fase del complessivo progetto di riordino della previdenza complementare per il personale del Banco, in particolare procedendo alla riforma del fondo pensione interno del Banco stesso, denominato “Trattamento di Quiescenza per il Personale del Banco di Sicilia” (Fondo Interno) mediante l’adesione facoltativa – estesa altresì ai dipendenti del Banco iscritti al ”Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane (Fondo CCRVE) - ad un fondo aperto, ai sensi dell’allora vigente quadro normativo di riferimento,
  • con l’intesa citata, le parti stipulati hanno altresì provveduto ad individuare tale fondo aperto nel Fondo Pensionepiù Capitalia AM – Fondo Pensione Aperto” (Fondo Aperto) all’epoca promosso dalla ex società Capitalia Asset Management Spa dell’ex Gruppo Capitalia,
  • in data 3 agosto 2007, tra i Gruppi UniCredit Spa e Capitalia Spa, da un lato, e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, dall’altro, è stato stipulato il “Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit” con cui le Parti stipulanti il presente accordo, in relazione alle delibere assunte il 20 maggio 2007 dai Consigli di Amministrazione di UniCredit Spa e Capitalia Spa di procedere con efficacia 1° ottobre 2007 alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UniCredit Spa della Capogruppo Capitalia Spa (quale primo passo del più ampio progetto di aggregazione tra i due gruppi omonimi da attuarsi attraverso fasi di realizzazione successive), hanno inteso, tra l’altro, disciplinare le ricadute sui Lavoratori/Lavoratrici indotte dal progetto di aggregazione e, per quanto attiene la previdenza complementare, richiamandosi agli obiettivi generali di razionalizzazione già enunciati nel Protocollo S3, a suo tempo stipulato presso il Gruppo UniCredito Italiano e alle correlate modalità realizzative - in particolare mediante l’implementazione e/o l’allargamento del Fondo Pensione di Gruppo, quale forma di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo – hanno concordato di estenderne l’efficacia a favore dei dipendenti assunti nel nuovo Gruppo dal 1° ottobre 2007 e a quelli che alla data del 30 settembre 2007 risultavano non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare, demandandone l’attuazione alla previa attivazione dell’apposito luogo di confronto tecnico da identificarsi in via esclusiva nella Commissione Tecnica di studio già in essere nel Gruppo UniCredit e, correlativamente al medesimo fine, disponendo l’adesione al Fondo citato di tutte le aziende del nuovo Gruppo;
  • in data 31 maggio 2008, tra le Aziende del Gruppo e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato stipulato l’“Accordo generale di armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici” in correlazione al quale, riconoscendo l’esigenza di pervenire alla armonizzazione dei trattamenti applicati al personale delle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia con quelli in essere presso le Aziende del Gruppo UniCredit, stabilito che ogni accordo o intesa di qualunque natura in essere presso l’Azienda di origine avrebbe cessato con decorrenza 1° giugno 2008 ogni effetto con l’applicazione quindi della normativa nazionale e aziendale applicata al personale della Capogruppo/Azienda specializzata UniCredit, richiamate le previsioni di cui all’Accordo 27 settembre 2007 – parte integrante del presente Accordo - circa l’elevazione al 3% dell’aliquota contributiva a carico delle Aziende del Gruppo con riferimento alle sole forme pensionistiche complementari operanti nel vecchio perimetro UniCredit, hanno provveduto a stipulare il “Verbale di accordo sulla previdenza complementare a favore dei dipendenti provenienti dalle Aziende dell’ex Gruppo Capitalia” – anch’esso parte integrante del presente Accordo - con il quale, ribadita la centralità del Fondo Pensione di Gruppo anche all’interno del nuovo Gruppo UniCredit, condiviso l’intento di comunque favorire l’iscrizione dei Lavoratori/Lavoratrici a piani di previdenza complementare finalizzati a garantire la massima efficienza in materia, le Parti hanno stabilito la facoltà per ogni interessato iscritto a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale di poter richiedere il trasferimento delle correlate posizioni nel Fondo Pensione di Gruppo nonché, in particolare, di agevolare il trasferimento nel Fondo Pensione di Gruppo delle posizioni individuali in essere presso il Fondo Aperto;
  • in data 4 dicembre 2008, tra le Aziende del Gruppo e le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori è stato stipulato l’apposito Verbale di Accordo per la disciplina delle ulteriori ricadute connesse al processo di integrazione del Gruppo ex Capitalia nel nuovo Gruppo UniCredit, nell’ambito del quale è stato sottoscritto il “Verbale sulle tematiche di previdenza complementare derivanti dal processo di riorganizzazione delle Banche commerciali del nuovo Gruppo UniCredit” – qui integralmente richiamato - nel contesto del quale l’Azienda, a fronte delle specifiche istanze delle Organizzazioni Sindacali, ha manifestato la propria disponibilità ad esaminare le tematiche connesse alla situazione previdenziale dei dipendenti dell’ex Banco di Sicilia iscritti al Fondo Aperto a seguito del citato Accordo 26 aprile 2006;

tenuto altresì conto che

  • in materia previdenziale, le Parti condividono come valore assoluto la necessità di un costante rafforzamento del cosiddetto “2° pilastro” e pertanto concordano sull’imprescindibilità di progetti di copertura previdenziale complementare che offrano prospettive di progressive affidabilità ed efficienza;
  • pur riconfermando le ragioni che a suo tempo hanno motivato l’intervento sul Fondo Interno e la conseguente adesione al Fondo Aperto, le Parti condividono, in coerenza e conferma di quanto più sopra esposto, l’opportunità di un superamento delle previsioni dell’Accordo 26 aprile 2006 ritenendo di tutto favore per i dipendenti l’opportunità, conseguente alla integrazione tra i due Gruppi, di adottare un progetto di previdenza complementare più in linea con le aspettative quale quello realizzabile attraverso l’adesione al Fondo Pensione di Gruppo, in quanto presenta migliori e più rispondenti opportunità di gestione delle risorse, ottimizzate anche attraverso l’adozione di apposita “Gestione Multicomparto” e la riduzione dei costi gestionali connessi alla maggiore dimensione del Fondo stesso;

dopo ampio e dibattuto confronto
hanno convenuto
quanto segue

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
Ferma l’applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, a far tempo dalla stipula del presente Accordo, in favore dei dipendenti in servizio alla stessa data e di cui all’Accordo 26 aprile 2006 e iscritti al Fondo Aperto di cui in premessa, verranno accese correlate posizioni individuali nella sez. II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo.

In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, la contribuzione già in essere presso il Fondo Aperto affluirà, con la decorrenza sopra citata, esclusivamente nelle nuove posizioni individuali accese presso il Fondo Pensione di Gruppo, con i seguenti criteri:

  • quanto alla contribuzione sia a carico dell’azienda che dell’iscritto, nelle stesse misure e modalità rispettivamente in essere presso il Fondo Aperto e di cui agli artt. 4 e 5, 1° comma, dell’Accordo 26 aprile 2006, con l’applicazione a favore degli iscritti “post” delle previsioni di cui all’Accordo 16 ottobre 2006 (in tema di elevazione alla misura del 3%) e successive modifiche e integrazioni fermo quant’altro previsto dallo Statuto del Fondo Pensione di Gruppo;
  • quanto al Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), nella stessa misura eventualmente conferita presso il Fondo Aperto ferma, per coloro che ai sensi del D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni non abbiano conferito, anche parzialmente, il TFR a previdenza complementare, l’applicazione delle previsioni di cui al Protocollo 18 dicembre 2006 e delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3
Per quanto attiene le posizioni individuali detenute presso il Fondo Aperto, avute presenti le complessità operative connesse, in favore dei dipendenti di cui sopra che ne facciano richiesta di massima entro il 31 dicembre 2009 si provvederà ad attuarne il trasferimento sulle posizioni accese nella sez. II del Fondo Pensione di Gruppo, fermi i tempi tecnici necessari, entro il 30 giugno 2010 (o comunque entro i sei mesi da detta richiesta).

Norma transitoria
In favore degli iscritti “post” di cui al precedente articolo i quali in contemporaneità (entro la fine del mese di settembre 2009) all’accensione delle posizioni sopra citate effettuino la richiesta di trasferimento al Fondo Pensione di Gruppo della propria posizione in essere presso il Fondo Aperto, il contributo aziendale in essere presso il Fondo Pensione trasferitario verrà riconosciuto in via eccezionale, avuto presente il contesto di cui in premessa, per il semestre precedente l’esercizio dell’opzione di trasferimento.

Art. 4
Il presente Accordo abroga e sostituisce ogni precedente intesa per tutti gli aspetti in esso disciplinati, fermo quanto previsto dall’Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008 (e dalla Nota Esplicativa concernente le questioni definite a latere di detto Accordo).
Le Parti firmatarie del presente Accordo, decorsi sei mesi dalla stipula dello stesso, si incontreranno per effettuare una verifica sull’applicazione dello stesso.

Dichiarazione a verbale
Con riferimento alle istanze delle OO.SS. in ordine al Fondo Interno denominato “Trattamento di Quiescenza per il Personale del Banco di Sicilia”, le Parti dichiarano la propria disponibilità ad effettuare i necessari approfondimenti tecnici al fine di valutare eventuali soluzioni alternative nei confronti degli iscritti attivi rispetto all’attuale piano previdenziale. A detto fine, le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2009.

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