Accordo relativo ad uscite anticipate, chiarimenti tecnici intervenuti ed importanti aggiornamenti

Accordo relativo ad uscite anticipate, chiarimenti tecnici intervenuti ed importanti aggiornamenti

Verbale 21/10/2021 di integrazione dell’Accordo 2 aprile 2020 ricadute nel perimetro Italia del Piano Team23

Stante la complessità della materia e l’arco temporale assai ristretto, si è reso necessario ulteriore passaggio con l’azienda, al fine di chiarire il contesto nell’interesse di tutti i Lavoratori e rendere il “clima aziendale“ scevro di ogni equivoco ed incomprensione.

Abbiamo ulteriormente ribadito all’azienda che gli H.R. precisino ai Lavoratori tutti gli aspetti di carattere tecnico relativi ai contenuti degli Accordi poiché, come sopra riportato per i tempi stretti, l’Azienda non prevede la creazione di uno spazio dedicato sul Portale aziendale.

Riportiamo qui di seguito alcuni chiarimenti relativi all’accordo.

  1. Il personale, già aderente al fondo esodi Team 23 con finestra pensionistica entro il 1° febbraio 2028 e fruizione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, che vorrà accedere il 1.12.21 alla sezione ordinaria del Fondo di Solidarietà, dovrà rassegnare le cd “dimissioni telematiche irrevocabili  entro il 15 novembre, mentre la data di decorrenza delle dimissioni da indicare rimane quella in cui il rapporto di lavoro cessa; pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro – primo giorno di accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà (è la data indicata sul modulo di adesione).Questo perché il quadro complessivo dei nominativi, riportante le giornate precise di permanenza nella sezione ordinaria, deve essere inviato all’INPS in via definitiva prima dell’inizio del trattamento in parola.
  2. Il personale part-time con accesso alla sezione straordinaria del Fondo Esuberi il 1.12.21 può presentare richiesta di rientro a tempo pieno rivolgendosi al proprio HRBP entro fine ottobre. Si ricorda che i contributi versati dall’azienda durante il periodo di permanenza nella sezione straordinaria del fondo di Solidarietà sono rapportati all’ultima mensilità.
  3. Il personale part-time che accede alla sezione ordinaria del Fondo Esuberi può richiedere il rientro a full-time per il mese precedente l’accesso alla sezione straordinaria del fondo di Solidarietà senza rientrare comunque al lavoro.
  4. L’incentivo aggiuntivo, per chi aderisce alla sezione ordinaria del Fondo di Solidarietà, pari al differenziale tra l’assegno ordinario lordo percepito nel corso dei mesi di sospensione dell’attività lavorativa ed il 75% dell’ultima retribuzione lorda (calcolata come 1/13° della RAL) percepita prima dell’accesso alla Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà, verrà erogato in unica soluzione, sotto forma di Una Tantum ad integrazione del TFR, insieme alle altre competenze di fine rapporto di massima il mese successivo alla cessazione dal servizio (accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà). Ciò consente di fruire di tassazione fiscale più favorevole. Per chi fruisce di un periodo di sezione Ordinaria il Verbale di Conciliazione verrà fatto nelle settimane precedenti all’ingresso nella sezione straordinaria.
  5. La RAL da utilizzare per il calcolo degli incentivi è la Retribuzione Annua Lorda del dipendente; sono esclusi dalla stessa il Premio Aziendale/Produttività, il sistema incentivante, le altre componenti variabili (es. straordinari, diarie) e i corrispettivi per patti di non concorrenza/stabilità eventualmente corrisposti.
  6. Ai fini del calcolo di cui ai 2 punti precedenti, viene conteggiato l’ultima tranche dell’aumento da rinnovo C.C.N.L. ed eventuali scatti di anzianità, se spettanti.
  7. Per quanto ovvio, la contribuzione Previdenziale Pubblica ( Ago ) viene computata nella sua interezza (100 %) nel periodo di permanenza sia nel Fondo Ordinario, quanto nel Fondo Straordinario.
  8. La tredicesima relativa all’anno 2021 verrà corrisposta con il criterio del rateo pro-quota, per gli accessi alla sezione Ordinaria e Straordinaria del Fondo di Solidarietà alla data del 01-12-2021, per 11/dodicesimi dell’importo complessivo, e sarà liquidata con il cedolino del mese di dicembre 2021.
  9. Sarà necessario pianificare e fruire l’intero quantitativo di ferie residue entro la data di cessazione dal servizio. Le ferie, nell’impossibilità di fruizione di tutto il maturato entro la data di uscita prevista per il 1.12.21, verranno liquidate con le competenze di fine rapporto.
  10. A coloro che hanno firmato l’esodo con accesso al fondo straordinario per periodi inferiori a 60 mesi, l’azienda potrà anticipare la cessazione dal servizio con anticipo dell’accesso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà con data 1.12.21, in base al principio generale previsto anche nell’accordo Team 23.

Milano, 28 ottobre 2021
Segreterie di Coordinamento del Gruppo UniCredit

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